Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione del compenso spettante a un difensore per l’attività svolta nell’interesse di un fallimento, in relazione a un procedimento cautelare finalizzato a ottenere un sequestro conservativo per un importo molto elevato nell’ambito di un’azione di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo della società poi fallita. La corte territoriale aveva liquidato il compenso applicando i parametri minimi del d.m. n. 55/2014, valorizzando il fatto che il sequestro era stato poi revocato in sede di reclamo, e aveva escluso il compenso per una fase istruttoria/di trattazione ritenuta non effettivamente svolta, oltre a riconoscere solo una somma inferiore per spese vive rispetto a quella richiesta. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 25 l.f., 2233 c.c. e 4, comma 1, d.m. 55/2014, sostenendo che il giudice d’appello non aveva considerato il provvedimento di nomina, i criteri di liquidazione ivi indicati, la proposta del collegio dei curatori, le difficoltà sopravvenute e i risultati conseguiti, liquidando un compenso non adeguato all’importanza dell’opera e al decoro professionale; (2) violazione delle stesse norme per avere negato la liquidazione della fase di trattazione, che secondo il ricorrente sarebbe stata svolta in concreto; (3) violazione delle medesime norme per avere ridotto il rimborso delle spese documentate a una somma inferiore a quella richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la liquidazione del compenso era avvenuta entro i limiti minimi e massimi previsti dalle tabelle, con scelta discrezionale del giudice di merito giustificata dall’esito finale sfavorevole della fase cautelare; tale valutazione non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che non era stato dedotto. Ha dichiarato il secondo motivo infondato e in parte inammissibile, osservando che non ogni attività può fondare il compenso per la fase di trattazione, ma solo quelle riconducibili alle attività descritte dal d.m. n. 55/2014; inoltre, dalle stesse allegazioni del ricorrente emergeva che l’attività svolta riguardava l’udienza di discussione, già autonomamente compensata nella fase decisionale, e in ogni caso la valutazione sulla concreta attività svolta è di merito. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché la quantificazione delle spese vive in misura di euro 150,00 derivava da una valutazione di fatto non sindacabile in legittimità, in assenza di specifico vizio motivazionale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 25 l.f.
richiamato dal ricorrente come norma rilevante per la nomina e la liquidazione del compenso del difensore nel procedimento fallimentare; la Corte non vi ravvisa una violazione idonea a superare la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione entro i parametri tabellari
art. 2233 c.c.
richiamato quale criterio generale di determinazione del compenso professionale; la Corte ribadisce che la liquidazione entro i limiti tabellari resta espressione di valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
norma sui parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali; la Corte afferma che la determinazione tra minimo e massimo è rimessa al giudice di merito e non è censurabile se adeguatamente motivata e se non vi è scostamento ulteriore
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
richiamato per precisare che solo le attività di trattazione effettivamente riconducibili alle attività descritte dalla disposizione giustificano la liquidazione della relativa fase
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicato come unico limite attraverso cui potrebbe essere censurata in cassazione la valutazione di merito sulla liquidazione e sulle attività effettivamente svolte; il relativo vizio non era stato dedotto
Cass. n. 8053/2014
richiamata per la definizione dei confini del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
d.m. n. 55/2014
parametro normativo generale per la liquidazione dei compensi professionali, applicato dalla corte territoriale e scrutinato dalla Corte di cassazione
Cass. n. 19989/2021
richiamata come precedente conforme sul limite del sindacato di legittimità sulla liquidazione discrezionale dei compensi entro i parametri tabellari
Cass. n. 12537/2019
richiamata come precedente conforme sul medesimo principio
Cass. n. 14198/2022
richiamata come precedente conforme sul medesimo principio
Cass. n. 8561/2023
richiamata come precedente conforme sul medesimo principio
Cass. n. 28627/2023
richiamata per affermare che la fase di trattazione può rilevare anche in assenza di fase istruttoria, ma solo se vi siano attività effettivamente riconducibili a quelle previste dal decreto ministeriale
Massime di principio
- In tema di liquidazione dei compensi professionali parametrati al d.m. n. 55/2014, la scelta del giudice di merito di collocarsi tra minimo e massimo tabellare costituisce apprezzamento discrezionale insindacabile in cassazione, salvo il limite del vizio motivazionale dedotto nei ristretti confini dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
- La motivazione è necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai valori tabellari; se invece la liquidazione resta entro il range previsto, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del merito.
- La liquidazione della fase di trattazione non discende automaticamente dal mero svolgimento di attività qualsiasi, ma richiede attività concretamente riconducibili a quelle tipizzate dal d.m. n. 55/2014; la valutazione sulla loro effettiva esistenza è di merito.
- La quantificazione delle spese vive documentate, quando avvenga sulla base di una valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito, non è censurabile in cassazione se non nei limiti di uno specifico vizio motivazionale.
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