Cassazione Penale, Sentenza n. 21315/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di sequestro conservativo, sino a concorrenza di euro 2.700.000, disposto dal GIP su richiesta di assistenza giudiziaria del Tribunale della Repubblica di San Marino a seguito della condanna in primo grado di Ugo Granata per i delitti di amministrazione infedele, interesse privato in atti d'ufficio e truffa ai danni dello Stato. Il difensore ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 724 c.p.p. e delle disposizioni della L. 8 aprile 2024 n. 51 e inapplicabilità della Convenzione di amicizia e buon vicinato 1939 al sequestro conservativo; (2) illegittimo esercizio di potestà riservata ad organi amministrativi per mancato inoltro tramite il Ministero della Giustizia e contestazione dell'ambito applicativo di art. 724 c.p.p.; (3) carenza di motivazione e di notificazione della richiesta allegata al decreto, mancata indicazione dei beni sottoposti a vincolo, e assenza di fumus e periculum.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato (dichiarato inammissibile/infondato). La Corte ha ritenuto che il GIP abbia legittimamente dato esecuzione alla richiesta di assistenza fondata, oltre che sulla Convenzione bilaterale 1939, anche sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo 1959). Ha precisato che: la Convenzione 1939 riguarda essenzialmente atti probatori e il sequestro di oggetti costituenti corpo di reato e non è ostativa all'esecuzione, in Italia, di un sequestro conservativo chiesto ai sensi della Convenzione europea; la L. 8 aprile 2024 n. 51 (Accordo 26/5/2021) non è applicabile al caso perché si applica solo a procedimenti iscritti dopo la sua entrata in vigore; la trasmissione diretta tra autorità giudiziarie di Stati contraenti (senza passare preventivamente per il Ministro della Giustizia) è ammessa per determinate richieste ai sensi dell'art. 15 della Convenzione europea; l'art. 724 c.p.p., pur non menzionando espressamente il sequestro conservativo, può legittimare l'adozione di tale misura; le censure sulla fondatezza del sequestro e sulla mancata indicazione dei beni sono inammissibili in questa sede e devono essere dedotte davanti all'autorità che ha emesso il provvedimento nello Stato richiedente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 724 cod. proc. pen.
Pur non richiamando espressamente il sequestro conservativo, la disposizione può costituire base normativa per l'adozione di sequestro conservativo su richiesta di autorità estera; utilizzata come fondamento giuridico per esecuzione di misure cautelari su richiesta di cooperazione internazionale
Legge 8 aprile 2024 n. 51 (ratifica Accordo 26 maggio 2021 Italia–San Marino)
«Il presente Accordo si applica alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca presentate in procedimenti in materia penale iscritti dopo l'entrata in vigore dello stesso Accordo»
L'Accordo non è applicabile retroattivamente ai procedimenti iniziati prima della sua entrata in vigore; pertanto non può regolare la richiesta in esame
Convenzione di amicizia e buon vicinato tra Italia e Repubblica di San Marino (31 marzo 1939)
art. 29, comma 1: riferimento al sequestro degli «oggetti costituenti corpo del reato"; art. 28: "Ciascuna delle parti contraenti potrà procedere, nel proprio territorio, alla riscossione di multe, ammende e pene pecuniarie, comunque denominate, dovute all'altra parte per effetto di sentenze o di altri provvedimenti di giurisdizione penale"
Disciplina essenzialmente la cooperazione per atti probatori e la notificazione/esecuzione di atti istruttori; non contempla il sequestro conservativo richiesto a tutela di obbligazioni risarcitorie e restitutorie e quindi non è l'unica o determinante norma per valutare la domanda di esecuzione
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo 20 aprile 1959) e legge di esecuzione italiana (L. 23 febbraio 1961 n. 215)
La Convenzione prevede ampia collaborazione tra Autorità giudiziarie degli Stati contraenti e può legittimare, in concreto, anche la richiesta di esecuzione in Italia di un sequestro conservativo; consente inoltre la comunicazione diretta tra autorità giudiziarie (art. 15) per domande diverse dalla rogatoria formale
art. 15 Convenzione europea assistenza giudiziaria
Consente comunicazioni dirette tra autorità giudiziarie degli Stati contraenti per determinate richieste, senza obbligo di preventivo inoltro tramite il Ministero della Giustizia
art. 11 dell'Accordo Italia–San Marino (26/5/2021) richiamato dalla L. 51/2024
«Il presente Accordo si applica alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca presentate in procedimenti in materia penale iscritti dopo l'entrata in vigore dello stesso Accordo»
Limita l'ambito temporale di applicazione dell'Accordo alle cause aperte dopo la sua entrata in vigore
art. 316, comma 2, cod. proc. pen.
Richieste di motivazione e notificazione attinenti alla richiesta straniera devono essere valutate secondo le limitazioni previste per l'esecuzione delle misure richieste; le doglianze sulla fondatezza sostanziale della misura devono essere dedotte nello Stato richiedente
art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Raggruppamento dei motivi di ricorso per cassazione; il motivo basato su esercizio di potestà riservata a organi amministrativi è stato ritenuto inammissibile/infondato
art. 696, comma primo, cod. proc. pen.
Richiama le norme convenzionali in tema di rapprti giurisdizionali con autorità straniere e le prassi di trasmissione diretta delle richieste tra autorità giudiziarie
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando una autorità giudiziaria straniera chiede assistenza ai sensi della Convenzione europea di assistenza giudiziaria (1959), la magistratura italiana può eseguire anche misure di sequestro conservativo richieste dall'estero, purché ricorrano i presupposti convenzionali
- Le convenzioni bilaterali storiche (es. Convenzione 1939 Italia–San Marino) possono essere rilevanti per atti probatori, ma non escludono l'applicazione di altre convenzioni internazionali più ampie; occorre verificare l'ambito materiale di ciascuna norma
- Gli accordi più recenti che disciplinano riconoscimento ed esecuzione (es. Accordo 2021 ratificato con L. 51/2024) possono avere efficacia limitata temporalmente (es. procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore); non sempre sono applicabili retroattivamente
- La trasmissione diretta tra autorità giudiziarie di Stati contraenti, senza il preventivo inoltro al Ministero della Giustizia, è ammessa in specifici casi previsti dalla Convenzione europea, perciò la mancata intermediazione ministeriale non invalida di per sé la richiesta
- Le eccezioni sostanziali sulla legittimità del sequestro disposto da autorità estera (fumus, periculum, individuazione dei beni) devono essere sollevate prioritariamente davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente; la verifica in Italia è incentrata sugli aspetti relativi all'esecuzione formale
- Nel sequestro conservativo non è sempre richiesta la preventiva indicazione analitica di ogni singolo bene nel decreto di esecuzione; valutare caso per caso in base alla disciplina applicabile
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