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Legge

L.R. Umbria 23/2024

Legge regionale in materia di turismo.

Normativa regionaleL.R. Umbria 23/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina in Umbria l’organizzazione turistica regionale, gli ambiti territoriali, l’OGD, la promozione e il brand regionale, le strutture ricettive, le locazioni turistiche, il turismo lento e le professioni turistiche. Prevede SCIA, banca dati Turismatica, CIN, sanzioni e norme transitorie; sostituisce la l.r. 8/2017, con alcune disposizioni temporanee fino al 2025 o all’adozione dei regolamenti attuativi.

Disciplina organica del turismo in Umbria

Disciplina organica del turismo in Umbria

La legge regionale dell’Umbria n. 23 del 28 ottobre 2024 riordina in modo unitario la materia turistica sul territorio regionale, definendo funzioni pubbliche, organizzazione dell’offerta, regole per strutture ricettive e locazioni turistiche, turismo lento, professioni turistiche e sistema sanzionatorio.

Principi, finalità e assetto delle competenze

La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, occupazionale, culturale e sociale dell’Umbria. La disciplina mira a valorizzare il patrimonio territoriale e le eccellenze locali, promuovere uno sviluppo sostenibile, accessibile, inclusivo e innovativo, rafforzare la destinazione unitaria dell’Umbria e tutelare il turista.

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del sistema turistico regionale, cura studi e dati statistici, definisce principi e criteri per la promozione unitaria, promuove accordi con altre regioni e con soggetti pubblici e privati, individua il brand regionale, disciplina la classificazione delle strutture ricettive e gli standard dei servizi di informazione e accoglienza. Può avvalersi di Sviluppumbria S.p.A. o di altri enti e società pubbliche.

I comuni esercitano funzioni di valorizzazione dell’offerta locale, servizi turistici di base, supporto alla Regione, funzioni tecnico-amministrative sulle strutture ricettive, controlli, vigilanza e lotta all’abusivismo. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata le funzioni relative agli ambiti turisticamente rilevanti.

Programmazione, brand regionale ed ecosistema digitale

La Regione adotta un documento di programmazione turistica triennale (DPT), approvato dall’Assemblea legislativa, che contiene analisi del mercato, quadro delle risorse, obiettivi strategici e linee di intervento. Il DPT ha efficacia triennale, resta valido fino al successivo e può essere aggiornato prima della scadenza. Ogni anno, entro il 30 novembre, la Giunta presenta una relazione sullo stato di attuazione.

La politica unitaria di promozione e comunicazione si fonda sulla Marca regionale - Brand system, strumento prioritario per rappresentare l’identità dell’Umbria e valorizzare prodotti, servizi e territori. Le modalità di utilizzo, le condizioni di inserimento nelle campagne e la registrazione del marchio sono demandate alla Giunta.

L’ecosistema digitale del turismo comprende strumenti digitali per analisi, conoscenza e comunicazione, in particolare il portale Umbriatourism e la banca dati Turismatica. La Giunta ne disciplina funzionamento e gestione; la Regione può avvalersi di società a partecipazione pubblica.

Organizzazione turistica territoriale: OGD e ambiti turisticamente rilevanti

La Regione individua l’intero territorio umbro come destinazione turistica unitaria e coordina il sistema turistico regionale coinvolgendo enti pubblici, soggetti privati e associazioni di categoria.

È promosso un Organismo di gestione della destinazione (OGD), senza personalità giuridica e senza oneri per il bilancio regionale, costituito da Regione, ANCI Umbria, un rappresentante per ciascun ambito turisticamente rilevante e CCIAA dell’Umbria. L’OGD supporta la programmazione, coordina il DPT, svolge studi e monitoraggio, indirizza la promo-commercializzazione, favorisce aggregazione dell’offerta, sostenibilità e diffusione del brand regionale, e può svolgere altre attività affidate dalla Giunta. Un comitato tecnico gratuito lo supporta.

