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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16672/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto dell'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione (ex art. 671 c.p.p.) tra la sua condanna per partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) operante nel periodo 2012-2014 e l'omicidio pluriaggravato di Crescenzo Laiso commesso nel 2010. La censura principale era che la Corte d'appello non si fosse uniformata alla precedente sentenza di annullamento della Cassazione: secondo la difesa, in ragione del ruolo apicale e della piena adesione al programma criminoso del clan, il ricorrente avrebbe accettato sin dall'adesione tutti i reati strumentali e gli atti di repressione interni (compreso l'omicidio), per cui doveva riconoscersi la continuazione tra il reato associativo e l'omicidio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il giudice di rinvio (la Corte d'assise d'appello di Napoli) avesse esercitato pienamente i propri poteri di rivalutazione, colmando le lacune motivazionali segnate nell'annullamento e fornendo motivazione razionale. Sul piano del diritto sostanziale, la Corte ha ribadito che la continuazione tra reato associativo e reati-fine è possibile solo se, al momento dell'adesione, il singolo partecipante aveva già nella propria mente l'ideazione e la volontà specifica dei reati-fine considerati; la semplice riconducibilità degli atti all'area delle condotte del sodalizio o la loro usualità non bastano. Per il caso concreto la Corte ha condiviso la valutazione che l'omicidio del Laiso fosse frutto di circostanze contingenti e non programmato "ab origine", pertanto non sussiste la continuazione tra l'associazione mafiosa e l'omicidio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso; la Corte valuta se i reati-fine riconducibili al sodalizio fossero programmati al momento dell'adesione del singolo per riconoscere la continuazione.

  • art. 81 c.p.

    Principio della continuazione tra più delitti: la Corte richiede la verifica che esistesse una progettazione unitaria e specifica dei reati al momento della prima violazione per applicare la continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata quale parametro procedurale per l'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione in sede di esecuzione/rinvio; la decisione impugnata concerneva il rigetto di tale istanza.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che regola la condanna alle spese per ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 575, 577, 110, 112 c.p. e art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203

    Citate in relazione alla qualificazione dell'omicidio pluriaggravato e degli eventuali aggravanti legati al metodo mafioso; la Corte prende atto della qualificazione ma distingue la sussistenza dell'aggravante dalla prova della programmabilità ab origine ai fini della continuazione.

  • art. 111 Cost. e art. 125 Cost.

    Richiamate nella censura del ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione), ma la Corte ha ritenuto che fossero rispettati i limiti del sindacato di legittimità e che la motivazione fornita fosse sufficiente.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio, dopo annullamento con rinvio, ha pieni poteri di rivalutazione del fatto e non è vincolato ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento; può giungere a conclusioni diverse purché colga e colmi le carenze motivate dall'annullamento.
  • La continuazione tra reato associativo (art. 416-bis) e reati-fine (es. omicidio) è possibile solo se al momento dell'adesione sussisteva nell'agente una progettazione specifica e unitaria dei reati-fine; la mera strumentalità o la usualità di un certo tipo di violenza non bastano.
  • La premeditazione del singolo reato-fine non equivale automaticamente alla sua programmabilità 'ab origine' da parte del nuovo affiliato; bisogna distinguere tra deliberazione successiva e ideazione originaria.
  • Se la commissione del reato-fine è legata a circostanze contingenti o eventi sopravvenuti non immaginabili al momento dell'adesione, la continuazione non sussiste.
  • Le censure di illogicità o carenza motivazionale sono efficaci solo se dimostrano che il giudice non ha colmato le lacune indicate; altrimenti la Corte di Cassazione deflette il ricorso e conferma la decisione di merito.
  • In sede di cassazione il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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