Sentenza n. 636/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale e alle informazioni ambientali del 18 marzo 2026 relativa agli effetti e alla gestione dell’evento calamitoso “Ciclone Harry” nel territorio comunale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione, deducendo la propria qualità di organizzazione di protezione ambientale e l’interesse alla tutela dell’ecosistema costiero, aveva chiesto a più amministrazioni un’ampia serie di documenti e informazioni concernenti difesa e pianificazione costiera, concessioni e abusi demaniali, protezione civile e gestione dell’emergenza “Ciclone Harry” del gennaio 2026. Ha impugnato il silenzio serbato sull’istanza deducendo: (I) violazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 4, l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, nonché violazione dell’obbligo di provvedere; (II) violazione del principio di massima divulgazione e del diritto all’informazione ambientale; (III) violazione della disciplina dell’accesso e degli obblighi di pubblicazione e trasparenza, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. Il Comune, dopo la proposizione del ricorso, avrebbe trasmesso il 29 maggio 2026 alcuni documenti. L’istanza amministrativa era stata presentata dall’avvocato sulla base di una procura speciale priva di data, identica a quella utilizzata per istanze indirizzate a più Comuni: la procura conferiva poteri ampi in relazione all’accesso e alle problematiche ambientali, ma non individuava l’amministrazione destinataria né i documenti e le informazioni oggetto della delega. In via ulteriore, l’istanza elencava un numero elevato di atti, in parte riferiti a periodi dal 2016 al 2026, con richieste che avrebbero comportato ricerca ed elaborazione estese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la procura stragiudiziale fosse generica e sostanzialmente “in bianco”: non individuava l’amministrazione cui rivolgere l’istanza né attribuiva al delegato il potere di selezionare autonomamente, per la prima volta, i documenti e le informazioni da richiedere. La procura non poteva essere sanata ex post mediante ratifica, poiché il potere rappresentativo doveva essere giustificato e verificato dall’amministrazione nel corso del procedimento. Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006 riguarda irregolarità o incompletezze, non la mancanza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica dell’istanza. Il TAR ha inoltre ritenuto, quale ulteriore ragione di infondatezza, che le richieste fossero massive ed esplorative: riguardavano una quantità significativa di documenti e periodi pluriennali, implicavano attività di elaborazione e un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, in contrasto con i limiti di buona fede e di divieto di abuso del diritto applicabili anche all’accesso alle informazioni ambientali. La parziale trasmissione di documenti da parte del Comune non ha condotto a una diversa statuizione. Spese integralmente compensate. È stata revocata, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Non è condivisibile l’affermazione che la delega potrebbe essere conferita per “una fattispecie unitaria, identificata dalla sua causa finale, dall’evento generante e dall’interesse da tutelare” in quanto per “diritto di accesso” si intende (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 lett. a) “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, “detenuti da una pubblica amministrazione” (lett. d).
La richiesta di accesso ha per oggetto documenti amministrativi individuabili e detenuti da una pubblica amministrazione; una delega non può rimettere al presentatore la scelta originaria dei documenti e dell’amministrazione destinataria.
art. 2 l. 241/1990
L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.
Ogni istanza di accesso avvia un procedimento autonomo di competenza dell’amministrazione destinataria che detiene i documenti e su cui grava l’obbligo di concluderlo.
artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, d.P.R. 184/2006
In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere – dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.
Quando l’istanza è presentata da un soggetto diverso dall’interessato, occorre dimostrare il potere rappresentativo mediante sottoscrizione congiunta o procura; il soccorso istruttorio non supplisce alla mancanza dell’imputabilità giuridica dell’istanza.
art. 6, comma 5, d.P.R. 184/2006
In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio, l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere – dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, comma 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa.
Il soccorso istruttorio consente di rimediare a irregolarità o incompletezze dell’istanza, ma non alla carenza di un elemento essenziale quale la prova che essa sia giuridicamente riferibile all’interessato.
art. 3 d.lgs. 195/2005
Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, «Il principio di diritto, pur enunciato con riferimento all’accesso civico documentale, costituisce, in realtà, applicazione di una categoria generale, inerente e connaturata, quale limite interno, all’esercizio del diritto soggettivo e, a ben intendere, delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall’ordinamento.
Anche il diritto di accesso alle informazioni ambientali incontra limiti interni connessi alla buona fede e al divieto di abuso; non legittima richieste massive, sproporzionate o dirette a un controllo generalizzato.
art. 8 d.lgs. 195/2005
Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, «Il principio di diritto, pur enunciato con riferimento all’accesso civico documentale, costituisce, in realtà, applicazione di una categoria generale, inerente e connaturata, quale limite interno, all’esercizio del diritto soggettivo e, a ben intendere, delle situazioni giuridiche di vantaggio riconosciute dall’ordinamento.
La disposizione è richiamata tra quelle invocate, ma la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione; il limite concretamente applicato è quello generale contro l’uso abusivo e sproporzionato dell’accesso.
art. 122 d.P.R. 115/2002
A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere; il successivo art. 136, comma 2, dispone inoltre che il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede che la pretesa non sia manifestamente infondata.
art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002
Di conseguenza, va revocata con efficacia retroattiva (art. 136 co. 3 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dalla competente Commissione.
Quando risulta insussistente il presupposto della non manifesta infondatezza della pretesa, l’ammissione provvisoria al patrocinio può essere revocata con efficacia retroattiva.
Massime di principio
- Quando l’istanza di accesso è presentata da un rappresentante, il potere rappresentativo deve risultare da una sottoscrizione congiunta o da una procura idonea, che renda la richiesta giuridicamente riferibile all’interessato. Una delega generica che non individui l’amministrazione destinataria e rimetta al delegato la selezione dei documenti e delle informazioni non soddisfa tale requisito.
- Il soccorso istruttorio previsto per le istanze di accesso non può supplire alla mancanza del potere rappresentativo o dell’imputabilità giuridica dell’istanza, trattandosi di un elemento essenziale e non di una mera irregolarità o incompletezza.
- Il diritto di accesso alle informazioni ambientali non legittima richieste massive, sproporzionate ed esplorative che riguardino una quantità significativa di documenti, richiedano una consistente attività di elaborazione amministrativa o siano idonee a determinare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione.
- La buona fede e il divieto di abuso del diritto operano come limiti interni all’esercizio delle situazioni giuridiche di vantaggio, incluso l’accesso, e consentono di respingere pretese oggettivamente sproporzionate o incompatibili con il buon andamento amministrativo.
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