Gli ambiti turisticamente rilevanti sono aggregazioni di comuni contigui con offerta omogenea, fino a un massimo di sei. Ogni ambito designa un comune capofila. Le funzioni comprendono informazione e accoglienza turistica, redazione territoriale del portale, supporto alla Umbria Film Commission, prenotazione e vendita di servizi turistico-culturali, monitoraggio per i controlli, raccolta dati statistici e coordinamento del calendario eventi. La Giunta, entro sei mesi dall’entrata in vigore e previa concertazione, determina numero e composizione degli ambiti.

Informazione turistica e associazioni pro loco

Il servizio di informazione e accoglienza turistica è esercitato nei singoli ambiti dai comuni aderenti, anche tramite partenariati pubblico-privati o soggetti privati, secondo standard fissati dalla Giunta in coerenza con il brand regionale.

Le associazioni pro loco sono riconosciute come strumento della promozione turistica di base e della valorizzazione locale. È istituito l’elenco regionale delle pro loco, gestito dalla struttura regionale competente. La Giunta ne disciplina iscrizione e sostegno con regolamento. Fino all’entrata in vigore di tale regolamento continuano ad applicarsi le regole previgenti; le pro loco già iscritte nell’elenco precedente sono automaticamente iscritte nel nuovo elenco.

Turismo lento, esperienziale, sostenibile e accessibile

La legge dedica un titolo specifico al turismo lento, esperienziale, inclusivo e sostenibile. La Regione promuove itinerari a piedi, a cavallo e in bicicletta, inclusi cammini, itinerari turistico-culturali e percorsi anche parzialmente regionali, nel rispetto della disciplina delle aree protette e con particolare attenzione ad accessibilità e fruibilità.

Sono definite le nozioni di cammini, itinerari turistico-culturali, ciclovie, itinerari ciclabili, sentieri e ippovie. La Giunta, con regolamento, stabilisce requisiti, standard di qualità e criteri di riconoscimento degli itinerari di interesse regionale, nonché gli standard di servizi e le modalità di coordinamento organizzativo.

È previsto un osservatorio per ricerca, studio e analisi, senza oneri regionali, che supporta la Giunta e può formulare proposte su formazione degli operatori, informazione al turista, accoglienza non convenzionale, gestione degli itinerari, intermodalità e accessibilità per persone con disabilità.

Il sistema dell’offerta turistica deve garantire la fruizione alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive e a chi ha temporanea mobilità ridotta, senza aggravi di prezzo. Le strutture ricettive devono fornire informazioni sull’accessibilità.

Strutture ricettive: categorie, classificazione e requisiti generali

Le strutture ricettive si distinguono in esercizi alberghieri, extralberghieri, all’aria aperta e residenze d’epoca. Gli immobili, salvo alcune tipologie espressamente escluse, devono avere destinazione d’uso turistico-ricettiva, nel rispetto della disciplina urbanistica.

L’esercizio delle attività ricettive avviene tramite SCIA al SUAPE del comune competente. La SCIA contiene le dichiarazioni sui requisiti, la classificazione, la capacità ricettiva, l’ubicazione, il periodo di apertura, il contratto assicurativo e, per le residenze d’epoca, l’attestazione dei requisiti specifici. È presentato anche un “dettaglio struttura” con caratteristiche, dotazioni, accessibilità e servizi.

La classificazione e riclassificazione sono fondate su autocertificazione e hanno validità quinquennale; il titolare comunica la riclassificazione al SUAPE. I comuni effettuano controlli entro sessanta giorni dalla SCIA e in ogni momento possono verificare i requisiti. Se la classificazione dichiarata non corrisponde ai requisiti minimi, si applicano i provvedimenti di legge.

I titolari devono esporre all’esterno tipologia, denominazione, stelle o girasoli e CIN; all’interno devono esporre SCIA e dettaglio struttura. Devono comunicare i flussi turistici giornalieri sulla banca dati Turismatica, con invio mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo, e stipulare una polizza di responsabilità civile con rinnovo annuale comunicato al SUAPE. La chiusura temporanea non può superare dodici mesi.

