Cassazione Civile, Ordinanza n. 23530/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Un'impresa esecutrice di lavori pubblici aveva agito per ottenere il pagamento di una somma pari agli importi maturati per il ritardo nel pagamento degli stati di avanzamento lavori relativi alla costruzione di una strada. Il Comune committente aveva sostenuto che il ritardo non gli fosse imputabile, perché i lavori erano finanziati dalla Regione nell'ambito di una convenzione tra Regione ed ente attuatore, e aveva chiesto di chiamare in causa la Regione quale soggetto effettivamente responsabile dei ritardi. In primo grado la domanda dell'impresa era stata rigettata. In appello la società subentrata all'impresa originaria aveva censurato la decisione deducendo difetto di motivazione e non contestazione della somma, chiedendo la condanna del Comune e/o della Regione al pagamento del capitale oltre interessi. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e condannato il Comune. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla disciplina degli interessi da ritardato pagamento nei lavori pubblici e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la clausola contrattuale andasse letta insieme alla convenzione allegata, sicché non vi sarebbe stata deroga alla disciplina degli interessi ma solo individuazione del termine di esigibilità del credito; 2) omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla presenza e allegazione della convenzione tra Comune e Regione; 3) violazione delle norme sull'inadempimento e sulla disciplina speciale dei lavori pubblici, per non avere la Corte d'appello accolto la rivalsa verso la Regione, ritenuta dal Comune responsabile del ritardo nei finanziamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva dichiarato nulla la clausola contrattuale, ma l'aveva applicata nella parte in cui faceva salva la disciplina dell'art. 4 l. n. 741/1981. Ha inoltre osservato che il ricorrente, sotto la veste di violazione di legge, sollecitava una diversa interpretazione del contratto senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il fatto storico dedotto come omesso esame era stato in realtà considerato dalla sentenza impugnata; la doglianza mirava solo a ottenere una diversa valutazione del suo rilievo. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché non risultava che in appello fosse stata proposta un'autonoma azione di rivalsa del Comune contro la Regione: la controversia aveva riguardato solo l'individuazione del soggetto tenuto a rispondere verso l'appaltatore del ritardo nei pagamenti. Il Comune è stato quindi condannato alle spese in favore di entrambe le controparti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 741 del 1981
comma 1, comma 2, comma 3
Disciplina speciale degli interessi da ritardato pagamento nei lavori pubblici: gli interessi vanno corrisposti al pagamento immediatamente successivo; il termine di mora è ridotto a 60 giorni; sono nulli i patti contrari o in deroga. La Corte ha richiamato la norma come ancora applicabile ratione temporis e ha precisato che la clausola contrattuale andava letta in coerenza con essa.
artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962
Richiamati come disciplina del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, in relazione al termine di produzione degli interessi moratori, poi ridotto dall'art. 4 l. n. 741/1981.
artt. 1362 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che l'interpretazione negoziale è riservata al giudice di merito ed è censurabile solo per violazione specifica dei canoni ermeneutici, non mediante una diversa lettura del testo contrattuale.
artt. 1349 e ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza che la Corte ne abbia tratto una specifica autonoma regula decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di nuova interpretazione del contratto; occorre censurare la concreta violazione dei canoni normativi applicabili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non una questione, un argomento difensivo o un diverso apprezzamento del medesimo fatto.
art. 1218 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa rivalsa verso la Regione; la Corte ha rilevato che il motivo era inammissibile perché non emergeva un'autonoma domanda di rivalsa nel giudizio di merito.
art. 1283 c.c.
Richiamato nel testo della decisione e nelle domande relative agli interessi; la Corte d'appello aveva riconosciuto interessi al tasso legale a decorrere dalla data indicata in sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito censurare la decisione di merito limitandosi a proporre una lettura alternativa del contratto: occorre indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo la motivazione se ne sia discostata.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, effettivamente discusso e decisivo; non può essere usato per contestare il peso probatorio attribuito a un fatto che il giudice ha comunque considerato.
- Per configurare un omesso esame rilevante in cassazione non basta lamentare che il giudice non abbia condiviso la rilevanza attribuita a un dato documentale: se il fatto è stato preso in considerazione, la censura si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Nei lavori pubblici, la clausola contrattuale che richiami espressamente la disciplina speciale sugli interessi da ritardato pagamento va coordinata con tale disciplina; la mera pattuizione sul termine di pagamento non equivale, di per sé, a rinuncia agli interessi se la norma speciale resta espressamente salva.
- Non può essere esaminata in cassazione una doglianza di rivalsa verso terzi se dal giudizio di merito non risulta proposta un'autonoma domanda o eccezione di rivalsa chiaramente individuata e coltivata nel contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23516/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23519/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23520/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23523/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23524/2025 del 19/08/2025
- ordinanza_civile · 19 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23526/2025 del 19/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →