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Legge

L.R. Umbria 21/2024

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

Normativa regionaleL.R. Umbria 21/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria 15 ottobre 2024, n. 21 aggiorna molte discipline regionali su organizzazione amministrativa, sanità, fauna e pesca, trasparenza, agricoltura, servizi educativi 0-6, energia e beni immobili. In gran parte recepisce rinvii a norme statali recenti, introduce nuove regole organizzative e alcune clausole transitorie. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche a numerose leggi regionali umbre in materia di sanzioni, fauna, sanità, trasparenza, servizi sociali, agricoltura, energia e altre materie

Modificazioni eterogenee della normativa regionale umbra

La legge regionale Umbria n. 21 del 15 ottobre 2024 interviene in modo puntuale su numerose leggi regionali vigenti, aggiornando rinvii normativi, assetti organizzativi, competenze amministrative e discipline settoriali. Gli effetti si applicano nel territorio della Regione Umbria e, per la legge nel suo complesso, decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Sanzioni amministrative pecuniarie

La disciplina regionale sulle sanzioni amministrative viene integrata chiarendo il contenuto dell’ordinanza ingiunzione o di archiviazione. L’autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e valutati scritti difensivi, rapporto dell’organo accertatore ed eventuali ulteriori elementi istruttori, se ritiene fondato l’accertamento determina la somma dovuta e ingiunge il pagamento con spese; in caso contrario dispone l’archiviazione comunicandola agli interessati e all’organo accertatore.

Servizio volontario di vigilanza ecologica e fauna selvatica

Nel servizio volontario di vigilanza ecologica viene aggiornato il riferimento al soggetto da cui dipende la designazione: non più il “Comandante regionale”, ma il Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, o un suo delegato.

In materia venatoria, viene richiamato anche l’articolo 28, comma 3-bis, tra i vincoli considerati dall’articolo 4 della legge sulla fauna selvatica. Inoltre, la rubrica dell’articolo 28 viene riformulata in “Controllo della fauna e zone a gestione specifica” e viene introdotta la disciplina delle Aree di Rispetto Temporaneo (A.R.T.) all’interno delle zone a gestione specifica.

Le A.R.T. sono destinate all’insediamento e alla riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio e presentano questi tratti:

  • l’esercizio venatorio è vietato per almeno un anno e al massimo quattro anni, con possibilità di proroga per ulteriori quattro anni;
  • la superficie di ciascuna area deve essere tra 50 e 200 ettari;
  • le aree sono computate nelle superfici soggette a protezione;
  • l’istituzione segue i criteri del Piano faunistico venatorio regionale;
  • la Regione può revocare l’istituzione se sopravvengono condizioni ostative allo scopo;
  • per la gestione la Regione può avvalersi dei Comitati di cui all’articolo 11.

Organizzazione amministrativa regionale e consiliare

Per la Giunta regionale viene aggiornato il riferimento al Piano triennale dei fabbisogni di personale: esso diventa sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), in coerenza con la normativa statale sul PIAO.

Per la struttura organizzativa del Consiglio regionale vengono eliminati alcuni riferimenti al bilancio di direzione e vengono abrogate alcune lettere del comma 2 dell’articolo 4. Anche qui il fabbisogno di personale è ricondotto al PIAO. Inoltre, tra le funzioni di controllo è inserito espressamente il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Pesca e patrimonio ittico

In materia di pesca, alle associazioni previste dalla legge possono essere affidati in gestione esclusiva:

  • campi gara fino al 20% del totale dei campi gara istituiti;
  • zone a regolamento specifico fino al 20% del totale delle zone istitute.

Sono inoltre aggiornate alcune competenze, sostituendo il riferimento alla Provincia con il Servizio regionale competente per i provvedimenti richiamati.

Elezioni regionali

Viene introdotto l’esonero dall’obbligo di sottoscrizione delle liste regionali, nei limiti dell’articolo 4, comma 1, lettera c-ter), della legge n. 165/2004. Sono esentate le liste regionali che, al momento dell’indizione delle elezioni regionali, esprimono forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base dell’attestazione del segretario, presidente o legale rappresentante del partito, forza politica o movimento rappresentato in Camera.