Codice identificativo nazionale e banca dati regionale

La Regione ricodifica come CIN il Codice Identificativo Regionale già assegnato alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche, in attuazione della disciplina statale. Il CIN deve essere esposto all’esterno dell’immobile e indicato in ogni annuncio. La violazione comporta le sanzioni statali richiamate.

È istituita Turismatica, banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, gestita dalla struttura regionale competente. La Giunta ne disciplina informazioni, accesso, aggiornamento e formazione dei dati.

Strutture alberghiere

Gli esercizi alberghieri comprendono alberghi, alberghi diffusi, villaggi-albergo e condhotel. Sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere o unità abitative e servizi accessori.

Gli alberghi possono avere dipendenze in immobili vicini; gli alberghi diffusi sono situati nei centri storici minori, con edificio principale che ospita portineria, ricevimento e aree comuni e unità abitative distribuite in edifici separati; i villaggi-albergo sono complessi con servizi centralizzati; i condhotel sono disciplinati secondo la normativa statale richiamata e possono comprendere unità residenziali entro il limite del 40% della superficie netta destinata alle camere.

La classificazione avviene in stelle secondo i requisiti della tabella allegata; gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e i condhotel non possono essere classificati sotto le tre stelle. La Giunta deve disciplinare, entro 90 giorni, le caratteristiche dei centri storici minori in cui sono ammessi gli alberghi diffusi e la distanza massima tra gli edifici.

Strutture extralberghiere

Le strutture extralberghiere sono country house, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed and breakfast, case per ferie, ostelli, rifugi, agriturismi e fattorie didattiche.

Le country house sono esercizi professionali in aperta campagna o piccoli borghi rurali, ricavati da ville o casali ristrutturati; possono somministrare alimenti e bevande agli alloggiati. Le case e appartamenti per vacanze sono unità abitative arredate, nello stesso o in diversi stabili del medesimo comune, con gestione imprenditoriale continuativa e senza residenti all’interno.

Gli affittacamere possono essere imprenditoriali o non imprenditoriali; in forma imprenditoriale possono offrire prima colazione, mentre in forma non imprenditoriale non è ammessa somministrazione di cibi e bevande. Le strutture mantengono la natura di civile abitazione e non comportano cambio di destinazione d’uso.

Il bed and breakfast è ospitalità con prima colazione nell’abitazione del titolare residente; può essere imprenditoriale o non imprenditoriale, con limiti di camere e posti letto diversi. Anche in questo caso non vi è cambio di destinazione d’uso.

Le case per ferie sono strutture gestite senza scopo di lucro da enti pubblici, associazioni, società, enti religiosi o aziende per dipendenti e familiari; possono assumere le denominazioni di case religiose di ospitalità o centri soggiorno studi. Gli ostelli sono destinati soprattutto ai giovani; possono assumere la denominazione kinderheimer per ragazzi. I rifugi sono strutture in zone isolate collegate a cammini e rete escursionistica.

Agriturismi e fattorie didattiche restano disciplinati dalla normativa speciale in materia agricola, con applicazione della presente legge solo per quanto non previsto dalla disciplina speciale.

Strutture all’aria aperta e forme diffuse di ospitalità

Gli esercizi ricettivi all’aria aperta comprendono campeggi, camping-village e villaggi turistici. Sono previste regole sulla percentuale di strutture fisse e mobili, sulla classificazione in stelle e sulla possibilità di utilizzare la denominazione aggiuntiva “area glamping” per servizi di pernottamento innovativi.

È regolata anche l’ospitalità diffusa nei centri storici minori del medesimo comune, con aggregazione di strutture ricettive e attività di somministrazione di alimenti e bevande. Se gli operatori non appartengono a un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in forma associativa che assume la responsabilità della conduzione e del ricevimento.

Residenze d’epoca

Le residenze d’epoca sono complessi immobiliari originariamente destinati a residenza e inseriti in contesti di pregio storico, naturale o paesaggistico, con mobili e arredi d’epoca o di particolare pregio. Devono conservare la fisionomia architettonica originaria.

