Cassazione Civile, Ordinanza n. 28677/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui gli venivano imputati per trasparenza i maggiori redditi derivanti dalla partecipazione alla società Euroscavi sas, di cui era socio accomandatario. In primo grado le sue ragioni erano state accolte, ma in appello l’Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione deducendo la violazione del contraddittorio per mancata riunione con il giudizio parallelo promosso dalla società e pendente davanti alla stessa CTR. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo lamentava violazione e falsa applicazione di norme tributarie e costituzionali, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire all’accertamento già effettuato nei confronti della società, senza considerare le sue difese specifiche e con indebita preclusione del diritto di difesa, essendo egli rimasto estraneo al giudizio sulla società; con il secondo denunciava omesso esame di fatti decisivi, deducendo di avere prodotto in primo grado l’intera documentazione contabile del 2008, che la richiesta dell’Ufficio non era pervenuta al legale rappresentante per causa non imputabile e che il giudice di appello aveva omesso di considerare anche la richiesta di CTU contabile.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio la violazione del litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci in materia di redditi imputati per trasparenza. Ha richiamato il principio secondo cui la controversia riguarda inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo in ogni stato e grado. Poiché nel caso concreto non ricorrevano le condizioni che avrebbero consentito la sola riunione dei giudizi già simultaneamente pendenti nei gradi di merito, la sentenza impugnata e l’intero giudizio sono stati dichiarati nulli, con rimessione delle parti al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo previa integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
norma richiamata per veicolare le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 32 d.P.R. 600/1973
norma invocata dal ricorrente in relazione alla produzione della documentazione contabile e alle conseguenze del ritardo nell’esibizione.
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 600/1973
norma invocata dal ricorrente come parametro della rettifica induttiva contestata.
art. 10 L. 212/2000
norma invocata dal ricorrente a tutela dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
artt. 24 e 111, comma 6, Cost.
richiamati dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e della motivazione dei provvedimenti.
art. 40 d.P.R. 600/1973
norma invocata dal ricorrente tra i parametri di censura della sentenza di appello.
art. 14 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla Corte quale disposizione che impone l’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario.
art. 29 d.lgs. 546/1992
richiamato dalla Corte in relazione alla possibilità di riunione dei giudizi per economia processuale.
art. 5 d.P.R. 917/1986
richiamato nel principio sull’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci.
Massime di principio
- In materia di redditi imputati per trasparenza dalle società di persone, l’accertamento è unitario: la controversia instaurata dalla società o da uno dei soci coinvolge inscindibilmente tutti i soggetti interessati, salvo che vengano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel giudizio tributario determina nullità assoluta del processo e della sentenza, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando pendono separatamente giudizi relativi alla società e ai soci, la riunione può evitare la regressione del processo solo se ricorrono condizioni di sostanziale simultaneità e identità delle controversie; in mancanza, occorre integrare il contraddittorio e rinnovare il giudizio.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può rilevare d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario anche se la censura principale riguarda altri profili di merito o di motivazione.
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