Sentenza del 08/10/2019 n. 25061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane contestava il mancato pagamento dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica utilizzata e autoprodotta nel sedime aeroportuale di Fiumicino. Secondo l'Amministrazione, la società aveva indebitamente applicato l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 2, lett. o-bis), del d.lgs. n. 504/1995, cumulando i consumi propri con quelli delle utenze e dei soggetti terzi operanti nell'aeroporto, senza aver regolarmente costituito una officina di esercizio per la cessione di energia elettrica. L'Agenzia contestava inoltre il riconoscimento del legittimo affidamento e della conseguente non applicabilità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle dogane. Ha ritenuto inammissibile il motivo principale relativo al legittimo affidamento, perché non aveva censurato adeguatamente la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla nota dell'Agenzia del 2002 e sui successivi comportamenti confermativi dei verificatori. Tali elementi potevano giustificare l'affidamento della società sulla spettanza dell'esenzione e impedire l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia e quelli del ricorso incidentale della società sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 10.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 52, comma 2, lett. o-bis), d.lgs. n. 504/1995
Prevede l'esenzione dall'imposta erariale sul consumo di energia elettrica al ricorrere dei presupposti normativi, tra cui il superamento della soglia di consumo e la corretta qualificazione dell'attività e dell'impianto. La Corte non ha definito nel merito la spettanza sostanziale dell'esenzione, poiché la decisione è rimasta fondata sull'inammissibilità della censura relativa al legittimo affidamento.
Art. 10, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificati dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
Il legittimo affidamento derivante da indicazioni o comportamenti dell'Amministrazione finanziaria può impedire l'irrogazione delle sanzioni e la richiesta di interessi, anche se successivamente l'Amministrazione modifica il proprio orientamento.
Artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997
Disciplinano la colpevolezza, l'imputabilità e le cause di non punibilità in materia di sanzioni tributarie. Nel caso concreto, il richiamo al legittimo affidamento è stato ricondotto dalla Corte alla specifica previsione dell'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente.
Art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
Impone al ricorso per cassazione l'esposizione sommaria, chiara e sufficiente dei fatti di causa e delle vicende processuali. La Corte ha ritenuto assolto tale requisito dall'Agenzia.
Artt. 1362-1371 cod. civ.
Contengono i criteri di interpretazione dei contratti. La Corte non ha esaminato nel merito la contestata interpretazione delle convenzioni, poiché il motivo dell'Agenzia non colpiva la ratio decidendi basata sulla nota del 2002 e sui controlli successivi.
Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La decisione evidenzia che le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di essersi conformato a indicazioni ufficiali dell'Amministrazione finanziaria, oppure a una prassi amministrativa reiterata e confermativa, può essere esclusa l'applicazione delle sanzioni per legittimo affidamento, anche se successivamente l'Amministrazione cambia orientamento.
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve attaccare la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata. Contestare elementi secondari o diversi da quelli effettivamente posti a fondamento della decisione comporta l'inammissibilità del motivo.
- La tutela dell'affidamento incide principalmente sulle sanzioni e sugli interessi; non implica necessariamente il riconoscimento definitivo della correttezza dell'esenzione o dell'inesistenza del tributo.
- Per valutare il legittimo affidamento sono rilevanti atti ufficiali, risposte scritte, precedenti verifiche, comportamenti ripetuti dei funzionari e ogni elemento idoneo a rendere oggettivamente giustificabile il comportamento del contribuente.
- Convenzioni o accordi con l'Amministrazione non possono derogare alla legge tributaria, ma il comportamento dell'Amministrazione derivante da tali atti può comunque assumere rilievo ai fini della buona fede e della non applicazione delle sanzioni.
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