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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22568/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione ad avviso di addebito relativa ai contributi previdenziali richiesti sui compensi corrisposti, tra l'1 agosto 2011 e il 30 giugno 2013, all'allenatore di una squadra di calcio di seconda categoria gestita da una società sportiva dilettantistica. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo insussistente l'obbligo contributivo per effetto dell'esenzione prevista dagli artt. 67 e 69 del d.P.R. n. 917/1986. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. C.P.S. n. 704/1947 e dell'art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 67, comma 1, lett. m), e 69 del medesimo decreto. L'ente sosteneva che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la contribuzione limitandosi a valorizzare la natura dilettantistica della società, senza verificare il requisito della non professionalità della prestazione resa dall'allenatore e senza compiere gli ulteriori accertamenti necessari per l'esenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto proponibile e ammissibile il ricorso nonostante le eccezioni della controricorrente sul giudicato interno di alcuni capi della sentenza d'appello, osservando che la finalità dilettantistica è solo condizione necessaria ma non sufficiente per l'esenzione contributiva. Ha poi accolto i due motivi, rilevando che la corte d'appello non si è attenuta ai principi già affermati in materia: ai fini dell'esenzione ex artt. 67 e 69 d.P.R. n. 917/1986 non basta la natura dilettantistica dell'ente, ma occorre anche verificare che la prestazione non sia svolta professionalmente e che ricorrano gli ulteriori presupposti indicati dalla giurisprudenza richiamata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, affinché compia gli accertamenti in fatto necessari per stabilire se sussistano i presupposti dell'esenzione dall'obbligo contributivo; alla corte di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. C.P.S. n. 704/1947

    È richiamato per individuare, in via generale, l'ambito soggettivo dell'obbligo assicurativo/contributivo per gli addetti agli impianti e circoli sportivi, salvo le eccezioni previste dalla normativa fiscale.

  • art. 4 d.lgs. C.P.S. n. 704/1947

    È richiamato congiuntamente all'art. 3 nel quadro della disciplina dell'obbligo assicurativo ENPALS/INPS per le attività sportive.

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986

    Prevede un'area di esenzione/rilevanza fiscale per determinate prestazioni rese nell'ambito sportivo dilettantistico; la Corte ribadisce che l'esenzione opera solo se ricorrono cumulativamente i presupposti sostanziali indicati dalla giurisprudenza, incluso il difetto di professionalità della prestazione.

  • art. 69 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato per il limite monetario entro cui opera il trattamento agevolato/esonerativo dei compensi sportivi dilettantistici e, di riflesso, della contribuzione previdenziale.

  • art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 conv. in l. n. 14/2009

    È richiamato quale norma che consente l'applicazione del regime agevolato alle prestazioni di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica nei limiti previsti dall'art. 69 TUIR.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • L'esenzione contributiva per i compensi corrisposti nell'ambito di attività sportiva dilettantistica richiede non solo la natura dilettantistica dell'ente, ma anche la verifica concreta di ulteriori presupposti sostanziali, tra cui la non professionalità della prestazione resa.
  • La professionalità della prestazione va accertata in senso soggettivo, con riguardo alle modalità concrete di svolgimento dell'attività, e non alla mera natura oggettiva dell'attività stessa.
  • Il giudice di merito deve compiere un accertamento fattuale completo sui requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa; la sola affiliazione dell'ente a federazioni sportive o al CONI non è sufficiente a dimostrare la spettanza dell'esenzione.
  • La qualificazione di una controversia come concernente un ente dilettantistico non esaurisce l'analisi dell'obbligo contributivo, poiché l'agevolazione opera solo entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRimborsi
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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