Cassazione Penale, Sentenza n. 16522/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione in executivis. Successivamente, con comunicazione del 30/01/2026 trasmessa dall'Ufficio Matricola della Casa circondariale di Eboli, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia all'impugnazione (art. 591, comma 1, lett. d)). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo non emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamata la sentenza Corte cost. n. 186/2000). È stato inoltre disposto l'oscuramento (redazione) del provvedimento, trattandosi di decisione che verte sulle condizioni di salute del condannato. Decisione resa il 13/02/2026.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile la causa di inammissibilità prevista dalla norma in presenza di rinuncia all'impugnazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base di questa norma la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (quantificata in euro 500).
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata come principio giurisprudenziale secondo cui, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere irrogata la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
Richiamato nella nota di diffusione per l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi, qui applicato con riferimento al provvedimento che tratta delle condizioni di salute del condannato (ordine di oscuramento).
Massime di principio
- La rinuncia espressa e comunicata prima dell'esame della Corte comporta l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia: il giudice dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia può avere conseguenze economiche: oltre alle spese processuali, è possibile l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La comunicazione formale della rinuncia (anche tramite l'Amministrazione penitenziaria o Uffici matricola) è idonea a far dichiarare l'inammissibilità del ricorso; è quindi importante valutare la rinuncia prima che la Corte pronunci la decisione.
- Quando il provvedimento impugnato riguarda dati sensibili (es. condizioni di salute del condannato), il tribunale può disporre l'oscuramento/redazione dei dati personali nel testo pubblicato o diffuso, conformemente alla normativa sulla protezione dei dati.
- Chi valuta la rinuncia dovrebbe considerare preliminarmente se esistono giustificazioni o elementi che possano escludere la 'colpa' nella causa di inammissibilità (per evitare la sanzione pecuniaria); in mancanza di tali elementi, la sanzione è normalmente ritenuta legittima.
- In situazioni analoghe, è consigliabile che il difensore documenti le ragioni della rinuncia o valuti eventuali alternative procedurali per evitare sanzioni economiche e la perdita del materiale interesse del ricorso.
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