Ordinanza n. 71/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso n. 1084 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del Decreto n. 5290 del 15 luglio 2025, prot. 2025 - 348268 del Direttore Generale Centrale Organizzazione, Stazione Unica Appaltante Regionale, Cultura e Sport, avente ad oggetto “SUAR PER CONTO DEL COMUNE DI LAVAGNA - PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO EX ART.193 D.LGS. 36/2023 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE. INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 27 febbraio 2026, per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, del decreto n. 164 del 14 gennaio 2026, prot - 2026 - 16994 del Direttore Generale Centrale Organizzazione, Stazione Unica Appaltante Regionale, Cultura e Sport, avente ad oggetto «SUAR PER CONTO DEL COMUNE DI LAVAGNA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO EX ART.193 D.LGS. 36/2023 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE. AGGIUDICAZIONE - CIG: B7A9D8DBB0», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; quanto al ricorso n. 226 del 2026, per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, del decreto n. 164 del 14 gennaio 2026, prot - 2026 - 16994 del Direttore Generale Centrale Organizzazione, Stazione Unica Appaltante Regionale, Cultura e Sport, avente ad oggetto «SUAR PER CONTO DEL COMUNE DI LAVAGNA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE LA FINANZA DI PROGETTO EX ART.193 D.LGS. 36/2023 DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI LAVAGNA CON OPERE. AGGIUDICAZIONE - CIG: B7A9D8DBB0», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando per l'affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della concessione demaniale marittima e gestione del porto turistico di Lavagna con opere, nonché successiva aggiudicazione alla controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il bando della procedura indetta dal Comune di Lavagna, tramite la Stazione Unica Appaltante Regionale, per l'affidamento in concessione del porto turistico mediante il modello della finanza di progetto ex art. 193 d.lgs. 36/2023. Con motivi aggiunti e con autonomo ricorso ha poi impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore della società controinteressata, chiedendone cautelarmente la sospensione. Il giudice ha rilevato, in via preliminare, la necessità di riunire i due ricorsi e ha considerato, senza definire in modo conclusivo la relativa questione, l'eventuale inammissibilità della duplice impugnazione del medesimo atto di aggiudicazione. Nel merito cautelare, la ricorrente contestava implicitamente la possibilità di utilizzare la finanza di progetto per l'affidamento del porto turistico e, conseguentemente, la legittimità della procedura e dell'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi e ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'aggiudicazione per difetto del fumus boni iuris. Ha richiamato la propria precedente sentenza n. 203 del 25 febbraio 2025, con la quale aveva già valutato positivamente la possibilità di ricorrere alla finanza di progetto per la concessione del porto turistico, trattandosi di un affidamento complesso caratterizzato dalla compresenza di significative componenti di lavori e servizi. Ha inoltre ritenuto che la valutazione, seppur sommaria, di infondatezza del ricorso introduttivo impedisse, in questa fase, l'esame dei motivi aggiunti relativi all'aggiudicazione, poiché la ricorrente non aveva partecipato alla gara e, secondo il giudice, non avrebbe avuto legittimazione a censurare l'aggiudicazione di una procedura ritualmente celebrata. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna delle tre parti vittoriose: Comune, controinteressata e Regione.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 36/2023
La finanza di progetto è stata ritenuta utilizzabile per l'affidamento della concessione del porto turistico, in ragione della complessità dell'affidamento e della compresenza di componenti di lavori e servizi.
art. 71 d.lgs. 36/2023
È richiamato quale fondamento della procedura di gara indetta per l'affidamento della concessione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la sospensione è stata negata per difetto del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Il modello della finanza di progetto può essere utilizzato per l'affidamento di una concessione relativa a un affidamento complesso nel quale coesistano apprezzabili componenti di lavori e di servizi.
- In sede cautelare, la valutazione sommaria di infondatezza del ricorso introduttivo può precludere l'esame dei motivi aggiunti diretti contro l'aggiudicazione, quando venga meno la legittimazione della ricorrente a contestare una gara alla quale non abbia partecipato.
- La domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione deve essere respinta quando non risulti assistita dal fumus boni iuris.
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