Cassazione Penale, Sentenza n. 24903/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del 18.12.2024 con cui il GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revoca/rideterminazione del cumulo delle pene promossa da Grimaldi. La difesa aveva chiesto aggiornamento del fine pena (per ordinanze di liberazione anticipata non ancora eseguite) e aveva impugnato il provvedimento di cumulo del 22.04.2024; successivamente il PM ha emesso un nuovo decreto di cumulo il 24.06.2024 (con diversa individuazione dei cumuli parziali e conferma del fine pena al 21.10.2031). In udienza del 05.12.2024 la difesa ha esteso espressamente le doglianze anche al decreto del 24.06.2024. Il GIP però ha ritenuto le doglianze superate dal secondo provvedimento e ha dichiarato inammissibile l'istanza senza esaminare nel merito le contestazioni relative al decreto del 24.06.2024, limitandosi ad affermazioni generiche. Il ricorrente denunciava l'omessa valutazione delle specifiche censure (compresa la presunta illegittimità del nuovo cumulo in assenza di fatti nuovi e la errata identificazione dei momenti concorsuali) e la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che in udienza del 05.12.2024 la difesa aveva esteso le doglianze anche al decreto del 24.06.2024 e che quindi l'oggetto del procedimento esecutivo era proprio il nuovo decreto, sul quale il giudice dell'esecuzione non si era adeguatamente pronunciato. Per carenza motivazionale e per omissione nell'esame delle questioni sollevate ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio (annullamento con rinvio al giudice competente affinché valuti compiutamente le doglianze relative al provvedimento del 24.06.2024 e le questioni riguardanti la legittimità del cumulo e l'individuazione dei momenti concorsuali).
Norme richiamate
art. 663 c.p.p.
Il provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. può essere revocato o rimosso e non diventa definitivo; l'intervento del giudice dell'esecuzione può essere richiesto dal condannato senza limiti di tempo
giurisprudenza (rv. 276488-01, Sez. I)
"salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell’esecuzione, il cui intervento può essere richiesto dal condannato e senza limiti di tempo"
Richiama l'orientamento secondo cui il cumulo operativo disposto dal PM non acquista carattere definitivo finché non intervenga il giudice dell'esecuzione; pertanto il PM è limitato nell'emissione di nuovi provvedimenti di cumulo quando sia già intervenuto il giudice dell'esecuzione, salvo nuovi fatti giustificativi
Massime di principio
- Il provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dal PM non è automaticamente definitivo: il condannato può sempre chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione e, fino a quando quest'ultimo non si sia pronunciato, il cumulo può essere oggetto di revisione.
- Se il difensore estende o rinnova le doglianze in udienza anche rispetto a un provvedimento successivo del PM, il giudice dell'esecuzione è tenuto a considerare e motivare specificamente quelle censure; il mancato esame o una motivazione generica può portare all'annullamento.
- La mera sostituzione formale di un provvedimento di cumulo da parte del PM non rende automaticamente inammissibili le contestazioni del condannato: occorre verificare se le obiezioni preesistenti siano sostanzialmente riferibili anche al nuovo atto e, in caso affermativo, il giudice deve pronunciarsi sul merito.
- Il PM non dovrebbe modificare l'identificazione dei momenti concorsuali senza fatti nuovi che giustifichino il nuovo cumulo, soprattutto se su quella questione si è già formato un giudicato o si è già pronunciato il giudice dell'esecuzione; in assenza di motivazioni adeguate la modifica è contestabile.
- Sul piano procedurale, le decisioni del giudice dell'esecuzione devono riportare una motivazione specifica e riferita alle questioni mosse dalle parti: argomentazioni apodittiche o riferimenti generici alla sopravvenienza di provvedimenti sono insufficienti e rischiano l'annullamento con rinvio.
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