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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 14548 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva escluso dal valore doganale delle merci importate le royalties e i diritti di ricerca pagati dalla P. Italia s.r.l. alla casa madre tedesca P. Ag RD Sport, pari al 7,5% del venduto netto. Secondo l'Agenzia, tali somme avrebbero dovuto essere aggiunte al valore in dogana perché riferite alle merci importate e costituenti, anche indirettamente, una condizione della loro vendita. Venivano inoltre contestati l'assolvimento dell'IVA mediante autofatturazione e l'esonero dalle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza il primo e il secondo motivo dell'Agenzia, relativo a eccezioni processuali riguardanti la posizione di So. s.p.a., e ha respinto il terzo motivo sulla presunta omessa motivazione. Ha invece accolto il quarto motivo, ritenendo che il giudice di merito dovesse valutare tutti i rapporti contrattuali, compresi quelli tra l'intermediaria W. Ltd. e i produttori asiatici, per verificare se il pagamento delle royalties fosse una condizione della vendita anche in presenza di un licenziante diverso dal venditore. Ha accolto il quinto motivo nei limiti della maggiore IVA derivante dall'incremento della base imponibile: l'IVA già assolta mediante reverse charge elimina la duplicazione dell'imposta, ma non quella relativa alle royalties eventualmente imponibili. Ha accolto anche il sesto motivo, escludendo l'esenzione dalle sanzioni in assenza di una reale e inevitabile incertezza normativa. I ricorsi incidentali delle società sono stati dichiarati inammissibili perché proposti da parti vittoriose in appello su questioni non esaminate. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Art. 29 del Regolamento (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario

    Il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, con le rettifiche previste dall'art. 32.

    Il valore doganale deve riflettere il valore economico reale delle merci importate e può includere componenti non comprese nel prezzo dichiarato.

  • Art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CEE) n. 2913/1992

    Corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.

    Le royalties devono essere aggiunte al valore in dogana quando non sono già incluse nel prezzo, si riferiscono alle merci importate e il loro pagamento costituisce una condizione della vendita.

  • Art. 157 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    I corrispettivi o diritti di licenza devono riferirsi alle merci oggetto della valutazione e costituire una condizione di vendita.

    La condizione della vendita può risultare non solo da una clausola espressa, ma anche dal complesso dei rapporti contrattuali e dal controllo, di diritto o di fatto, esercitato dal licenziante.

  • Art. 69 del D.P.R. n. 633/1972

    L'IVA all'importazione è commisurata al valore dei beni importati determinato secondo le disposizioni doganali, aumentato dei diritti doganali dovuti.

    L'inclusione delle royalties nel valore doganale determina anche l'aumento della base imponibile dell'IVA all'importazione.

  • Art. 70 del D.P.R. n. 633/1972

    L'IVA all'importazione è dovuta in occasione di ciascuna importazione, secondo le modalità proprie dell'operazione doganale.

  • Art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997

    L'esclusione della responsabilità sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza inevitabile e oggettiva sul significato della disciplina, non una semplice difficoltà interpretativa.

  • Art. 112 c.p.c. e art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le doglianze relative all'omessa pronuncia e al divieto di nuove domande in appello devono essere formulate in modo autosufficiente, riproducendo gli atti necessari alla verifica.

  • Art. 143, paragrafo 1, lettera e), e allegato 23 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993

    Una persona controlla un'altra quando è in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento.

    Il controllo rilevante ai fini doganali ha natura ampia e può essere accertato sulla base di elementi concreti e fattuali, anche indiretti.

Massime di principio

  • Le royalties vanno incluse nel valore doganale quando ricorrono cumulativamente tre condizioni: non sono già comprese nel prezzo, si riferiscono alle merci importate e il loro pagamento è una condizione della vendita.
  • La condizione della vendita non deve necessariamente essere prevista in modo espresso nel contratto di licenza: può emergere dal coordinamento tra contratto di licenza, contratti di produzione, accordi di distribuzione e altri rapporti tra le parti.
  • Quando il titolare delle royalties è diverso dal venditore, occorre verificare se il licenziante o un soggetto a esso collegato eserciti un controllo, anche di fatto, sul venditore o sull'acquirente tale da subordinare la vendita al pagamento delle royalties.
  • Per accertare il controllo possono essere rilevanti la scelta dei produttori, le prescrizioni su design e tecnologia, i metodi produttivi, i prezzi, i fornitori, i quantitativi, la logistica, i clienti autorizzati e la possibilità di impedire la vendita.
  • L'IVA assolta mediante reverse charge o autofatturazione evita la duplicazione dell'imposta, ma non elimina l'eventuale maggiore IVA dovuta se le royalties devono essere aggiunte alla base imponibile doganale.
  • L'esenzione dalle sanzioni per incertezza normativa richiede una situazione oggettiva di inevitabile ambiguità riconoscibile anche al giudice, non la mera complessità della disciplina o l'esistenza di interpretazioni alternative.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure processuali devono rispettare il principio di autosufficienza; in mancanza della riproduzione degli atti rilevanti, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Una parte integralmente vittoriosa in appello non può proporre ricorso incidentale per riproporre questioni non esaminate o assorbite, ma può sottoporle al giudice del rinvio dopo la cassazione.

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