Trasparenza e pubblicità della situazione patrimoniale

Il titolo della legge regionale sulla trasparenza viene aggiornato per ricondurlo all’attuazione dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013. La disciplina è ora espressamente orientata alla pubblicità e trasparenza delle informazioni e dei documenti richiesti dal decreto legislativo statale, in attuazione anche del decreto-legge n. 174/2012.

Le violazioni della legge regionale sono assoggettate alle sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa. L’Assemblea legislativa e la Giunta rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti relativi a consiglieri regionali, Presidente della Giunta e assessori regionali; la pubblicazione dura per il periodo indicato dall’articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

Per enti, istituti e società richiamati dalla legge 441/1982, i dati e documenti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f), del d.lgs. 33/2013 sono pubblicati nei rispettivi portali di amministrazione trasparente e restano pubblicati per il medesimo periodo previsto dal decreto. È abrogato l’articolo 8 della legge regionale.

Servizio idrico integrato e rifiuti

Sono rafforzate le competenze dell’organismo regionale in materia di servizio idrico e rifiuti. In particolare, viene attribuito il compito di proporre all’Assemblea la predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato e l’aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori. In parallelo, si precisa che i piani finanziari riguardano il servizio di gestione integrata dei rifiuti e si aggiorna la formulazione delle competenze già previste.

Sanità e servizi sociali

Nel testo unico sanitario regionale viene precisato che ciascuna unità sanitaria locale è articolata in distretti e presidi ospedalieri. L’ambito territoriale di ciascun distretto è definito dal Direttore generale dell’azienda USL, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci, che si intende favorevole se non reso entro 60 giorni.

La disciplina dei presidi ospedalieri viene riformulata: essi sono costituiti da uno o più ospedali inseriti nelle aziende sanitarie regionali secondo la tabella allegata alla legge.

Per il finanziamento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera di cui al d.m. 70/2015, relativamente ai presidi di base, di I e II livello e alla rete dell’emergenza-urgenza, si provvede con risorse del Fondo sanitario di parte corrente. La Giunta può definire criteri e modalità di attribuzione del finanziamento, previa verifica di efficientamento e riqualificazione del servizio sanitario regionale.

Viene eliminato il riferimento ai distretti sanitari in una disposizione sull’ordine del personale e si introduce una nuova regola per gli anziani non autosufficienti: chi viene accertato non autosufficiente e si trova nei servizi socio-assistenziali è iscritto nelle liste per le strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie; la permanenza in struttura socio-assistenziale non può superare 360 giorni dall’accertamento, periodo durante il quale l’assistenza più intensa è garantita dall’Azienda USL con presa in carico e assistenza domiciliare integrata.

Fase transitoria per l’articolazione delle aziende ospedaliere

Per l’attuazione della nuova articolazione delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni è prevista una disciplina transitoria articolata. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore la Giunta nomina un collegio composto dai direttori generali o commissari delle aziende interessate, coordinato dalla Direzione regionale Salute e Welfare, con il compito di ricognire, entro 120 giorni dalla nomina, personale, rapporti giuridici attivi e passivi, inventari dei beni e altra documentazione utile, riferendo alla Giunta.

La Giunta approva poi le deliberazioni con le nuove articolazioni e disciplina la transizione, assicurando continuità di funzioni e prestazioni, la gestione dei procedimenti in corso, il subentro nei rapporti giuridici, l’assegnazione provvisoria di funzioni, beni e risorse umane, i debiti informativi e le gestioni liquidatorie. Fino all’adozione dei nuovi assetti organizzativi continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.

Agricoltura e beni immobili regionali

Nel testo unico in materia di agricoltura vengono aggiornati i riferimenti ai soggetti che possono essere riconosciuti secondo la l. 141/2015, includendo espressamente anche riconoscimenti provenienti da altre Regioni o Province autonome.

