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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12762/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una permuta immobiliare e da un successivo atto d’obbligo collegato a interventi edilizi su fabbricati confinanti. In primo grado due proprietari confinanti avevano chiesto che l’altra parte fosse condannata a rendere conforme la propria costruzione alle norme urbanistiche, ad arretrare il fabbricato, demolire le opere in violazione delle distanze, eliminare cubatura asseritamente illegittimamente utilizzata su una porzione di terreno e risarcire i danni. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di arretramento del fabbricato. In appello la decisione era stata confermata, mentre erano state respinte anche le domande incidentali sulla cessione di cubatura. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con più motivi: ha contestato anzitutto l’operatività della c.d. doppia conforme e quindi la possibilità di dedurre il travisamento della prova, sostenendo che le due sentenze di merito si fondavano su ragioni diverse; ha poi denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; ha quindi censurato l’interpretazione dei negozi di permuta e dell’atto d’obbligo, sostenendo che non vi fosse alcuna volontà di derogare alle distanze legali ma solo una diversa regolazione dei confini e della facoltà edificatoria; infine ha riproposto il vizio motivazionale sul punto decisivo delle distanze e dell’asserita inedificabilità dell’area.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, secondo la disciplina processuale applicabile dopo la riforma Cartabia. Nel merito ha ritenuto infondati tutti i motivi del ricorso: ha affermato che ricorreva la doppia conforme, poiché le sentenze di primo e secondo grado erano sostanzialmente fondate sulla medesima ricostruzione fattuale circa l’assenza di una volontà comune di derogare alle distanze; ha precisato che il travisamento della prova, se riguardante un fatto sostanziale e coperto da doppia conforme, non è deducibile in cassazione; ha escluso la nullità per motivazione, ritenendo che la Corte d’appello avesse adeguatamente interpretato i negozi come cessione di cubatura e collegamento negoziale funzionale al rilascio del titolo edilizio, chiarendo che il permesso di costruire non esonera dal rispetto delle distanze; ha inoltre ribadito che l’interpretazione del contratto è accertamento di merito censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione inesistente, non per una diversa lettura dei fatti. Il ricorso è stato dunque rigettato, senza pronuncia sulle spese per la tardività del controricorso; è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il deposito tardivo comporta inammissibilità e impedisce anche il deposito di memorie, restando solo la partecipazione alla discussione orale.

  • art. 360 c.p.c.

    La preclusione al motivo di ricorso per cassazione sulla valutazione di fatto opera quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La preclusione della c.d. doppia conforme è sostanzialmente riprodotta dalla nuova disciplina; essa opera solo se entrambe le decisioni sono di merito e fondate sulle stesse ragioni di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta resa in base al rito camerale comporta l’applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione nei limiti del minimo costituzionale si converte in nullità della sentenza solo nei casi estremi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 360 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 395 c.p.c.

    Il travisamento del fatto probatorio, se consiste in una svista sul fatto stesso, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto va condotta secondo il senso letterale e il comportamento complessivo delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole negoziali devono essere interpretate complessivamente e in collegamento tra loro.

  • art. 1367 c.c.

    Tra le possibili interpretazioni deve preferirsi quella che attribuisce alle clausole un effetto utile.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato nel motivo per contestare la lettura degli atti dispositivi e dei limiti del diritto di proprietà.

  • art. 1552 c.c.

    Richiamato nel motivo in tema di permuta quale schema contrattuale della vicenda.

  • art. 873 c.c.

    Le distanze legali tra costruzioni sono norme inderogabili e restano applicabili anche in presenza di titoli edilizi o pattuizioni non univoche.

  • art. 878 c.c.

    Richiamato nel motivo come norma sulle costruzioni e sulle distanze, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte applica la condanna sanzionatoria in favore della cassa delle ammende anche in assenza di attività difensiva degli intimati, quando il ricorso sia deciso in conformità alla proposta camerale.

  • art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.m. 16 gennaio 1966

    È richiamato quale parametro urbanistico sulle altezze e sulle distanze del fabbricato; la Corte ritiene corretta la sua applicazione da parte dei giudici di merito.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La riforma processuale ha modificato, tra l’altro, il regime del controricorso e della preclusione da doppia conforme.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata per la disciplina transitoria/di coordinamento collegata alla riforma Cartabia.

Massime di principio

  • La preclusione del ricorso per cassazione per doppia conforme opera quando appello e primo grado sono fondati sulle stesse ragioni di fatto; non è esclusa dal solo fatto che la sentenza d’appello aggiunga argomenti ulteriori, ma viene meno se la conferma dipende da ragioni meramente processuali.
  • Il travisamento della prova, quando riguarda un fatto sostanziale già discusso e valutato nei gradi di merito, non consente di superare la doppia conforme e non può essere trasformato surrettiziamente in un nuovo giudizio di merito in cassazione.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà; non sono più deducibili la mera insufficienza o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • L’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione costituzionalmente mancante, non per sostituire una lettura alternativa degli stessi atti.
  • La concessione edilizia o il titolo abilitativo non esonerano dal rispetto delle distanze legali e delle prescrizioni urbanistiche, salvo che emerga in modo chiaro una valida pattuizione derogatoria compatibile con le norme inderogabili.
  • La ricostruzione di un fabbricato non elimina l’applicazione della disciplina sulle distanze quando l’intervento comporti modifiche sostanziali, in particolare un aumento di volumetria, poiché in tale ipotesi si è in presenza di nuova costruzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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