Sentenza del 18/07/2016 n. 6350 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Cartella di pagamento - Notifica - Termini - Tardività - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La notifica tardiva della cartella comporta la nullità della cartella stessa, poiché il termine triennale costituisce un limite temporale per l'esercizio del potere di riscossione relativo alle somme derivanti dal controllo automatizzato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la tardività della notifica della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. La notifica non è stata effettuata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, termine previsto per la validità della riscossione delle somme risultanti dal controllo automatizzato.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e le conseguenti iscrizioni a ruolo delle somme dovute. La cartella derivante da tale controllo deve essere notificata entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
d.P.R. n. 600/1973
La normativa sui termini di notifica limita temporalmente il potere dell'Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione delle somme risultanti dai controlli automatizzati.
Massime di principio
- Per le cartelle derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, occorre verificare la data di presentazione della dichiarazione e la data effettiva di notifica della cartella.
- La notifica effettuata oltre il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione è tardiva e determina la nullità della cartella.
- Il rispetto del termine deve essere valutato con riferimento alla notifica al contribuente, non soltanto alla data di formazione, consegna o affidamento del ruolo all'agente della riscossione.
- In situazioni analoghe, la tardività della notifica può costituire un motivo autonomo di impugnazione della cartella, purché le date rilevanti siano documentabili.
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