In materia di beni immobili regionali, una modifica tecnica integra il richiamo all’articolo 8, comma 5, nella disciplina della misura anticrisi già introdotta nel 2024.

Autonomia contabile dell’Assemblea legislativa

Nell’ambito dell’autonomia dell’Assemblea legislativa, per la spesa pubblica sostenuta attraverso il proprio bilancio si applicano le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 57 del d.l. 124/2019, nel rispetto della normativa statale.

Sperimentazioni gestionali

Le sperimentazioni gestionali di servizi innovativi possono riguardare tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, mediante riqualificazione dei servizi, ammodernamento delle strutture e nuovi modelli organizzativi.

Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

Sono ampliate le funzioni del Garante regionale: può svolgere visite in uffici pubblici, sedi di servizi aperti al pubblico e strutture residenziali o semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, per verificare l’assenza di barriere architettoniche. Restano escluse le strutture in uso al Ministero dell’Interno e alle forze di polizia.

Grandi derivazioni idroelettriche

Nella disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si aggiorna il rinvio ai requisiti di esclusione e cause ostative, sostituendo il riferimento all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 con quello agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023. Inoltre, per il riparto delle risorse destinate ai comuni territorialmente interessati dagli impianti, si chiarisce che i comuni possono essere uno o più; le risorse sono ripartite annualmente dalla Giunta sulla base della popolazione residente e concesse in presenza di programmi o progetti ritenuti ammissibili, con previsione delle modalità di rendicontazione.

Servizi educativi e istruzione 0-6 anni

La disciplina regionale sul sistema integrato di educazione e istruzione fino a sei anni viene aggiornata in chiave inclusiva, richiamando anche la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e specificando il riferimento alle condizioni di disabilità tra gli ambiti di tutela.

Sono ridefiniti alcuni passaggi relativi ai contenuti educativi, ai soggetti beneficiari e alle scuole dell’infanzia. La scadenza per l’individuazione delle scuole dell’infanzia statali e paritarie è spostata al 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. La rete territoriale è affidata a forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore e con eventuali altri enti e organismi del territorio.

Le strutture educative devono tenere conto anche di bisogni connessi a disabilità; sono previsti il coinvolgimento del Garante disabilità, del Garante infanzia e delle associazioni maggiormente rappresentative dei minori con disabilità. I servizi possono essere gestiti direttamente o indirettamente anche attraverso enti del Terzo settore iscritti al RUNTS. Il titolo di studio richiesto per il personale educativo è ricondotto al titolo previsto dalla legge statale del 2017. Gli educatori professionali sono specificati come socio-pedagogici.

Viene inoltre introdotta una clausola valutativa: la Giunta deve trasmettere annualmente all’Assemblea una relazione sullo stato di attuazione della legge, sui servizi autorizzati e accreditati, sulle attività del piano annuale e sulla formazione del personale.

Qualità del lavoro e dei servizi alla persona

Nelle disposizioni regionali in materia di qualità del lavoro e dei servizi alla persona, il richiamo agli affidamenti e alle riserve è aggiornato al d.lgs. 36/2023. Alcuni limiti e riferimenti testuali sono soppressi, e l’impostazione diventa più flessibile: le stazioni appaltanti o gli enti interessati possono riservare anziché essere obbligati a riservare.

Progetto globale per le persone con lesione midollare

La legge sul progetto globale delle persone con lesione midollare chiarisce che la presa in carico avviene tramite cooperazione fra medici e professionisti di un gruppo multidisciplinare, secondo protocolli tecnico-operativi previsti dalla normativa statale. Il gruppo è composto da fisiatri, anestesisti, neurofisiologi, neurologi, internisti, urologi, andrologi, ginecologi, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, assistenti sociali e psicologi.

Rievocazioni storiche

Per poter rientrare nella disciplina regionale sulle rievocazioni storiche, i soggetti devono essere iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, secondo la normativa statale vigente.

IRAP agevolata

L’aliquota agevolata IRAP introdotta dalla normativa regionale collegata al bilancio è espressamente riconosciuta nei limiti del Regolamento UE 2023/2831 sugli aiuti de minimis.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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