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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34794/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di omesso versamento di ritenute certificate, previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro censure: 1) violazione degli artt. 24 Cost. e 54 c.p. e vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello adeguatamente considerato le deduzioni difensive sull’esiguità del danno e sulla situazione finanziaria della società; 2) mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte territoriale avesse dato rilievo ai tre precedenti specifici e all’importo delle ritenute non versate senza valutare l’esiguità del danno e la rilevata ridotta intensità del mancato versamento; 3) vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981; 4) violazione dell’art. 165 c.p., perché la sospensione condizionale era stata subordinata al pagamento di una somma determinata dall’Agenzia delle Entrate, senza autonoma quantificazione da parte del giudice. La Corte d’appello aveva valorizzato, ai fini della responsabilità, che la società era in crisi dal 2014 e che l’imputato aveva successivamente assunto un significativo rischio d’impresa, incrementando il personale per tentare di aumentare il fatturato e aggravando il dissesto, mentre continuava a finanziare l’attività con le somme trattenute quale sostituto d’imposta e non versate all’erario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, privo di specifiche ragioni di diritto o di fatto e non puntualmente riferito ai passaggi della sentenza impugnata; la Corte ha inoltre rilevato che la censura sollecitava una rivalutazione del quadro fattuale e non si confrontava con gli elementi valorizzati dai giudici di merito per affermare la responsabilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva questioni già esaminate e disattese dalla Corte d’appello, che aveva considerato i tre precedenti specifici e l’elevato importo delle ritenute non versate ai fini dell’art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: il diniego della pena sostitutiva era motivato sulla negativa personalità dell’imputato e sui tre precedenti specifici, ostativi a una prognosi favorevole sull’adempimento delle relative prescrizioni. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla quantificazione della somma prevista come condizione della sospensione condizionale non era stata proposta con i motivi di appello ed era quindi nuova in sede di legittimità. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    condannato in primo e secondo grado per ilreato di cui all’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000

    La disposizione individua il reato per il quale l’imputato era stato condannato; la Corte di cassazione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione sostanziale.

  • art. 24 Cost.

    la difesa lamenta una violazione di norme la cui applicabilità al casoconcreto non viene spiegata

    La censura riferita alla norma è inammissibile quando non chiarisce in che modo essa sia applicabile al caso concreto e non individua puntualmente le omissioni attribuite al giudice di merito.

  • art. 54 c.p.

    la difesa lamenta una violazione di norme la cui applicabilità al casoconcreto non viene spiegata

    La doglianza fondata sulla norma non è scrutinabile se il ricorrente non ne spiega l’applicabilità al caso concreto; la Corte non enuncia ulteriori criteri sostanziali relativi alla disposizione.

  • art. 131-bis c.p.

    il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-biscod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, laddove la Corte di merito ha valorizzato sia iprecedenti specifici a carico dell’appellante, sia l’elevato importo delle ritenutenon versate (pag. 6 del provvedimento)

    La censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità è inammissibile se ripropone profili già valutati e disattesi dal giudice di merito, il quale aveva considerato i precedenti specifici e l’entità delle ritenute non versate.

  • art. 53 legge n. 689 del 1981

    il terzo motivo, relativo al mancato accoglimento della richiesta disostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 53 della legge n. 689 del1981, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamentemotivato il diniego sulla base della negativa personalità dell’imputato e, inparticolare, della presenza di tre precedenti penali specifici, ritenuti ostativi allaformulazione di una prognosi favorevole circa l’adempimento delle prescrizioniconnesse alla pena sostitutiva

    Il diniego della sostituzione della pena detentiva breve può essere fondato sulla valutazione negativa della personalità e su precedenti specifici, quando tali elementi sorreggano una prognosi sfavorevole sull’adempimento delle prescrizioni della pena sostitutiva.

  • art. 165 c.p.

    il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art.165 cod. pen., in relazione alla subordinazione della sospensione condizionaledella pena al pagamento della somma determinata dall’Agenzia delle Entrate, èinammissibile, trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello e,pertanto, proposta per la prima volta in sede di legittimità

    La questione concernente la condizione apposta alla sospensione condizionale non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta con i motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00

    Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese del procedimento e, nel caso concreto, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura di legittimità che si limiti a sollecitare una diversa ricostruzione del quadro probatorio, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata.
  • Una doglianza è generica quando non indica le ragioni di diritto o i dati fattuali che la sostengono, non spiega l’applicabilità delle norme invocate al caso concreto e non individua i punti della motivazione asseritamente carenti.
  • La censura relativa all’art. 131-bis c.p. è inammissibile quando ripropone profili già vagliati dal giudice di merito, che abbia motivatamente considerato elementi ostativi quali precedenti specifici e importo delle somme non versate.
  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva breve può essere motivato sulla base della personalità negativa dell’imputato e dei precedenti specifici, se tali elementi escludono una prognosi favorevole circa l’adempimento delle prescrizioni.
  • Una questione non dedotta con i motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale

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