La gestione può essere imprenditoriale, con cambio di destinazione d’uso, oppure non imprenditoriale, senza cambio di destinazione e con mantenimento delle caratteristiche di civile abitazione. È ammessa la ristorazione per i soli alloggiati nella gestione imprenditoriale.

È istituita una Commissione regionale per le residenze d’epoca, nominata dalla Giunta, con parere obbligatorio e vincolante sui requisiti essenziali per il mantenimento della classificazione.

Ospitalità del pellegrino e soluzioni innovative

Gli alloggi del pellegrino sono strutture lungo i cammini, a distanza non superiore a 700 metri dal tracciato, situate in edifici esistenti di proprietà pubblica o religiosa, gestite direttamente o tramite associazioni senza scopo di lucro e con ospitalità gratuita.

L’ospitalità è ammessa solo se l’ospite possiede la credenziale personale, la permanenza è di una sola notte e l’accoglienza è gratuita. I gestori comunicano al SUAPE gli alloggi destinati al pellegrino e i dati richiesti; il comune controlla le dichiarazioni e può ordinarne la chiusura in caso di non veridicità.

La legge consente inoltre soluzioni innovative di ospitalità in ambienti naturali, complementari o autonome, come case sugli alberi, botti e grotte. Le soluzioni complementari si aggiungono alla struttura ricettiva di riferimento; le autonome sono classificate come “soluzione innovativa”. La loro realizzazione richiede integrazione paesaggistica, reversibilità dell’intervento e rispetto dei titoli abilitativi, dello strumento urbanistico, del piano paesaggistico e delle norme tecniche e di sicurezza. In aree Natura 2000 è richiesta la valutazione di incidenza positiva.

La Giunta deve emanare, entro 180 giorni, norme regolamentari su localizzazione, requisiti, capacità ricettiva, requisiti tecnici e modalità di controllo e ripristino dei luoghi.

Turismo e agriturismo: integrazioni specifiche

La legge modifica la disciplina agrituristica regionale per consentire, entro limiti prestabiliti, l’utilizzo di soluzioni innovative complementari o autonome anche per completare il numero massimo di posti letto negli agriturismi, nel rispetto degli indici territoriali e in deroga a specifiche previsioni della normativa agricola regionale.

Requisiti igienico-sanitari e somministrazione di alimenti e bevande

Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive valgono le normative europee in materia alimentare, in particolare i regolamenti CE n. 852/2004 e n. 178/2002. Le attività devono essere notificate come NIA sanitaria al SUAPE e trasmesse all’USL competente.

Nei bed and breakfast e negli affittacamere imprenditoriali la prima colazione si prepara nella cucina domestica, con requisiti specifici di spazio, separazione degli alimenti, igiene, protezione da insetti, lavastoviglie, manuale di autocontrollo e formazione degli addetti. Nei rimanenti casi di somministrazione all’interno delle strutture ricettive va usata la cucina professionale, oppure un catering esterno con locale di sporzionatura.

Sono dettagliati anche i requisiti della sala di somministrazione, dei servizi igienici e della gestione dei rifiuti di cucina, che possono essere smaltiti come rifiuti urbani o assimilabili tramite il servizio pubblico.

Organizzazione e intermediazione di viaggi

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che organizzano, producono, intermediano e vendono viaggi, soggiorni e crociere, anche in forma online. È istituito l’elenco regionale delle agenzie e delle filiali, gestito dalla struttura competente e pubblicato sui portali regionali.

L’attività è soggetta a SCIA alla Regione, corredata dai requisiti, dalla polizza assicurativa o garanzia bancaria, dai dati della sede e del direttore tecnico. Le variazioni strutturali richiedono nuova SCIA; altre variazioni e la cessazione richiedono comunicazione. Le filiali sono soggette a comunicazione specifica. La Regione controlla i requisiti entro 60 giorni, verifica la denominazione e trasmette gli esiti al comune per la vigilanza.

