Sentenza n. 1616/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includevano i sei scatti stipendiali del 2,5% previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (ex poliziotti)
Prevale il privato
La controversia
Dodici ex appartenenti alla Polizia di Stato, collocati in congedo a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai sei scatti stipendiali aggiuntivi del 2,5% ciascuno nel calcolo del TFS, deducendo di avere, alla cessazione dal servizio, almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Hanno domandato la riliquidazione della buonuscita, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito la prescrizione e ha comunicato di aver avviato un riesame in autotutela, chiedendo il rinvio della causa. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta dell’INPS di rinvio, poiché la controversia era matura per la decisione e il riesame si trovava ancora in uno stadio iniziale. Ha accolto l’eccezione del Ministero dell’Interno, estromettendolo dal giudizio: l’unico soggetto obbligato a corrispondere la buonuscita è l’ente previdenziale. Nel merito, ha riconosciuto che i ricorrenti, per i quali i requisiti non erano contestati, hanno diritto al beneficio dei sei scatti anche se cessati dal servizio a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha respinto l’eccezione di prescrizione: il termine quinquennale decorreva dai prospetti di liquidazione ed era stato interrotto dalle diffide inviate all’INPS. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’INPS di ricalcolare il TFS includendo i sei scatti, con interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del decreto legge n. 387 del 1987, il beneficio in questione deve essere riconosciuto «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile», sicché anche la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva.
Il beneficio dei sei scatti ai fini del TFS spetta anche a chi cessa dal servizio a domanda, quando ricorrono entrambi i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010
ritenuti abrogati l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 e l’art. 11 della legge n. 231 del 1990, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare tenga ferma, per tutte le Forze di polizia, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987
La disposizione mantiene applicabile l’art. 6-bis del d.l. 387/1987 a tutte le Forze di polizia.
art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997
L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387 del 1987.
La disciplina dei sei scatti prevista dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 165/1997 riguarda la base pensionabile e non modifica il calcolo del TFS regolato dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
con conseguente obbligo dell’Inps di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
Sulle somme dovute spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
con conseguente obbligo dell’Inps di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante ai ricorrenti tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387 del 1987, oltre interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994.
Il credito riconosciuto va maggiorato degli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Gli appartenenti alle Forze di polizia che cessano dal servizio a domanda hanno diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 ai fini del calcolo del TFS, se alla cessazione hanno compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- Il termine quinquennale di prescrizione del credito relativo al TFS decorre dal prospetto di liquidazione; una diffida volta a ottenere la riliquidazione è idonea a interromperlo.
- La legittimazione passiva per la domanda di pagamento e riliquidazione dell’indennità di buonuscita spetta all’ente previdenziale tenuto a corrisponderla, non all’amministrazione di appartenenza.
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