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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18120/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo della Guardia di Finanza e riferita a omesso versamento di rate connesse a una procedura di condono ex art. 15 della l. n. 289 del 2002. Il contribuente aveva contestato la pretesa sostenendo di non aver mai sottoscritto l’istanza di condono né di aver mai fatto parte della società di fatto assunta dall’Ufficio come presupposto della responsabilità solidale; il giudizio, dopo un primo rigetto e un precedente ricorso per cassazione accolto solo in parte, era stato riassunto davanti al giudice di rinvio, che aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. Il nuovo ricorso per cassazione è proposto dagli eredi del contribuente e riguarda un solo motivo: violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di rinvio compensato le spese di lite senza indicare in modo concreto le ragioni della compensazione, limitandosi a formule generiche sul complesso della vicenda, sull’iter processuale e sulle questioni giuridiche sottese. I ricorrenti sostengono che, nel regime applicabile, la compensazione fosse ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi/gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, che nella specie mancavano.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso. Ritiene che la sentenza impugnata abbia illegittimamente disposto la compensazione delle spese senza un’adeguata motivazione, perché il richiamo alla vicenda nel suo complesso, all’iter processuale e alle questioni giuridiche sottese non consente di comprendere le ragioni concrete della deroga al principio della soccombenza. La Corte afferma inoltre che, trattandosi di norma processuale, la disciplina dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 come modificata dal d.lgs. n. 156 del 2015 si applica immediatamente ai giudizi pendenti, e che il giudice del rinvio dovrà provvedere nuovamente sulle spese applicando la disciplina vigente davanti a sé, con necessità di indicare, se intenda compensarle, le gravi ed eccezionali ragioni che lo giustificano. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi"; poi "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"

    La compensazione delle spese è eccezionale e richiede una motivazione effettiva; nel regime applicabile al processo in esame il giudice doveva indicare in modo concreto i giusti motivi/gravi ed eccezionali ragioni, non essendo sufficiente una formula tautologica o generica.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    "La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio"; "La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese"; poi "soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate"

    La disciplina del processo tributario rinvia alla regola generale sulle spese e consente la compensazione solo nei limiti previsti dalla norma vigente ratione temporis; la versione modificata si applica immediatamente ai giudizi pendenti.

  • d.lgs. n. 156 del 2015

    entrata in vigore delle disposizioni in materia dal 1° gennaio 2016

    Le modifiche all’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 hanno natura processuale e si applicano ai processi pendenti in forza del principio tempus regit actum.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria nella fase camerale di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di censura dedotto per la violazione di norme processuali sulla regolazione delle spese.

  • art. 15, comma 1, l. n. 546 del 1992

    È la disposizione processuale tributaria invocata dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità della compensazione delle spese.

  • art. 15 della l. n. 289 del 2002

    È la base normativa della procedura di condono da cui derivava la cartella di pagamento oggetto della lite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese è un’eccezione al principio della soccombenza e deve essere sorretta da una motivazione concreta, specifica e verificabile; formule generiche o meramente tautologiche non sono sufficienti.
  • Le norme processuali sopravvenute in tema di spese si applicano ai giudizi pendenti secondo il principio tempus regit actum, salvo diversa disciplina transitoria espressa; pertanto il giudice del rinvio applica la regola vigente al momento della nuova decisione.
  • In caso di cassazione con rinvio, la regolazione delle spese spetta al giudice di rinvio, che può valutare l’esito complessivo della lite e non è vincolato dall’esito dei singoli gradi, ma deve comunque motivare in modo puntuale l’eventuale compensazione.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire di comprendere perché, nonostante la soccombenza complessiva di una parte, ricorrano i presupposti eccezionali per derogare alla regola della rifusione delle spese.
  • Se la sentenza impugnata non esplicita in modo sufficiente le ragioni della compensazione, la statuizione sulle spese è cassabile per violazione della disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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