Sentenza n. 9662/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 8081/2021 del 07/10/2021 e della sentenza Corte d'Appello di Roma n. 4254/2024 del 06/12/2024, entrambe passate in giudicato, con specifico riferimento alla nuova ricostruzione integrale di carriera spettante a BELICCHI SILVIA, al corretto pagamento in favore di quest'ultima tanto degli emolumenti dovuti a titolo di cd Gradoni in relazione al servizio non di ruolo svolto, quanto delle spettanze ancora spettanti a titolo di differenze sugli arretrati della ricostruzione carriera nonché infine al corretto pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e della Corte d'Appello di Roma, concernenti la ricostruzione di carriera, gli emolumenti per i gradoni, le differenze retributive e gli accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di due sentenze passate in giudicato. La Corte d'Appello di Roma aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.737,47 per i cosiddetti gradoni, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla collocazione nella classe stipendiale 15-20, con anzianità di permanenza di quattro anni, cinque mesi e ventiquattro giorni alla data del 1° giugno 2019, nonché al pagamento di euro 2.073,95 per differenze retributive derivanti dall'esatta ricostruzione di carriera, oltre agli accessori. La ricorrente ha dedotto la protratta inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il suo passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha eccepito l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni sull'inerzia. Anche l'INPS risulta costituito, ma la decisione motiva e dispone principalmente nei confronti dell'amministrazione ministeriale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, a fronte del giudicato, l'amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento delle obbligazioni derivanti dai titoli giudiziali né aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di provvedere all'esecuzione entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di applicazione delle astreintes, ritenuta non equa anche in considerazione delle iniziative da ultimo intraprese dall'amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 900, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata dimostrazione dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti da un giudicato e l'assenza di giustificazioni sull'inerzia amministrativa legittimano il giudice a ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, affinché provveda all'esecuzione del giudicato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della parte interessata.
- La concessione delle astreintes nel giudizio di ottemperanza non è automatica: la misura può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete e delle iniziative intraprese dall'amministrazione, la sua applicazione non risulti equa.
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