Cassazione Penale, Sentenza n. 37401/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
doNext S.p.A. ha proposto incidente di esecuzione per ottenere la dichiarazione di inefficacia della confisca di un immobile a favore dello Stato rispetto a un credito ipotecario vantato dalla SPV Ieffe S.p.A., deducendo che l'ipoteca era stata trascritta anteriormente al provvedimento ablatorio e che la società era terzo di buona fede. La Corte d'appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile l'incidente per difetto di giurisdizione del giudice penale, ritenendo competente il giudice civile sulla base del trasferimento del bene all'Agenzia del Demanio (art. 65 d.lgs. n. 300/1999 e art. 3, comma 18, l. 135/2012). DoNext ha impugnato tale ordinanza in Cassazione denunciando violazione di legge (art. 676 cod. proc. pen. e altre norme) e sostenendo che il giudice dell'esecuzione penale è competente a valutare l'eventuale inefficacia della confisca rispetto ai diritti reali anteriori, come l'ipoteca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio secondo cui spetta al giudice dell'esecuzione penale decidere sull'eventuale inefficacia o caducazione di un'ipoteca iscritta anteriormente a un provvedimento di confisca emesso in sede penale, in quanto tale verifica rientra nella cognizione dell'esecuzione del provvedimento penale (art. 665 e art. 676 c.p.p.). La sentenza ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il provvedimento alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, con l'indicazione che il giudice dell'esecuzione penale è competente a valutare la questione.
Norme richiamate
art. 676 cod. proc. pen.
Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [...]
La Corte interpreta la norma nel senso che il giudice dell'esecuzione penale ha competenza anche a verificare gli effetti della confisca sui diritti reali (es. ipoteca) e a determinare i limiti applicativi del provvedimento ablatorio
art. 665, comma 1, cod. proc. pen.
competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato
Principio di competenza secondo cui l'esecuzione di un provvedimento penale e la determinazione dei suoi effetti spettano al giudice dell'esecuzione penale, salvo diversa disposizione di legge
art. 263, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che riserva al giudice civile la decisione sulla restituzione delle cose sequestrate una volta disposto il dissequestro dal giudice penale; la Corte distingue questa materia dalla verifica dei limiti e degli effetti della confisca, che rimane nell'ambito del giudice penale
art. 65 d.lgs. n. 300/1999
La norma (richiamata dalla Corte d'appello per motivare la competenza civile) riguarda l'inclusione dei beni confiscati nel patrimonio dello Stato e la gestione degli stessi; la Cassazione chiarisce che detta disciplina non trasferisce la cognizione sulla legittimità della confisca o sui suoi effetti rispetto a diritti anteriori dal giudice civile
art. 3, comma 18, legge 7 agosto 2012, n. 135
La disposizione, che interpreta/coordina l'art. 65 d.lgs. 300/1999, attiene all'elencazione e al trasferimento dei beni all'Agenzia del Demanio; secondo la Corte ciò non incide sulla competenza del giudice penale in ordine all'esame dell'efficacia della confisca rispetto a diritti reali anteriori
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e contraddittorietà), utilizzate per censurare l'errata declaratoria di difetto di giurisdizione e la violazione delle norme sulla competenza del giudice
Massime di principio
- La cognizione sull'esecuzione di un provvedimento penale e sulla determinazione dei suoi effetti (compresa la confisca) spetta di regola al giudice dell'esecuzione penale: questioni circa l'eventuale inefficacia della confisca rispetto a diritti reali anteriori (es. ipoteca trascritta prima della confisca) devono essere esaminate dal giudice penale dell'esecuzione
- La trascrizione di un titolo reale (ipoteca) anteriore al sequestro/confisca consente al terzo, se in buona fede, di proporre incidente di esecuzione/opporsi per far valere la conservazione del diritto rispetto alla confisca
- Il trasferimento del bene al patrimonio dello Stato o la sua inclusione nell'elenco dell'Agenzia del Demanio (art. 65 d.lgs. 300/1999; l. 135/2012) attiene alla gestione e alla titolarità pubblica, ma non determina automaticamente la perdita della competenza del giudice penale sull'accertamento degli effetti della confisca
- Le controversie civili sulla proprietà o sulla restituzione del bene, una volta che il giudice penale abbia rimosso il vincolo (dissequestro), restano di competenza del giudice civile; ciò non esclude la competenza penale per valutare l'applicazione e i limiti della misura ablativa originaria
- In situazioni analoghe è opportuno proporre l'incidente di esecuzione dinanzi al giudice dell'esecuzione penale per chiedere la declaratoria di inefficacia della confisca rispetto a diritti anteriori: solo se il giudice penale ritiene di non avere competenza o muta la situazione di fatto/diritto potrà intervenire il giudice civile
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