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Legge

L.R. Umbria 22/2024

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie.

Normativa regionaleL.R. Umbria 22/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in via sperimentale, nel territorio dell’Umbria, il servizio e la figura dello psicologo di cure primarie, integrati con medici di base, pediatri e servizi distrettuali. Disciplina elenco regionale, organizzazione, controlli, osservatorio tecnico e copertura finanziaria per il 2025-2026. Le disposizioni si applicano in via sperimentale in attesa della normativa nazionale.

Istituzione sperimentale dello psicologo di cure primarie in Umbria

Istituzione sperimentale dello psicologo di cure primarie in Umbria

La legge regionale Umbria n. 22 del 28 ottobre 2024 inserisce nel testo unico sulla sanità e i servizi sociali la disciplina del servizio di psicologia di cure primarie. L’intervento è rivolto al territorio regionale e nasce con finalità sperimentali, in attesa dell’evoluzione della normativa nazionale di riferimento.

Finalità e ambito del servizio

La Regione istituisce il servizio di psicologia di cure primarie per rafforzare la tutela della salute psico-fisica e rispondere ai bisogni assistenziali emersi, anche dopo l’epidemia da COVID-19. Il servizio è concepito come supporto di primo livello, integrato con l’assistenza sanitaria di base e con i servizi territoriali, per persone, coppie e famiglie in condizioni di fragilità.

Funzioni del servizio di psicologia di cure primarie

Il servizio ha la funzione di sostenere e integrare l’attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella prevenzione e nella promozione della salute. In particolare:

  • eroga cure psicologiche di prossimità di primo livello, in integrazione con i servizi distrettuali;
  • intercetta precocemente disagi psicologici e disturbi psichici o mentali iniziali;
  • agisce da filtro verso i livelli specialistici e il pronto soccorso;
  • promuove l’integrazione con salute mentale, psicologia, psicoterapia e altri servizi sanitari e socio-sanitari;
  • interviene sulle criticità emotive e comportamentali connesse alla pandemia;
  • organizza anche assistenza psicologica domiciliare.

Gli interventi sono dichiarati integrativi e complementari rispetto alle altre norme regionali già vigenti.

Compiti dello psicologo di cure primarie

Lo psicologo di cure primarie opera in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, in raccordo con i distretti sanitari. Garantisce un primo livello di assistenza psicologica accessibile, efficace e integrato, assicurando una rapida presa in carico.

Le attività riguardano, in particolare:

  • problemi di adattamento dovuti a lutti, perdita del lavoro, separazioni o malattie croniche;
  • sintomatologia ansioso-depressiva;
  • difficoltà legate alle fasi del ciclo di vita;
  • disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;
  • sostegno nelle diagnosi infauste e nelle malattie croniche o recidivanti;
  • scarsa aderenza alle cure;
  • richieste improprie di prestazioni sanitarie;
  • problematiche psicosomatiche;
  • supporto al team dei professionisti sanitari.

Lo psicologo prende in carico la richiesta, elabora un progetto clinico con dimensione diagnostica e programma di supporto psicologico, avvalendosi, se necessario, delle strutture di secondo livello competenti.

Modalità di accesso al servizio

L’attivazione del servizio può avvenire in due modi:

  • accesso diretto del cittadino;
  • invio da parte del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di altro specialista, con successiva presa in carico.

Elenco regionale degli psicologi di cure primarie

È istituito l’elenco regionale degli psicologi di cure primarie. Possono esservi iscritti, nel rispetto della normativa nazionale, i professionisti in possesso di:

  • laurea in psicologia;
  • iscrizione all’albo degli psicologi;
  • attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Umbria dopo frequenza e superamento dell’esame finale di un corso specifico regolamentato dalla Giunta regionale.

La Giunta deve disciplinare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, le modalità di formazione e aggiornamento dell’elenco.

