Cassazione Penale, Sentenza n. 20121/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 15 d.l. n. 18/2020 (Cura Italia) e dedotta esistenza tardiva di una certificazione INAIL prodotta in cassazione; 2) vizi di motivazione relativamente alla contezza e al computo delle forniture (presunta considerazione di 1.000 mascherine chirurgiche non imputate e questione relativa a Promostar S.r.l. per 200 KN95); 3) contestazione della configurazione dell'aliud pro alio e sostenuta conformità delle mascherine KN95 agli standard cinesi (argomento sulla centralità della merce rispetto alla documentazione e censura per violazioni dei principi di legalità penale); 4) contestazione dell'elemento soggettivo (assenza di dolo, dedotta diligente attività di verifica e clausole contrattuali che trasferivano la responsabilità ai fornitori); 5) mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche (contesto emergenziale, diligenza preventiva, reso e collaborazione con le autorità); 6) errato diniego della causa di proscioglimento per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che l'imputata ha commercializzato dispositivi di protezione individuale non conformi alle prescrizioni normative dell'emergenza Covid-19, accompagnandoli con attestazioni di certificazione CE false o prive del codice identificativo dell'organismo notificato e con certificazioni rilasciate da un ente non accreditato (ECM S.r.l.), nonché senza la validazione INAIL prevista dalla normativa emergenziale. La certificazione INAIL prodotta per la prima volta in Cassazione è stata ritenuta inidonea (mancanza di data/protocollazione, possibile non attinenza ai lotti contestati) e la sua produzione tardiva non è stata adeguatamente giustificata, sicché non è stata valutata. I giudici hanno ritenuto integrato il dolo eventuale: le ripetute richieste di certificazioni e i dubbi residui avrebbero imposto maggiore cautela. Sono state respinte le censure su aliud pro alio e sulla centralità della documentazione rispetto alla merce; la falsità o simulazione della certificazione CE è stata considerata fattore costitutivo del reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.). Le circostanze attenuanti generiche e la causa di proscioglimento per tenuità (art. 131-bis) sono state negate per la gravità, la reiterazione e la consistenza della commercializzazione; la sentenza impugnata (Corte d'appello di Trieste, che aveva parzialmente riformato il Tribunale di Udine: assoluzione per le mascherine trovate nella sua abitazione e conferma della condanna per la commercializzazione) è stata quindi confermata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 515 cod. pen.
Rilevato come norma integratrice del reato contestato (frode nell'esercizio del commercio): la commercializzazione di DPI con certificazione CE simulata o priva dei requisiti legittima la sussunzione nel reato di frode nel commercio
art. 15 d.l. n. 18/2020 (Cura Italia)
Richiamato in relazione alle disposizioni derogatorie/semplificative per la produzione, importazione e commercializzazione di mascherine durante l'emergenza; la Corte ha ritenuto che fosse comunque necessaria la validazione/inquadramento previsto (INAIL) e che la documentazione difettosa non esonerava dall'obbligo di conformità
art. 522 cod. proc. pen.
Menzionato dalla difesa come norma cui la Corte d'appello non avrebbe risposto; la Corte di cassazione ha ritenuto comunque che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato rispetto ai fatti considerati
art. 25, comma 2 Cost.
Richiamato dalla difesa in tema di principi di legalità penale (divieto di estensione in malam partem); la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché la fattispecie contestata è stata correttamente descritta e provata
art. 1 cod. pen.
Citato dalla difesa in ordine ai principi generali del diritto penale; la Corte ha ritenuto che non fosse stata violata la riserva di legge nella qualificazione della condotta
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente per la causa di proscioglimento per tenuità: la Corte ha ribadito che la valutazione è complessiva e comparata e che la gravità, la reiterazione e l'entità del fatto possono escludere l'applicabilità della causa di proscioglimento
art. 133 cod. pen.
Rilevato in relazione ai criteri per la valutazione della tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) quale parametro di valutazione ai fini dell'art. 131-bis
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La produzione in Cassazione di documenti nuovi attinenti al merito è ammissibile solo se ben giustificata e se i documenti non costituiscono "prova nuova" che richiederebbe valutazione di merito: documenti tardivi, non datati o non collegabili ai lotti contestati rischiano di essere ignorati.
- La presenza del marchio CE privo del codice identificativo dell'organismo notificato o l'uso di certificazioni rilasciate da enti non accreditati può integrare la frode nell'esercizio del commercio quando tale documentazione induce in errore l'acquirente circa la conformità del prodotto alle direttive UE.
- Le richieste di documentazione ai fornitori e le clausole contrattuali che trasferiscono responsabilità non escludono automaticamente il dolo: dubbi persistenti, specie in contesti ad alto rischio come la vendita di DPI a farmacie, impongono ulteriori cautele e verifiche, e possono essere valutati come indice di dolo eventuale.
- La valutazione della tenuità (art. 131-bis) richiede una analisi complessiva; la gravità del fatto, la reiterazione, la quantità degli oggetti commercializzati e il profitto realizzato sono elementi decisivi che possono escludere la causa di proscioglimento anche se sono presenti comportamenti collaborativi successivi (reso, informazione ai clienti).
- In fase di importazione/commercializzazione di DPI è essenziale ottenere certificazioni rilasciate da organismi notificati UE e, ove previsto dalla normativa emergenziale, la validazione da enti nazionali (es. INAIL) e conservare traccia documentale certa e tempestiva delle verifiche effettuate.
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