Cassazione Civile, Ordinanza n. 16877/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento relativa a crediti iscritti a ruolo. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, deducendo la prescrizione dei crediti perché era decorso un termine superiore a quello previsto per la tipologia di tributi tra la notifica delle cartelle presupposte e l'intimazione. Il primo grado aveva accolto il ricorso; l'appello dell'Ufficio era stato rigettato. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con un unico motivo, la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. 546/1992, come novellato dal d.lgs. 220/2023, in combinato con l'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, lamentando che la CTR aveva ritenuto inammissibile la produzione documentale svolta in appello applicando retroattivamente il nuovo regime preclusivo; secondo la ricorrente, invece, doveva applicarsi la disciplina previgente che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello, poiché il primo grado era stato instaurato nel 2022.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti in appello, perché il nuovo regime restrittivo sulle prove documentali introdotto dalla riforma del 2023 si applica solo ai giudizi di appello relativi a processi di primo grado instaurati dopo l'entrata in vigore della novella. Poiché il primo grado era iniziato nel 2022, doveva applicarsi l'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 nel testo previgente, che consentiva la produzione di nuovi documenti in appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
nella formulazione previgente; "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"
Nel processo tributario, prima della riforma del 2023, consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, in deroga alle preclusioni del processo civile ordinario.
art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023
La disciplina transitoria non può essere letta nel senso di applicare il nuovo regime probatorio ai giudizi di appello quando il primo grado sia stato instaurato prima dell'entrata in vigore del decreto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di erronea applicazione della disciplina processuale sulle produzioni documentali integra nullità della sentenza.
art. 345 c.p.c.
Le più stringenti preclusioni previste per l'appello civile non si applicano, per il principio di specialità, al processo tributario disciplinato dall'art. 58 d.lgs. 546/1992.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Esprime il principio di specialità del processo tributario rispetto al processo civile ordinario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa secondo il regime dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 nel testo previgente, senza che operino le preclusioni dell'art. 345 c.p.c., per effetto del principio di specialità.
- La riforma dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 introdotta dal d.lgs. 220/2023 si applica solo ai giudizi di appello relativi a controversie il cui primo grado sia stato instaurato dopo l'entrata in vigore della novella; non basta che l'appello sia iniziato successivamente.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile una produzione documentale sulla base di una disciplina processuale non applicabile ratione temporis, la sentenza è affetta da nullità denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
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