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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20121/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 15 d.l. n. 18/2020 (Cura Italia) e dedotta esistenza tardiva di una certificazione INAIL prodotta in cassazione; 2) vizi di motivazione relativamente alla contezza e al computo delle forniture (presunta considerazione di 1.000 mascherine chirurgiche non imputate e questione relativa a Promostar S.r.l. per 200 KN95); 3) contestazione della configurazione dell'aliud pro alio e sostenuta conformità delle mascherine KN95 agli standard cinesi (argomento sulla centralità della merce rispetto alla documentazione e censura per violazioni dei principi di legalità penale); 4) contestazione dell'elemento soggettivo (assenza di dolo, dedotta diligente attività di verifica e clausole contrattuali che trasferivano la responsabilità ai fornitori); 5) mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (contesto emergenziale, diligenza preventiva, reso e collaborazione con le autorità); 6) errato diniego della causa di proscioglimento per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che l'imputata ha commercializzato dispositivi di protezione individuale non conformi alle prescrizioni normative dell'emergenza Covid-19, accompagnandoli con attestazioni di certificazione CE false o prive del codice identificativo dell'organismo notificato e con certificazioni rilasciate da un ente non accreditato (ECM S.r.l.), nonché senza la validazione INAIL prevista dalla normativa emergenziale. La certificazione INAIL prodotta per la prima volta in Cassazione è stata ritenuta inidonea (mancanza di data/protocollazione, possibile non attinenza ai lotti contestati) e la sua produzione tardiva non è stata adeguatamente giustificata, sicché non è stata valutata. I giudici hanno ritenuto integrato il dolo eventuale: le ripetute richieste di certificazioni e i dubbi residui avrebbero imposto maggiore cautela. Sono state respinte le censure su aliud pro alio e sulla centralità della documentazione rispetto alla merce; la falsità o simulazione della certificazione CE è stata considerata fattore costitutivo del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Le circostanze attenuanti generiche e la causa di proscioglimento per tenuità (art. 131-bis) sono state negate per la gravità, la reiterazione e la consistenza della commercializzazione; la sentenza impugnata (Corte d'appello di Trieste, che aveva parzialmente riformato il Tribunale di Udine: assoluzione per le mascherine trovate nella sua abitazione e conferma della condanna per la commercializzazione) è stata quindi confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 515 cod. pen.

    Rilevato come norma integratrice del reato contestato (frode nell'esercizio del commercio): la commercializzazione di DPI con certificazione CE simulata o priva dei requisiti legittima la sussunzione nel reato di frode nel commercio

  • art. 15 d.l. n. 18/2020 (Cura Italia)

    Richiamato in relazione alle disposizioni derogatorie/semplificative per la produzione, importazione e commercializzazione di mascherine durante l'emergenza; la Corte ha ritenuto che fosse comunque necessaria la validazione/inquadramento previsto (INAIL) e che la documentazione difettosa non esonerava dall'obbligo di conformità

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Men­zionato dalla difesa come norma cui la Corte d'appello non avrebbe risposto; la Corte di cassazione ha ritenuto comunque che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato rispetto ai fatti considerati

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Richiamato dalla difesa in tema di principi di legalità penale (divieto di estensione in malam partem); la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la fattispecie contestata è stata correttamente descritta e provata

  • art. 1 cod. pen.

    Citato dalla difesa in ordine ai principi generali del diritto penale; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata la riserva di legge nella qualificazione della condotta

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per la causa di proscioglimento per tenuità: la Corte ha ribadito che la valutazione è complessiva e comparata e che la gravità, la reiterazione e l'entità del fatto possono escludere l'applicabilità della causa di proscioglimento

  • art. 133 cod. pen.

    Rilevato in relazione ai criteri per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) quale parametro di valutazione ai fini dell'art. 131-bis

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • La produzione in Cassazione di documenti nuovi attinenti al merito è ammissibile solo se ben giustificata e se i documenti non costituiscono "prova nuova" che richiederebbe valutazione di merito: documenti tardivi, non datati o non collegabili ai lotti contestati rischiano di essere ignorati.
  • La presenza del marchio CE privo del codice identificativo dell'organismo notificato o l'uso di certificazioni rilasciate da enti non accreditati può integrare la frode nell'esercizio del commercio quando tale documentazione induce in errore l'acquirente circa la conformità del prodotto alle direttive UE.
  • Le richieste di documentazione ai fornitori e le clausole contrattuali che trasferiscono responsabilità non escludono automaticamente il dolo: dubbi persistenti, specie in contesti ad alto rischio come la vendita di DPI a farmacie, impongono ulteriori cautele e verifiche, e possono essere valutati come indice di dolo eventuale.
  • La valutazione della tenuità (art. 131-bis) richiede una analisi complessiva; la gravità del fatto, la reiterazione, la quantità degli oggetti commercializzati e il profitto realizzato sono elementi decisivi che possono escludere la causa di proscioglimento anche se sono presenti comportamenti collaborativi successivi (reso, informazione ai clienti).
  • In fase di importazione/commercializzazione di DPI è essenziale ottenere certificazioni rilasciate da organismi notificati UE e, ove previsto dalla normativa emergenziale, la validazione da enti nazionali (es. INAIL) e conservare traccia documentale certa e tempestiva delle verifiche effettuate.

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