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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle e avvisi di addebito per un importo complessivo di oltre 120.000 euro. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto il gravame, annullando alcune partite ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, e rigettando il resto. L'ente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe annullato anche cartelle non ricomprese nella domanda introduttiva, pronunciando oltre i limiti del devoluto; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L. n. 228 del 2012, artt. 1, commi 539-bis e 540, perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato la disciplina dell'annullamento automatico nonostante, secondo il ricorrente, quelle partite fossero già state oggetto di precedente istanza di sospensione legale della riscossione, in violazione del divieto di reiterazione. Si sono costituiti la contribuente e, con controricorso, l'INAIL; l'INPS ha solo depositato procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse effettivamente pronunciato ultra/extrapetizione annullando cartelle che non erano incluse nella domanda originaria. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la questione sulla pregressa istanza di sospensione e sul divieto di reiterazione non risultava affrontata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non aveva dimostrato di averla tempestivamente dedotta nei gradi di merito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti del motivo accolto e la causa è stata decisa nel merito con annullamento della decisione di appello soltanto nella parte relativa alle cartelle non domandate. Le spese di cassazione sono state compensate tra tutte le parti; restano ferme le spese già liquidate nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, alterando petitum o causa petendi o attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto; la pronuncia extra o ultra petizione determina nullità della sentenza.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione è deducibile come nullità della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di violazione nell'erronea ricostruzione della fattispecie, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di violazione nella valutazione della vicenda fattuale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 ss.

    disciplina della sospensione legale della riscossione e dell'annullamento automatico delle partite, evocata nel ricorso come erroneamente applicata dalla Corte d'appello.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 540

    norma applicata dalla Corte d'appello per dichiarare annullate di diritto alcune partite, ma solo nei limiti della domanda proposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alla definizione anticipata di altro giudizio indicato dall'INAIL, ritenuta irrilevante nel presente processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giudice di merito non può estendere l'annullamento a cartelle o atti esecutivi non compresi nella domanda originaria: quando ciò accade, la sentenza è affetta da nullità per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.
  • Nel giudizio di cassazione, una censura che presuppone una questione di fatto o di merito non esaminata dalla sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove, come e quando la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • L'annullamento in cassazione può essere limitato alla sola parte della decisione viziata; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito nei limiti del motivo accolto.
  • La disciplina dell'annullamento automatico o della sospensione legale della riscossione non può essere invocata in sede di legittimità in modo generico, ma richiede che la questione sia stata ritualmente introdotta e trattata nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioEspropriazione forzata
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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