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Sentenza

Sentenza del 21/02/2019 n. 415 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - cessione di ramo d'azienda - riqualificazione - art. 20 d.P.R. 131/86 - cessione di immobili - è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riqualificazione dell'operazione da conferimento di ramo d'azienda a conferimento di immobili è stata ritenuta possibile. Ne consegue l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, anziché del trattamento previsto per il conferimento di un ramo d'azienda. La contestazione del contribuente è stata quindi respinta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha ritenuto che il conferimento non riguardasse un autonomo ramo d'azienda, bensì un complesso di unità immobiliari da terminare, qualificabili come beni merce destinati alla successiva vendita. Il complesso trasferito non era, infatti, di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di un'attività produttiva autonoma e il completamento degli immobili richiedeva l'impiego della manodopera della società conferitaria. Tali elementi sono stati considerati indicativi dell'assenza di un'organizzazione aziendale autonoma e della prevalenza della componente immobiliare.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La disposizione consente di attribuire rilievo alla natura e agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'operazione può essere riqualificata in base alla sua effettiva natura giuridica e agli effetti prodotti, verificando se i beni trasferiti costituiscano realmente un ramo d'azienda oppure un semplice complesso immobiliare.

Massime di principio

  • Per qualificare un trasferimento come ramo d'azienda non è sufficiente che siano trasferiti più beni organizzati formalmente in un complesso: deve esistere un'entità economicamente autonoma, idonea di per sé a svolgere un'attività produttiva.
  • Quando l'oggetto principale del trasferimento è costituito da immobili da completare o da vendere, privi di un'autonoma organizzazione produttiva, l'operazione può essere riqualificata come cessione o conferimento di immobili.
  • La necessità di utilizzare personale, mezzi o attività essenziali del soggetto conferitario per rendere operativi i beni trasferiti è un indice contrario all'esistenza di un ramo d'azienda autonomo.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla sostanza economico-giuridica dell'operazione e non soltanto dalla denominazione utilizzata dalle parti nel contratto.
  • La riqualificazione come trasferimento di immobili può comportare l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, con un carico fiscale potenzialmente maggiore rispetto a quello previsto per il conferimento di un ramo d'azienda.

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