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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40793/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per concorso in truffa contrattuale. Deducevano: 1) difetto di specificità del dolo iniziale e che i fatti configurerebbero mero inadempimento contrattuale; 2) estraneità della Tirlea agli artifizi, in quanto avrebbe svolto solo il ruolo di legale rappresentante della società beneficiaria; 3) violazione di legge nel trattamento sanzionatorio per mancata differenziazione delle posizioni e contestazione della recidiva (qualificata per Artusi, semplice per Tirlea) ritenuta inesistente o non adeguatamente motivata, con conseguente contestazione del diniego della sospensione condizionale per la Tirlea.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per mancata specificità (art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p.) ritenendo che le censure riproducessero fatti già valutati e motivati dai giudici di merito. Ha invece ritenuto fondato il terzo motivo nella parte in cui la Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione sul riconoscimento della recidiva (qualificata per Artusi e semplice per Tirlea) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della recidiva per entrambi, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame su tale punto. La condanna per il reato di truffa è stata dichiarata irrevocabile nella restante parte; la questione della sospensione condizionale della pena per la Tirlea resta assorbita in funzione dell'esito del nuovo giudizio sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen. e art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    art. 546; art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    I ricorrenti denunciavano inosservanza di norme processuali rilevanti ai fini di nullità; la Corte ha ritenuto però le censure prive di specificità e quindi inammissibili, non entrando nel merito della presunta nullità invocata.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Norma richiamata dalla Corte per dichiarare inammissibili i motivi che mancano della necessaria specificità ovvero non pongono in correlazione i profili di censura con la motivazione della decisione impugnata.

  • Sez. U. Cass. n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè)

    Principio secondo cui, quando è contestata la recidiva, il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione sia sintomo di maggior riprovevolezza e pericolosità, considerando vari parametri individualizzanti (natura dei reati, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, ecc.).

  • Corte costituzionale, sent. n. 185 del 23/7/2015

    Decisione che ha inciso sulla disciplina della recidiva eliminando la recidiva "obbligatoria" dal sistema penale, con la conseguenza che il giudice deve procedere a un accertamento motivato e individualizzato prima di applicarla.

  • Sez. U. Cass. n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino) e altra giurisprudenza di Sezioni Unite

    Sez. U. n. 20808/2018 (Schettino); vedi anche Sez. U. n. 5859/2011, n. 20798/2011, n. 31669/2016

    Richiama il divieto di motivazioni di puro stile: il giudice deve esporre i dati fattuali considerati, i criteri valutativi e il giudizio coerente sulla maggiore rimproverabilità e pericolosità del reo prima di applicare la recidiva.

Massime di principio

  • Una doglianza che rimetta in discussione la qualificazione del fatto (dolo vs. semplice inadempimento) deve essere formulata con specificità mettendo in rapporto i profili fattuali contestati con la motivazione della decisione impugnata; altrimenti è dichiarata inammissibile per mancanza di specificità (art. 591 c.p.p.).
  • Quando è contestata la recidiva, il giudice di merito è obbligato a motivare compiutamente l'applicazione o l'esclusione della recidiva: deve valutare natura e omogeneità dei precedenti, distanza temporale, marginalità/occasionale ricaduta e altri parametri individualizzanti; l'omissione di tale valutazione comporta annullamento parziale e rinvio.
  • Il riconoscimento della recidiva incide direttamente sul trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena, possibilità di sospensione condizionale); pertanto la materia richiede motivazione puntuale e non generica.
  • Ricorsi che replicano semplicemente valutazioni di fatto già esaminate e motivate dai giudici di merito rischiano l'inammissibilità: in Cassazione occorre evidenziare il vizio giuridico specifico o la carenza probatoria non adeguatamente motivata.
  • La sentenza può essere confermata nella sostanza (accertamento di responsabilità) pur venendo annullata in parte per carenza motivazionale su profili specifici (es. recidiva): ciò significa che il rimedio possibile per il ricorrente può essere limitato alla rinnovazione motivazionale su quel singolo punto.

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