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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16380/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato il riesame personale della misura di custodia cautelare in carcere applicata a Murroni per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e illecita detenzione di ingenti quantità di stupefacente. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato i fatti successivi alla commissione dei reati (concessione di detenzione domiciliare da parte del Tribunale di sorveglianza di Sassari, situazione familiare gravosa, percorso lavorativo e mancanza di collegamenti con criminalità organizzata) idonei a dimostrare la diminuita pericolosità e l'adeguatezza della misura domiciliare anche con controllo elettronico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione degli elementi fattuali e delle esigenze cautelari, confermando che la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 può essere superata solo con elementi che escludano ragionevoli dubbi e che il tempo trascorso sia di per sé valutabile ma non decisivo. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente il mantenimento della custodia in carcere, richiamando i precedenti penali dell'indagato, la elevata capacità a delinquere emersa da intercettazioni (proposte di ripresa dell'attività illecita), le violazioni di precedenti prescrizioni e l'inserimento in contesti di narcotraffico, nonché l'inefficacia presumibile di controlli elettronici a prevenire contatti illeciti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), artt. 74, 73 e 80

    Norme penali che definiscono il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e i reati fine di illecita detenzione: costituiscono la fattispecie oggetto dell'indagine e la base della presunzione relativa di esigenze cautelari.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    L'art. 275, comma 3, è interpretato come fonte della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per il reato associativo in tema di stupefacenti; per superarla sono richiesti elementi idonei a eliminare i ragionevoli dubbi, tenendo conto anche del fattore temporale ma senza che questo sia determinante di per sé.

  • artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e violazioni procedurali: la Corte osserva che tali doglianze implicano valutazioni di merito che in Cassazione non sono sindacabili se non nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e sulla correttezza dell'inquadramento giuridico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di carattere esecutivo/organizzativo richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza.

Massime di principio

  • Nei procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti vige una presunzione relativa dell'attualità delle esigenze cautelari: per superarla occorrono elementi che rimuovano i ragionevoli dubbi, non solo il tempo trascorso.
  • La concessione di misure alternative o valutazioni favorevoli in procedimenti distinti non comporta automaticamente la revoca della custodia cautelare; il giudice del riesame deve valutare la rilevanza e la concretezza degli elementi successivi rispetto al rischio attuale.
  • La Corte di cassazione non può rivedere i fatti o riformulare la valutazione della pericolosità concreta: il sindacato è limitato a verificare la legittimità e la logicità della motivazione e la corretta qualificazione giuridica dei fatti.
  • Precedenti penali, elementi indiziari concreti (es. intercettazioni che dimostrano capacità e propensione a delinquere) e violazioni di misure precedenti pesano fortemente nella conservazione della misura cautelare.
  • La semplice adozione di controlli elettronici o prescrizioni rigide non è automaticamente ritenuta idonea a neutralizzare i rischi di contatti illeciti quando vi sono difficoltà concrete di monitoraggio e un inserimento accertato in circuiti di narcotraffico.

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