In prima applicazione, in attesa dei corsi abilitanti, possono accedere all’elenco anche psicologi e psicologi psicoterapeuti che documentino almeno un anno di attività, con qualsiasi contratto, presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e strutture regionali accreditate e convenzionate; per le strutture convenzionate è richiesta idonea documentazione fiscale.

Organizzazione territoriale e copertura dei costi

Il servizio è realizzato da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di distretto sanitario o sue articolazioni. In ciascuna azienda, il responsabile della funzione aziendale di psicologia o, in sua assenza, un dirigente psicologo individuato dall’azienda, svolge funzioni di referente clinico, coordinamento e programmazione per la psicologia delle cure primarie e interloquisce con la Regione per valutazioni, innovazioni e programmazione.

I costi dell’assistenza psicologica sono a carico del Servizio sanitario regionale. Entro 180 giorni la Giunta regionale definisce:

  • eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti;
  • modalità di gestione degli incarichi convenzionali.

Monitoraggio, controllo e Osservatorio tecnico regionale

La verifica, il monitoraggio e il controllo qualitativo dell’assistenza psicologica sono affidati all’Osservatorio tecnico regionale. Gli psicologi delle cure primarie trasmettono una relazione annuale al referente clinico e di coordinamento, che la inoltra all’Osservatorio per l’esame e la valutazione dell’attività.

L’Osservatorio tecnico regionale è un organismo indipendente composto da:

  • uno psicologo per ciascuna azienda unità sanitaria locale;
  • uno psicologo per ciascuna azienda ospedaliera;
  • un rappresentante dei medici di medicina generale;
  • un rappresentante dei pediatri di libera scelta;
  • due psicologi nominati dall’Ordine degli Psicologi dell’Umbria;
  • un funzionario regionale con competenze e/o titoli in ambito psicologico;
  • un docente universitario di psicologia clinica;
  • un rappresentante delle società scientifiche di psicologia accreditate presso il Ministero della Salute;
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria.

La Giunta disciplina designazione, organizzazione e strutture regionali di supporto. La partecipazione è gratuita, senza compensi, gettoni o rimborsi.

Modifiche al testo unico regionale sulla sanità

La legge aggiorna varie disposizioni del testo unico regionale per includere lo psicologo di cure primarie, in particolare nei riferimenti a medicina generale, integrazione dei servizi territoriali, tutela della salute mentale e sistemi informativi sanitari. Viene inoltre sostituita la clausola valutativa per prevedere un monitoraggio più ampio dell’attuazione della legge e l’inserimento di una relazione annuale specifica sul nuovo servizio.

Clausola valutativa e obblighi informativi

La Giunta regionale deve trasmettere annualmente all’Assemblea legislativa la documentazione prevista dalla clausola valutativa. Per lo psicologo di cure primarie la relazione annuale deve contenere dati su:

  • attivazione del servizio nelle aziende e nei distretti;
  • modalità organizzative e raccordo con medicina generale e pediatria;
  • numero di psicologi iscritti nell’elenco regionale;
  • corsi di formazione realizzati e numero dei partecipanti;
  • richieste di assistenza e tempi di presa in carico, distinguendo accesso diretto e invio, territorio, genere e classe di età;
  • tipologie di prestazioni erogate;
  • utilizzo delle risorse finanziarie;
  • criticità applicative.

I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire i dati necessari alla valutazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici, anche tramite il sito istituzionale.

Copertura finanziaria e durata sperimentale

Gli oneri sono coperti con le risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali e con le somme iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, Missione 13, Programma 01, Titolo 1. La quantificazione indicata è pari a 103.349,00 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Per gli esercizi successivi, la quantificazione è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio.

Regime transitorio e applicabilità

Le disposizioni relative all’istituzione dello psicologo di cure primarie, alle modifiche connesse e alla norma finanziaria si applicano in via sperimentale, in attesa dell’evoluzione della normativa nazionale di riferimento. L’efficacia pratica è quindi legata alla fase sperimentale 2025-2026 e al successivo quadro normativo e finanziario regionale.

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