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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09198/2026 del 11/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall’avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto l’imposta di registro, per complessivi euro 1.328,50, in relazione a un’ordinanza di assegnazione del quinto del credito da pensione vantato dal debitore verso l’INPS e assegnato a un creditore procedente nell’ambito di un’espropriazione presso terzi. Il contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo che l’ordinanza dovesse essere tassata in misura fissa, mentre l’Ufficio la riteneva soggetta a imposta proporzionale, come cessione forzosa di credito. La CGT di secondo grado aveva confermato la tesi del contribuente, reputando il provvedimento giurisdizionale e non negoziale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 6 e 8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., sostenendo che l’ordinanza di assegnazione, avendo effetto traslativo del credito pignorato, dovesse essere assoggettata a imposta proporzionale secondo la disciplina delle cessioni di crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emessa nell’espropriazione presso terzi, ha natura traslativa e realizza il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore procedente; perciò, ai fini dell’imposta di registro, si applica la disciplina dell’art. 8, lett. a), della Tariffa Parte prima del d.P.R. n. 131/1986, con richiamo all’art. 6 della Tariffa per la misura proporzionale prevista per le cessioni di crediti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato l’originario ricorso del contribuente. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato dall’Ufficio come norma di inquadramento della tassazione dell’atto; la Corte la considera nel sistema dell’imposta di registro applicabile al provvedimento giurisdizionale in ragione della sua natura traslativa.

  • art. 6 Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    È la disposizione che prevede l’aliquota proporzionale per le cessioni di crediti, ritenuta applicabile all’ordinanza di assegnazione per effetto del suo contenuto traslativo.

  • art. 8, lett. a), Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    La Corte vi riconduce i provvedimenti giudiziari di aggiudicazione e assegnazione con effetto traslativo, equiparandoli, ai fini tributari, agli atti corrispondenti; nel caso concreto l’ordinanza di assegnazione del credito è tassabile in misura proporzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 505 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale che disciplina l’istituto dell’assegnazione nell’esecuzione forzata, cui l’art. 8 della Tariffa rinvia implicitamente nel descrivere i provvedimenti di assegnazione.

  • artt. 529, 539, 552 e ss. c.p.c.

    Richiamati per individuare i provvedimenti di assegnazione nel processo esecutivo e confermare che il riferimento tributario agli atti di assegnazione è all’istituto civilprocessualistico corrispondente.

  • art. 588 c.p.c.

    Citato nel novero delle disposizioni che regolano l’assegnazione nell’esecuzione forzata e che consentono di qualificare l’ordinanza di assegnazione come atto traslativo.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali nei giudizi tributari.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, i provvedimenti giudiziari di assegnazione che producono un effetto traslativo su un bene o su un credito non vanno tassati in base alla sola forma giurisdizionale del provvedimento, ma in ragione della sua concreta funzione economico-giuridica.
  • Quando un atto di esecuzione forzata determina il trasferimento coattivo di un credito pignorato dal debitore esecutato al creditore procedente, esso è assimilabile, ai fini tributari, a una cessione di credito e sconta l’imposta proporzionale prevista per tale fattispecie.
  • Nel sistema dell’imposta di registro, il rinvio a categorie civilistiche o processualcivilistiche va letto in coerenza con la definizione dell’istituto offerta dall’ordinamento civile o processuale, salvo diversa indicazione espressa del legislatore tributario.
  • In sede di legittimità, ove la Corte ritenga corretta la soluzione di diritto ma non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiTributiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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