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Ordinanza

Ordinanza n. 2379/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della graduatoria finale e di merito per la Regione Puglia, relativa all’assunzione regionale di n. 165 unità ( all. n. 1, graduatoria generale Puglia ed all. n. 2, graduatoria generale Puglia con soggetti aventi diritto a riserva posti) pubblicata in data 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, Sezione Amministrazione Trasparente e sul Portate Unico del Reclutamento nonché del relativo atto di approvazione (ove esistente, poiché ad oggi non pubblicato e/o reso noto al ricorrente) ovvero di qualsivoglia altra graduatoria ancorché non conosciuta, atti adottati dalla P.A. resistente all’esito della procedura di “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, di cui 165 unità destinate alla Direzione Regionale Puglia (codice concorso 2.700 TRIB e bando di concorso n. 290773/2025 dell’11.07.2025) e nella parte in cui il ricorrente, con un punteggio totale di pt. 24, non è stato correttamente collocato in tale graduatoria alla posizione ubicata fra il -OMISSIS-in guisa del diritto a fruire della riserva posti ex L. 68/1999, come da preferenza espressa in domanda ed in corso di procedura concorsuale ex art. 16 D.P.R. 487/1994; - in ogni caso della graduatoria finale e di merito nazionale, non pubblicata e/o resa nota, ove esistente e nella parte in cui risulta lesiva per il ricorrente in guisa dei motivi di cui al presente ricorso; - del bando di concorso n. 290773/2025 dell’11.07.2025 avente ad oggetto la “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali” di cui 165 unità per la Direzione Regionale Puglia e relativi allegati (cfr. all. n. 3), con ogni sua eventuale successiva modifica/o integrazione) in toto ovvero in parte qua, sempre nei limiti di interesse del ricorrente, nelle erronee ed abnormi interpretazioni ad esse conferite dalla Commissione e/o dalla P.A. e nella parte in cui illegittimamente ed in violazione o non corretta interpretazione dello stesso il ricorrente, con un punteggio totale di pt. 24, non è stato collocato in graduatoria finale per la Regione Puglia alla posizione ubicata fra il -OMISSIS-in guisa del diritto a fruire della riserva posti ex L. 68/1999, come da preferenza espressa in domanda ed in corso di procedura concorsuale ex art. 16 D.P.R. 487/1994; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi : a) ogni verbale e/o atto sotteso alla formulazione delle dette graduatorie; b) gli atti di convocazione, gli avvisi di scelta sede, le assegnazioni delle sedi, le prese di servizio e i contratti di lavoro eventualmente pubblicati, approvati, disposti e stipulati nelle more del presente giudizio, ove lesivi per gli interessi di parte ricorrente; c) l’elenco esiti anonimi pubblicati per regione, in ogni parte lesiva dovesse risultare lesiva; d) i verbali della Commissione Esaminatrice; e) le graduatorie finali e di merito delle altre regioni ove lesive; tutti atti che allo stato non sono conosciuti poiché non pubblicati e/o resi noti; - in ogni caso di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati (ivi inclusa ogni eventuale successiva graduatoria in rettifica atteso che la graduatoria impugnata ed esibita sub all. n. 2 riporta la seguente annotazione: “n° 6 posti sono congelati in attesa dell'espletamento della prova asincrona ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 487/1994”), ancorché non conosciuti, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi della ricorrente, le eventuali ulteriori note istruttorie endoprocedimentali ed ogni altro ulteriore atto ad oggi non notificato, con riserva, in ogni caso, di formulare in merito ed ove necessario appositi motivi aggiunti; - ed ancora, del parziale silenzio-diniego opposto dall’Amministrazione resistente, formatosi ai sensi della, Legge n. 241/1990 a seguito dell’istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da parte ricorrente in data 09.12.2025 (cfr. istanza sub all. n. 4, riscontro della P.A. sub all. n. 5 e nota di contestazione del ricorrente del 16.01.2026, sub all. n. 6); nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento, quale titolo di riserva nella graduatoria finale e di merito impugnata, della riserva posti ex L. 68/1999 inserendo quest’ultimo, stante il punteggio conseguito pari a 24, al posto fra il n. 117 e n. 119 della graduatoria finale di merito pubblicata ed infine per l’accesso, ex art. 116, comma 2, c.p.a. alla documentazione richiesta dal ricorrente e non fornita dall’Agenzia delle Entrate; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.3.2026: - della nota dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Puglia, Settore Gestione Risorse, Ufficio Risorse umane, recante prot. n. -OMISSIS- e più precisamente nella parte in cui con riferimento alla posizione del ricorrente, la P.A. resistente ha delineato, a fondamento dell’esclusione del ricorrente dalla graduatoria finale gravata, quanto segue “[…] Le modalità e i criteri di valutazione seguiti dallo scrivente ufficio nella redazione della graduatoria del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (-OMISSIS-) sono conformi alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. A tal proposito, tuttavia, si evidenzia che lei non ha valorizzato la casella “Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici” in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso”; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, con riserva di eventuale proposizione di ulteriori motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202602581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e di merito regionale della procedura per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari, unitamente agli atti presupposti e al diniego di riconoscimento della riserva di posti ex legge n. 68/1999; con motivi aggiunti, nota dell’Agenzia delle Entrate che ha escluso la riserva per mancata valorizzazione della relativa casella nella domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale e di merito relativa alla Regione Puglia, nell’ambito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari, sostenendo che, pur avendo conseguito 24 punti e avendo espresso in corso di procedura la preferenza per la riserva di posti prevista dalla legge n. 68/1999 e dall’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994, avrebbe dovuto essere collocato in graduatoria tra le posizioni n. 117 e n. 119. Sono stati impugnati anche il bando, gli atti della commissione, le graduatorie, gli eventuali atti di convocazione, assegnazione delle sedi e stipula dei contratti, nonché il parziale silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti. Con motivi aggiunti è stata censurata la nota dell’Agenzia delle Entrate secondo cui il ricorrente non avrebbe valorizzato, nella domanda di partecipazione, la casella relativa alla riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici. In udienza cautelare il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia all’istanza di accesso e ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha ritenuto non sussistenti, allo stato, i presupposti per sospendere gli atti impugnati, ritenendo opportuno approfondire la questione nella fase di merito, dopo la completa integrazione del contraddittorio. Poiché l’eventuale accoglimento della domanda potrebbe pregiudicare i candidati utilmente collocati nella graduatoria, il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente controinteressati. Considerato l’elevato numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale indicato nell’ordinanza, con oscuramento dei dati personali e sanitari. L’amministrazione dovrà mantenere online la documentazione pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado e rilasciare al ricorrente attestazione dell’avvenuta pubblicazione. La notificazione dovrà essere effettuata entro 40 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per l’assenza dei presupposti, nell’ambito del bilanciamento degli interessi contrapposti.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria che potrebbero essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento degli indirizzi, la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, unitamente all’art. 41, comma 4, c.p.a., per la notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il mancato adempimento degli incombenti di notificazione e deposito nel termine assegnato comporta l’improcedibilità del gravame.

