Sentenza n. 1404/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di formazione del silenzio-assenso su una SCIA in sanatoria relativa ad opere edilizie e adeguamento sismico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una SCIA per lavori di manutenzione straordinaria e, successivamente, una SCIA in sanatoria relativa a due locali interrati. Dopo l’inerzia comunale, aveva autocertificato la formazione del silenzio-assenso e comunicato l’inizio dei lavori. Il Comune, con la nota impugnata, aveva escluso la formazione del silenzio-assenso, rilevando anche l’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione e la mancanza del parere di conformità paesaggistica, in ragione della presenza di vincoli sismici, paesaggistico-ambientali e di rispetto stradale. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 20, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 20, comma 8, d.P.R. 380/2001, nonché contraddittorietà e travisamento, sostenendo che il decorso del termine avesse prodotto l’accoglimento tacito della domanda. Il secondo motivo sosteneva l’applicabilità dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, l’assenza di incremento di volumetria o superficie fuori terra e l’irrilevanza paesaggistica delle opere, deducendo l’illegittimità del diniego tardivo su un titolo ormai formatosi per silentium.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 non possa perfezionarsi mediante silenzio-assenso, poiché la disciplina applicabile ratione temporis non attribuisce all’inerzia dell’amministrazione valore provvedimentale; il procedimento può concludersi favorevolmente soltanto con un provvedimento espresso. L’inerzia assume quindi, se del caso, il significato di silenzio-inadempimento. L’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, sopravvenuto, non è applicabile alla segnalazione presentata anteriormente alla sua entrata in vigore. Anche qualora la fattispecie fosse ricondotta all’art. 36, il comma 3 prevede espressamente che il decorso di sessanta giorni senza pronuncia equivalga a rigetto, escludendo il silenzio-assenso. Non trova pertanto applicazione né la disciplina generale dell’art. 20 l. 241/1990 né l’art. 20, comma 2-bis, della medesima legge, poiché manca un modulo procedimentale idoneo a produrre il silenzio-assenso e il Comune non era tenuto ad attestarlo. Il TAR ha inoltre rilevato che, incidendo l’intervento sulla superficie utile, le opere non potevano essere escluse a priori dall’incidenza dei vincoli di zona e risultava necessaria la previa acquisizione del parere di conformità paesaggistica. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio mantenuto dall’amministrazione equivale a un provvedimento di accoglimento della domanda.
La disciplina generale del silenzio-assenso non si applica quando la normativa edilizia speciale non prevede un modulo procedimentale idoneo a produrre tale effetto.
art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990
l’amministrazione, su richiesta del privato, rilascia telematicamente un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e l’accoglimento della domanda.
L’obbligo di attestazione presuppone che il procedimento sia astrattamente idoneo a concludersi mediante silenzio-assenso; non opera per una SCIA in sanatoria priva di tale effetto legale.
art. 36 d.P.R. 380/2001
il decorso di sessanta giorni senza pronuncia espressa si intende come rigetto della domanda
La norma contiene una qualificazione legale tipica dell’inerzia come rigetto, incompatibile con la formazione del silenzio-assenso.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
ius superveniens richiamato dalla parte ricorrente
La disposizione sopravvenuta non si applica alle segnalazioni certificate in sanatoria presentate prima della sua entrata in vigore.
art. 37 d.P.R. 380/2001
disciplina applicabile ratione temporis alla SCIA in sanatoria
La procedura non attribuisce al silenzio dell’amministrazione valore provvedimentale favorevole; il procedimento può concludersi favorevolmente soltanto con un provvedimento espresso.
art. 73 c.p.a.
memorie e repliche delle parti
Richiamato per lo svolgimento processuale, senza specifica incidenza sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- Una SCIA in sanatoria disciplinata dall’art. 37 d.P.R. 380/2001, nel regime normativo applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 36-bis, non si perfeziona mediante silenzio-assenso: l’esito favorevole richiede un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- La disciplina generale del silenzio-assenso prevista dall’art. 20 l. 241/1990 non opera quando la disciplina edilizia speciale non attribuisce all’inerzia dell’amministrazione valore provvedimentale.
- L’art. 20, comma 2-bis, l. 241/1990, relativo all’attestazione del silenzio-assenso, presuppone l’idoneità astratta del procedimento a concludersi con un accoglimento tacito e non può essere invocato per ottenere un’attestazione in procedimenti privi di tale effetto.
- Quando la fattispecie è ricondotta all’art. 36 d.P.R. 380/2001, il silenzio dell’amministrazione protratto per il termine previsto dalla norma equivale a rigetto e non ad accoglimento della domanda.
- La normativa sopravvenuta in materia di sanatoria edilizia non si applica retroattivamente alle segnalazioni presentate prima della sua entrata in vigore, se il legislatore non ne prevede l’applicazione ai procedimenti anteriori.
- Gli interventi edilizi che modificano la superficie utile non possono essere considerati automaticamente privi di rilevanza rispetto ai vincoli di zona; ove ricorrano vincoli paesaggistici, è necessaria la previa acquisizione del parere di conformità paesaggistica.
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