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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13363/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando: 1) omessa rilevazione dell'estinzione del reato per prescrizione (la condotta risale al 4/4/2012); 2) omesso riconoscimento della continuazione esterna con reati già giudicati, deducendo che non fosse necessaria la produzione delle sentenze di condanna per dimostrare l'identità del disegno criminoso ex art. 81 co. 2 c.p.; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.6 c.p., nonostante l'avvenuto risarcimento del danno a favore della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ribadito il principio secondo cui, in caso di annullamento parziale con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, il giudicato sull'accertamento della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta; inoltre la sentenza rescindente aveva dichiarato espressamente irrevocabile l'accertamento della responsabilità per il reato di ricettazione. Sul secondo motivo ha confermato che, nel giudizio di cognizione, l'imputato che richiede il riconoscimento della continuazione rispetto a reati già giudicati ha l'onere di produrre copia delle decisioni e di indicare elementi concreti che consentano di ritenere l'unicità del disegno criminoso; la mera indicazione delle sentenze è insufficiente. Sul terzo motivo ha rilevato che il giudice ad quem era rimesso soltanto alla questione della continuazione e che, comunque, l'attenuante per risarcimento richiede un risarcimento integrale ed effettivo comprensivo del danno patrimoniale (anche lucro cessante ed danno emergente) e del danno non patrimoniale; una semplice dichiarazione liberatoria della parte offesa non è sufficiente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Reato ascritto al ricorrente e sul quale è stato dichiarato irrevocabile l'accertamento della responsabilità

  • art. 81, comma 2, cod. pen. (continuazione)

    La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso e non può presumersi: l'onere probatorio e di allegazione grava sull'imputato che chiede il riconoscimento rispetto a reati già giudicati

  • art. 62, n. 6, cod. pen. (circostanza attenuante per risarcimento del danno)

    Per riconoscere l'attenuante il risarcimento deve essere integrale ed effettivo (inclusi danno emergente, lucro cessante e danno non patrimoniale); la mera dichiarazione liberatoria della parte offesa non è sufficiente

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    La norma che prevede acquisizione d'ufficio delle copie di sentenze in esecuzione non è applicabile per analogia al giudizio di cognizione: in fase di cognizione resta l'onere di allegazione dell'imputato

  • artt. 581 lett. e) e 591 lett. c) cod. proc. pen. (specificità dei motivi di impugnazione)

    Nel sistema dell'impugnazione è richiesto che i motivi siano specifici e indichino gli elementi a base delle doglianze; ciò rafforza l'onere di allegazione in appello

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla disciplina dell'acquisizione delle sentenze nelle fasi esecutive (collegamento all'art. 186 disp. att.)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Se la sentenza rescindente dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilità, non è possibile ottenere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta nel giudizio di rinvio relativo al trattamento sanzionatorio
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione rispetto a reati già giudicati il ricorrente deve produrre copia delle sentenze pregresse e indicare elementi concreti e specifici da cui desumere l'identità del disegno criminoso; la mera indicazione degli estremi non è sufficiente
  • L'art. 186 disp. att. c.p.p. (acquisizione d'ufficio delle copie delle sentenze) non si estende per analogia al giudizio di cognizione: in tale fase vige l'onere processuale di allegazione
  • L'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. per il risarcimento del danno richiede un risarcimento integrale ed effettivo, comprensivo anche del lucro cessante e del danno non patrimoniale; una liberatoria della parte offesa non sostituisce il requisito dell'effettività del risarcimento
  • Il giudice di rinvio è limitato alle questioni espressamente rimesse dalla decisione di annullamento: questioni non rinviate esulano dalla sua cognizione
  • Ricorsi manifestamente infondati o che sollevano questioni già decise possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende

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