  • art. 16 d.P.R. 487/1994

    È invocato dal ricorrente in relazione all’esercizio della preferenza per la riserva di posti nella procedura concorsuale; l’ordinanza non definisce nel merito la portata della disposizione.

  • legge n. 68/1999

    È la fonte della riserva di posti rivendicata dal ricorrente; la questione sostanziale sul suo effettivo riconoscimento è rinviata alla fase di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali contenuti negli atti destinati alla diffusione.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati in materia di protezione dei dati personali e giustificano l’oscuramento disposto dall’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando l’eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione dei candidati utilmente collocati, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente pregiudicati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperirne gli indirizzi, la notificazione del ricorso può essere autorizzata mediante pubblici proclami, con modalità idonee a rendere conoscibili l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, gli atti impugnati e il contenuto essenziale della controversia.
  • La notificazione per pubblici proclami e il deposito della relativa prova devono essere eseguiti entro i termini perentori assegnati dal giudice; l’inosservanza può determinare l’improcedibilità del ricorso.
  • Nella fase cautelare, quando la questione sostanziale richiede un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e il contraddittorio non è ancora completo, il giudice può respingere la sospensione e rinviare l’esame della controversia alla fase di merito, dopo il perfezionamento degli adempimenti processuali.
  • La pubblicazione di atti processuali destinati ai pubblici proclami deve avvenire con oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, secondo le esigenze di tutela della dignità e della riservatezza degli interessati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

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