La gestione tecnica spetta al direttore tecnico abilitato. L’abilitazione può essere conseguita secondo requisiti nazionali o tramite riconoscimento di qualifiche UE; la Giunta disciplina le modalità di verifica. È istituito l’elenco regionale ricognitivo dei direttori tecnici.

Sono previsti anche casi di organizzazione non professionale: le associazioni senza scopo di lucro possono organizzare viaggi solo per i propri associati, previa iscrizione in apposito elenco e stipula delle polizze richieste; altri enti e associazioni possono organizzare gite occasionali di un giorno, mentre le organizzazioni di volontariato e le APS possono organizzare viaggi per persone con disabilità fino a cinque giorni. Alcune attività istituzionali di enti locali e scuole sono escluse dall’obbligo di preventiva comunicazione.

Professioni turistiche

La legge disciplina la professione di accompagnatore turistico; la guida turistica nazionale resta regolata dalla legge statale n. 190/2023. L’accompagnatore turistico accompagna persone o gruppi in viaggi nazionali o esteri, cura l’attuazione del programma e fornisce notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in lingue estere.

È istituito l’elenco regionale ricognitivo degli accompagnatori turistici. L’abilitazione è rilasciata dalla Regione tramite esame disciplinato da regolamento; la Giunta stabilisce ambiti, requisiti, modalità d’esame, estensione linguistica, commissioni e materie. È previsto un contributo di 80 euro per l’accesso all’esame e il rilascio dell’attestato e del tesserino personale.

Sono esentati dall’abilitazione alcuni soggetti: associati di associazioni senza scopo di lucro, operatori di agenzie di viaggio per trasferimenti e docenti che svolgono attività didattica sui luoghi di studio. I comuni verificano le condizioni di esenzione in sede di vigilanza.

Sanzioni amministrative

La legge prevede un articolato sistema sanzionatorio per strutture ricettive, locazioni turistiche, agenzie di viaggio e professioni turistiche. Le sanzioni vanno, a seconda della violazione, dalla mancata SCIA, alla falsa dichiarazione dei requisiti, alle irregolarità nella classificazione, nella pubblicità, nella comunicazione dei flussi turistici, nel rinnovo delle polizze, fino alla mancata osservanza dei provvedimenti di chiusura o divieto.

In molti casi è prevista anche la chiusura dell’attività. I proventi delle sanzioni sono in parte attribuiti al comune e in parte alla Regione, con destinazione vincolata al finanziamento di interventi turistici, di promozione, di politiche turistiche e, per alcune sanzioni, anche di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Disposizioni finanziarie e controllo sull’attuazione

Le spese sono finanziate principalmente con risorse già autorizzate nel bilancio 2024-2026, oltre a risorse comunitarie e statali. Sono specificamente stanziati fondi per il portale turistico regionale, per la manutenzione dell’ecosistema digitale e per le funzioni degli ambiti turisticamente rilevanti.

L’Assemblea legislativa svolge una clausola valutativa sull’attuazione della legge, sulla promozione turistica, sui controlli e sui dati statistici. La Giunta deve trasmettere annualmente una relazione con iniziative, esiti della vigilanza e dati sui flussi turistici.

Norme transitorie, finali e abrogazioni

La Giunta deve adottare entro sei mesi vari regolamenti attuativi, in particolare su pro loco, itinerari del turismo lento, abilitazione degli accompagnatori turistici e elenco delle località turistiche o città d’arte.

Sono previste molte norme transitorie: conferma automatica delle iscrizioni già esistenti nei nuovi elenchi, mantenimento di alcune discipline previgenti fino ai nuovi regolamenti, continuità per attività già autorizzate e utilizzo temporaneo di modelli e regole precedenti. La validità della classificazione delle strutture ricettive decorre dal 1° gennaio 2025.

La l.r. Umbria 10 luglio 2017, n. 8 è abrogata, salvo l’articolo 40, che resta in vigore fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico ministeriale per il CIN.

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