Cassazione Civile, Sentenza n. 97/2021 del 08/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado relativa a interventi edilizi eseguiti dal Traverso nell'immobile di Mestre (creazione di terrazza, accorpamento di vano sottoscala, chiusura del vano scala condominiale) ritenuti lesivi della comunione e in violazione dell'art. 1102 c.c.; si contestavano altresì la liquidazione del danno in via equitativa, la chiamata in causa e la manleva della Fondazione Querini, nonché l'applicabilità dell'art. 614-bis c.p.c. per la fissazione di termini e somme per il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di fare; il ricorso incidentale della Fondazione lamentava l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta nei suoi confronti e il conseguente passaggio in giudicato di alcune statuizioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. Ha ritenuto corrette le valutazioni del merito in ordine all'illegittimità delle opere del Traverso ai sensi dell'art. 1102 c.c. (trasformazione della cosa comune e occupazione di porzione condominiale), confermando l'obbligo di rimozione della chiusura del volume condominiale contenente la scala di accesso alla terrazza e le statuizioni economiche adottate in grado di appello (compresa la possibilità, da parte del giudice del merito, di prevedere somme per il ritardo nell'esecuzione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.). Il ricorso incidentale della Fondazione Querini è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato l'appello nei suoi confronti. Vengono poste a carico del ricorrente principale le spese di giudizio in favore delle parti controricorrenti (importo determinato e accessori secondo legge), con compensazione delle spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale; inoltre è richiamata l'applicabilità del contributo unificato supplementare previsto dal D.P.R. n. 115/2002 art.13, comma 1-bis, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1102 c.c.
È la norma centrale: l'uso della cosa comune non può compromettere la destinazione della cosa né arrecare pregiudizio agli altri partecipanti; la trasformazione di parti comuni (es. sottotetto in terrazza, chiusura di vano scala) è permessa solo se rispettati i limiti di tutela delle strutture e della funzione protettiva e senza variazione dell'originario distributivo della proprietà condominiale. La Corte ha ritenuto le opere realizzate illegittime per violazione di tali limiti.
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione: i vizi dedotti riguardavano violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi (nn. 3 e 5) e omesso esame dell'eccezione di inammissibilità (n.4). La Corte ha valutato che le censure non dimostravano errori di diritto o omissioni rilevanti rispetto alla motivazione di merito.
art. 614-bis c.p.c.
La questione era se anche il giudice del merito possa fissare un termine per l'esecuzione di un obbligo di fare e prevedere somme per il ritardo. La Corte ha chiarito che ciò è consentito: il giudice, non solo quello dell'esecuzione, può stabilire somme per ogni ritardo nell'esecuzione, salvo che ciò sia manifestamente iniquo.
art. 342 c.p.c.
Richiamato indirettamente nella contestazione di inammissibilità dell'appello nei confronti della Fondazione (forma e contenuto dell'atto di gravame). La Corte d'appello ha interpretato l'appello e ritenuto che l'unico profilo di impugnazione nei confronti della Fondazione riguardasse le spese; la Cassazione ha ritenuto inidonea la rilettura ex post proposta dalla Fondazione.
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-bis
Previsione del contributo unificato supplementare da versare in Cassazione per il ricorso principale e per quello incidentale; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per tale versamento, se dovuti.
Massime di principio
- L'uso di porzioni delle parti comuni (art. 1102 c.c.) è consentito solo se non altera la destinazione della cosa comune, non ne pregiudica la funzione protettiva e non comporta una vera e propria occupazione sottraendo una porzione alla disponibilità del condominio.
- La trasformazione di un sottotetto in terrazza o la chiusura di vani scala comuni può essere vietata quando alteri l'originaria distribuzione della proprietà condominiale o comprometta le strutture sottostanti; l'onere probatorio riguarda chi invoca la liceità delle opere.
- Il giudice del merito può, al momento della condanna, fissare un termine per l'esecuzione dell'obbligo di fare e stabilire somme dovute per ogni ritardo (art. 614-bis c.p.c.), salvo che ciò sia manifestamente iniquo.
- Per impugnare con successo in Cassazione è necessario indicare chiaramente la norma di diritto ritenuta violata e dimostrare l'omesso esame di fatti decisivi; le censure generiche o ricostruzioni ex post della portata di un atto di gravame sono spesso inammissibili o infondate.
- L'inammissibilità dell'appello nei confronti di terzi chiamati in causa dipende dall'effettivo contenuto e dai profili di impugnazione dedotti nell'atto di appello; una interpretazione restrittiva dell'appello da parte del giudice di merito è decisiva quando risulta motivata.
- Le spese seguono la soccombenza e possono essere compensate solo tra le parti che abbiano reciproca soccombenza; inoltre la parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese e al versamento del contributo unificato supplementare.
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