Cassazione Penale, Sentenza n. 20354/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il rigetto della contestazione suppletiva formulata dal pubblico ministero in dibattimento, relativa alla circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., nel procedimento per furto di energia elettrica. Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della necessaria querela e aveva ritenuto inammissibile la contestazione suppletiva perché questa era intervenuta prima dell'apertura del dibattimento e quando le parti non erano ancora regolarmente costituite a causa del difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio. Il Procuratore generale sosteneva che fosse facolta esclusiva e insindacabile del pubblico ministero modificare l'imputazione in dibattimento e che il giudice non potesse sindacarne l'ammissibilita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo proposto generico e privo della necessaria specificita esterna, rilevando che il ricorrente non ha effettivamente confutato la motivazione del Tribunale circa il momento in cui la contestazione suppletiva era stata operata e la mancata costituzione delle parti per difetto di notifica. Di conseguenza rimane confermata la statuizione del Tribunale che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
La norma individua la circostanza aggravante che il pubblico ministero aveva suppletivamente contestato relativamente al reato di furto (qui furto di energia elettrica). La Corte non ha esaminato la questione di merito sull'aggravante perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
art. 517 cod. proc. pen.
Riferimento alla materia delle nuove contestazioni in dibattimento: secondo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale, la modifica dell'imputazione o la contestazione di una circostanza aggravante sono ammesse in dibattimento dopo l'apertura del dibattimento e non prima, salvo che le parti siano regolarmente costituite.
principio relativo alla querela per il reato contestato
Il Tribunale ha ritenuto che per il reato contestato mancasse la necessaria querela, determinando l'impossibilita di procedere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione in mancanza di un motivo di ricorso specifico che ne contestasse la fondatezza.
regole di specificita e ammissibilita del ricorso per cassazione
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni di fatto e di diritto esposte nella motivazione del provvedimento impugnato; un motivo generico che non confuta le argomentazioni del giudice di merito rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva o la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero in dibattimento e ammessa nei limiti temporali previsti: generalmente dopo l'apertura del dibattimento e con le parti regolarmente costituite.
- Se la contestazione suppletiva e operata prima dell'apertura del dibattimento o quando gli imputati non sono ancora regolarmente costituiti (ad esempio per mancata notifica del decreto di citazione), tale contestazione puo essere ritenuta non valida o irrilevante.
- La mancanza della querela, quando la legge la richiede per procedere, impedisce la prosecuzione del procedimento; la decisione che si basa su tale mancanza puo essere confermata se non viene specificamente impugnata.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontare direttamente la motivazione del giudice di merito: argomentazioni generiche o non dirette sono causa di inammissibilita.
- La facolta del pubblico ministero di modificare l'imputazione non e assoluta: deve essere esercitata nei tempi e modi consentiti dalla legge e dalla giurisprudenza, e il giudice di merito e legittimato a valutare la regolarita procedurale della contestazione.
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