Sentenza del 13/01/2017 n. 732 - Corte di Cassazione
IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE Pagamento tardivo - Sanzione prevista dall'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 642 del 1972 - Applicabilità - Fondamento - Abrogazione della norma ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 473 del 1997 - Sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Camera di Commercio aveva chiesto il rimborso di Euro 37.719,74 versati, mediante ravvedimento operoso, a titolo di sanzioni e interessi per il pagamento tardivo della quarta rata dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per il 2007. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'art. 29 del d.P.R. n. 642 del 1972 sanzionasse soltanto l'omesso o insufficiente pagamento, e non il semplice pagamento tardivo. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il comma 2 dell'art. 29 disciplinasse espressamente il pagamento effettuato tardivamente e che, dopo l'abrogazione della norma, l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 avesse previsto una sanzione generale per i versamenti tardivi, applicabile anche all'imposta di bollo virtuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della Camera di Commercio. Ha stabilito che il pagamento tardivo dell'imposta di bollo era sanzionabile sia ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.P.R. n. 642 del 1972, applicabile ratione temporis, sia ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. La Camera di Commercio è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 29 del d.P.R. n. 642 del 1972
La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza
La disposizione, pur riferendosi formalmente alla soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di bollo virtuale, contempla anche l'ipotesi di pagamento tardivo e ne disciplina il trattamento sanzionatorio, prevedendo una riduzione della sanzione in caso di pagamento entro il mese successivo e prima della notifica dell'ingiunzione.
Art. 5 del d.lgs. n. 473 del 1997
Ha abrogato l'art. 29 del d.P.R. n. 642 del 1972, nell'ambito della riforma delle sanzioni tributarie, senza eliminare la sanzionabilità dei pagamenti tardivi, successivamente disciplinata dalla normativa generale.
Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
Prevede una sanzione generale per il tardivo versamento dei tributi, applicabile anche ai versamenti periodici e, nel caso esaminato, alle rate dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale.
D.lgs. n. 472 del 1997
Contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, nel quadro della riforma organica del sistema sanzionatorio.
Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 133
Ha previsto i principi e criteri direttivi per la riforma organica e complessiva delle sanzioni tributarie, successivamente attuata dai decreti legislativi del 1997.
Massime di principio
- Quando una norma sanzionatoria distingue tra omesso, insufficiente e tardivo pagamento, il pagamento effettuato dopo la scadenza può essere sanzionato anche se l'imposta è stata poi integralmente versata.
- L'abrogazione di una specifica disposizione sanzionatoria non implica necessariamente l'irrilevanza della condotta: occorre verificare se la medesima violazione sia stata ricompresa in una disciplina generale successiva.
- Le sanzioni generali per il tardivo versamento dei tributi possono applicarsi anche a imposte versate periodicamente o mediante rate, salvo una disciplina speciale incompatibile.
- La previsione di una riduzione della sanzione per il pagamento entro un termine successivo alla scadenza conferma che il legislatore considera comunque tardivo e sanzionabile il pagamento effettuato entro tale termine.
- In caso di successione di norme sanzionatorie, occorre individuare la disciplina applicabile ratione temporis e verificare i principi generali in materia di successione delle sanzioni tributarie.
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