Sentenza n. 4638/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 880/2025 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 880/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva accertato il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici, per 500 euro per ciascun anno, e condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 2.000 euro e a pagare le spese del giudizio. Nonostante la notifica della sentenza al Ministero il 4 novembre 2025, l'Amministrazione non aveva adempiuto; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il dispositivo dà inoltre atto della richiesta di una penalità di mora, che è stata respinta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato del titolo, la sua notifica al Ministero il 4 novembre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 7 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, da attivare su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla richiesta; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione. È stata respinta la domanda di penalità di mora. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Ritenuto pertanto che la domanda di ottemperanza va accolta, e il Ministero dell’Istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
L'azione di ottemperanza consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione inadempiente la piena esecuzione del giudicato entro un termine determinato e di predisporre misure sostitutive per l'ipotesi di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
il ricorso è stato ritualmente notificato in data 7 luglio 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito;
L'azione esecutiva contro l'Amministrazione è ritualmente proposta dopo il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi;
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio appositamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice ordina l'adempimento entro un termine congruo e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
- Quando l'Amministrazione non esegue un titolo esecutivo relativo a somme dovute, il commissario ad acta può ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
- Non spetta un compenso al commissario ad acta quando le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.
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