Cassazione Civile, Ordinanza n. 07527/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato nel 1990 per la costruzione di un tratto stradale. I lavori furono sospesi a lungo per una variante progettuale e ripresero solo nel 2006, con ultimazione nel 2007. L'appaltatrice, dopo aver firmato con riserva il registro di contabilità, avviò arbitrato per ottenere somme collegate a varie riserve; la stazione appaltante chiese a sua volta la risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa. Il collegio arbitrale accolse solo in parte le domande dell'impresa, rigettò le reciproche domande di risoluzione per inadempimento, accertò la risoluzione per mutuo consenso e condannò l'ente al pagamento di importi relativi a diverse riserve. La Corte d'appello, su impugnazione dell'ente, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative alle riserve nn. 2, 4 e 8, ritenendole devolute al giudice amministrativo, e dichiarò nulli i capi del lodo relativi alle riserve nn. 3 e 5 per tardività delle riserve stesse. La società ricorrente principale ha censurato: (1) l'applicazione dell'art. 829 c.p.c. nella versione post-riforma del 2006, sostenendo che la disciplina applicabile fosse quella vigente al momento della domanda arbitrale e non della clausola; (2) il preteso sconfinamento della Corte d'appello nel merito/fatto nell'esaminare l'impugnazione del lodo; (3) la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di compensazione/adeguamento prezzi, sostenendo che si trattasse di pretesa contrattuale; (4) la declaratoria di tardività delle riserve per la sospensione illegittima del cantiere; (5) l'omesso esame della c.t.u. arbitrale che aveva ritenuto tempestive le riserve; (6) la regolazione delle spese. La resistente ha proposto ricorso incidentale contro il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa e contro l'affermazione di risoluzione per mutuo consenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito, il rinvio dell'art. 829, comma 3, c.p.c. va riferito alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale, poiché è quella la disciplina che le parti avevano presente al momento della scelta arbitrale. Ha ritenuto inammissibile la censura sul preteso riesame del fatto per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva riportato i motivi di impugnazione del lodo e non aveva mostrato in concreto lo sconfinamento nel fatto. Ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sulla giurisdizione, perché la ricorrente introduceva un nuovo elemento di fatto non risultante dalla sentenza impugnata e non affrontato nei gradi di merito. Quanto alle riserve tardive, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello: la riserva doveva essere formulata al momento della ripresa dei lavori, quando l'illegittima protrazione della sospensione era già nota, mentre non era necessaria l'immediata quantificazione del danno; la buona fede non poteva supplire a una riserva del tutto anodina. Ha inoltre escluso la denunciabilità in cassazione del mancato confronto con la c.t.u., trattandosi di vizio motivazionale non più deducibile come tale e comunque la c.t.u. non integra il "fatto storico" omesso. Infine, ha reputato inammissibile la censura sulle spese, trattandosi di valutazione discrezionale della reciproca soccombenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per formulazione promiscua e difetto di interesse concreto sulla parte relativa alla risoluzione per mutuo consenso.
Norme richiamate
art. 829 c.p.c.
La disciplina sull'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito va ricostruita con riferimento alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale; per le convenzioni anteriori alla riforma del 2006, nel silenzio delle parti era ammessa l'impugnazione del lodo secondo il testo previgente.
art. 27 d.lgs. n. 40 del 2006
La previsione di applicazione ai procedimenti arbitrali successivi non impedisce che, per il profilo dell'impugnabilità del lodo, rilevi la legge vigente al momento della clausola compromissoria.
art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006
Le controversie sulla revisione prezzi e sugli istituti adeguatori dei prezzi negli appalti pubblici rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che la domanda concerna una mera pretesa di adempimento contrattuale.
art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, d.lgs. n. 104 del 2010
Conferma la giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie in materia di revisione/adeguamento prezzi negli appalti pubblici.
art. 1366 c.c.
Il canone di buona fede nell'interpretazione non può essere usato per attribuire contenuto specifico a una riserva del tutto anodina e priva di ogni riferimento al fatto dannoso dedotto.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere specificità e autosufficienza sufficienti a consentire la verifica delle censure, senza demandare alla Corte la ricostruzione di atti e fatti non adeguatamente riportati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame della consulenza tecnica d'ufficio o una mera insufficienza motivazionale.
art. 354 r.d. 350 del 1895
Richiamato in tema di onere di iscrizione tempestiva delle riserve nei lavori pubblici.
art. 149, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamato come norma sulle riserve e sulla loro tempestiva formulazione nei lavori pubblici.
art. 165 d.P.R. n. 554 del 1999
Richiamato come norma sull'onere di iscrivere tempestivamente le riserve nel registro di contabilità.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese di lite in presenza di reciproca soccombenza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità dei ricorsi sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico delle parti soccombenti.
art. 1321 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla risoluzione per mutuo consenso del contratto.
art. 1372 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all'efficacia del mutuo consenso quale causa di scioglimento del contratto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- Nel giudizio arbitrale, la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle regole di diritto sul merito si determina in base alla disciplina vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale, non a quella successiva di introduzione del procedimento arbitrale.
- L'impugnazione per cassazione deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente enunciare il principio di diritto asseritamente violato, occorre indicare in modo puntuale gli atti e i passaggi decisivi che dimostrano l'errore denunciato.
- Nelle controversie sugli appalti pubblici, le domande di revisione o compensazione dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa, salvo che la pretesa sia riconducibile a una mera domanda di esatto adempimento contrattuale già puntualmente determinato nell'an e nel quantum.
- In materia di appalti pubblici, la riserva per maggiori oneri da sospensione illegittima deve essere formulata tempestivamente quando il danno diventa percepibile e causalmente collegabile al comportamento dell'amministrazione, tipicamente alla ripresa dei lavori; non è invece necessaria la quantificazione immediata del danno.
- La riserva deve essere specifica: una dichiarazione del tutto anodina non può essere integrata ex post mediante il solo canone di buona fede interpretativa.
- Nel giudizio di legittimità, il mancato esame della consulenza tecnica d'ufficio non integra di regola il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la consulenza è uno strumento di valutazione e non il fatto storico stesso.
- La valutazione sulla soccombenza reciproca e sulla compensazione delle spese è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti di legge.
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