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Sentenza

Sentenza del 27/01/2016 n. 1479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento IRPEG e IRAP relativo al 2001. Il motivo principale riguardava l'interpretazione della L. n. 212/2000, art. 12, comma 5: secondo l'Agenzia, il superamento del termine massimo di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non comporta né l'invalidità degli atti della verifica né l'inutilizzabilità delle prove raccolte, in assenza di una specifica sanzione normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a un'altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la violazione dei limiti temporali di permanenza dei verificatori non determina, di per sé, la perdita del potere di accertamento, l'invalidità degli atti compiuti o l'inutilizzabilità delle prove. Al giudice del rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Stabilisce limiti temporali per la permanenza degli operatori civili e militari dell'amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente, con un termine ordinario di trenta giorni lavorativi, prorogabile per ulteriori trenta in casi determinati.

    La violazione dei limiti temporali di permanenza non comporta automaticamente la carenza del potere ispettivo, l'invalidità degli atti della verifica, l'illegittimità dell'avviso di accertamento o l'inutilizzabilità delle prove, poiché la norma non prevede tali sanzioni.

  • IRPEG

    L'imposta costituiva una delle obbligazioni tributarie oggetto dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2001.

  • IRAP

    L'imposta regionale sulle attività produttive costituiva, insieme all'IRPEG, oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.

Massime di principio

  • Il superamento del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente, non rende automaticamente inutilizzabili le prove raccolte né invalida l'accertamento.
  • Per ottenere l'annullamento dell'accertamento non è sufficiente dedurre il mero superamento del termine: occorre individuare una specifica sanzione prevista dalla legge oppure dimostrare la lesione di un diritto tutelato e un concreto pregiudizio difensivo.
  • L'assenza o l'inadeguatezza della motivazione dell'autorizzazione alla proroga può costituire un vizio dell'attività amministrativa, ma non determina automaticamente la nullità dell'accertamento se la legge non collega espressamente tale vizio a quella conseguenza.
  • Quando una sentenza viene cassata con rinvio, la controversia non è necessariamente definita nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminarla applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.

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