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Ordinanza

Ordinanza n. 15737/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - a) della Graduatoria di merito della procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, indetta con D.D.G. n. 2939/2025 – procedura ADMM, Sostegno scuola secondaria di I grado, Regione Toscana – sottoscritta in data 26 giugno 2026 dall’U.S.R. per la Toscana, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 191,75, collocandola alla posizione n. 100, e nella parte in cui omette di attribuirle il punteggio aggiuntivo di punti 12,50 di cui alla voce A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023 pubblicata in data 26.6.2026 (Doc. 4); b) della determinazione, comunicata a mezzo posta elettronica in data 22 giugno 2026, con cui la Presidente della Commissione Giudicatrice ha respinto l’osservazione formulata dalla candidata in ordine alla mancata attribuzione del predetto punteggio e della valutazione espressa (Doc. 3); c) dei verbali delle operazioni concorsuali della Commissione Giudicatrice, non conosciuti, nella parte in cui non hanno valutato il titolo di specializzazione della ricorrente quale titolo conseguito all’esito di percorso selettivo di accesso ai sensi della voce A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023; d) per quanto occorrer possa e in via meramente subordinata e cautelativa, del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, e del relativo Allegato B, nonché del D.D.G. n. 2939/2025, nella sola denegata ipotesi in cui siano interpretati nel senso di precludere l’attribuzione del punteggio di cui alla voce A.2.2 ai titoli di specializzazione universitari conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 71/2024 e del D.M. n. 75/2025; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’attribuzione dell’ulteriore punteggio di punti 12,50 di cui alla voce A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, con rideterminazione del punteggio complessivo in punti 204,25 e conseguente rettifica della graduatoria e ricollocazione nella posizione spettante, con ogni effetto consequenziale ai fini dell’immissione in ruolo e della scelta della sede.

Giustizia amministrativa202609815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva del concorso per docente di sostegno nella scuola secondaria di primo grado in Toscana, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 191,75 punti senza riconoscere 12,50 punti aggiuntivi per il titolo di specializzazione; diniego della Commissione di rivalutare il titolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata il 26 giugno 2026, contestando l'omessa attribuzione di 12,50 punti previsti dalla voce A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 per il titolo di specializzazione conseguito ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 71/2024 e del D.M. n. 75/2025. Ha chiesto la rideterminazione del punteggio da 191,75 a 204,25 e la conseguente ricollocazione in graduatoria, oltre all'annullamento del rigetto dell'osservazione presentata alla Commissione e degli atti concorsuali presupposti. In via subordinata ha contestato il D.M. n. 205/2023, il relativo Allegato B e il bando, ove interpretati nel senso di escludere la valutabilità del titolo. La presente ordinanza non esamina tali censure: rileva che il ricorso, comprensivo dell'istanza cautelare, è stato notificato soltanto a due controinteressate e dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati controinteressati individuabili dalla graduatoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure sulla valutazione del titolo né l'istanza cautelare. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso e l'ordinanza agli altri controinteressati individuabili nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del MIM-USR Toscana, poiché la notificazione ordinaria a un numero elevato di destinatari sarebbe sommamente difficile. La pubblicazione deve includere il testo integrale del ricorso e dell'ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, secondo le indicazioni specificate in motivazione; l'amministrazione deve mantenere online i documenti fino alla sentenza definitiva, attestare la data di pubblicazione e rendere accessibile la pagina tramite un collegamento denominato «Atti di notifica». Gli adempimenti devono essere completati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova depositata nei successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità; la ricorrente deve inoltre versare l'eventuale costo della pubblicazione. È stato ordinato al MIM-USR Toscana di depositare sollecitamente una relazione circostanziata sui fatti. Udienza camerale fissata al 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l’inesistenza dell’atto e della relativa integrazione del contraddittorio, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4 e 49 cpa quella di consentire l’effettività della tutela giurisdizionale della ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di evocare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio;

    La notificazione per pubblici proclami è ammessa quando sussista una somma difficoltà di notificare individualmente a un elevato numero di controinteressati, ma deve conservare natura di notificazione: occorre indicare le generalità dei destinatari e rispettare le prescrizioni necessarie a rendere effettivo il contraddittorio.

Massime di principio

  • La notificazione per pubblici proclami può essere disposta quando, pur essendo identificabili i controinteressati, sussista una difficoltà oggettiva e non meramente soggettiva che renda sommamente difficile la notificazione nelle forme ordinarie, in particolare per l'elevato numero dei destinatari.
  • La pubblicazione per pubblici proclami non può ridursi a un avviso generico: deve identificare nominativamente i destinatari e contenere gli elementi prescritti per rendere effettivo il contraddittorio e integrare validamente la notificazione.
  • Quando ordina l'integrazione del contraddittorio, il giudice può fissare modalità e termini per la notificazione e per il deposito della prova degli adempimenti, stabilendo che l'inosservanza comporti l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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