Cassazione Civile, Ordinanza n. 34099/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società su istanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società, in liquidazione, e un socio hanno proposto reclamo ex art. 18 l. fall. contro la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento. La Corte d'appello di Venezia ha rigettato il reclamo ritenendo non dimostrata la non fallibilità della società ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. fall., osservando che non erano stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi, che il bilancio finale di liquidazione non era attendibile quanto ai debiti verso l'Erario, che le dichiarazioni IVA non consentivano di verificare l'attivo patrimoniale e che il controcredito opposto in compensazione non era provato ed era già stato escluso in sede tributaria. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto, con due motivi poi esaminati congiuntamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, lett. a), b) e c), e 15 l. fall., sostenendo che la prova del mancato superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità può essere data con ogni mezzo e che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la documentazione prodotta, dalla quale risultavano cessazione dell'attività dal 2016, assenza di ricavi, mancanza di attivo, licenziamento di tutti i dipendenti e chiusura delle posizioni INPS e INAIL. Hanno inoltre riproposto la censura sul fatto che l'istanza di fallimento sarebbe stata fondata su un ammontare dei crediti erariali non corretto, perché, detratto il controcredito IVA vantato dalla società, il debito non avrebbe superato la soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti non avessero considerato che, ai fini dell'esonero dal fallimento, occorre il mancato superamento congiunto di tutte e tre le soglie dimensionali previste dall'art. 1, comma 2, l. fall.; quindi, una volta accertato un debito erariale superiore a 500.000 euro, il giudice del reclamo non era tenuto a verificare ulteriormente attivo patrimoniale e ricavi. Quanto al controcredito opposto in compensazione, la Corte ha rilevato che la valutazione della Corte d'appello costituiva un accertamento di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e che il ricorso non indicava specificamente il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. fall.
reclamo ex art. 18 l. fall.
è il rimedio avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso è stato proposto senza esito favorevole ai reclamanti
art. 1, comma 2, l. fall.
mancato superamento congiunto delle tre soglie dimensionali
l'esonero dal fallimento richiede il mancato superamento cumulativo di tutte le soglie previste dalla norma
art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l. fall.
requisiti dimensionali di fallibilità
i requisiti devono essere valutati in termini cumulativi e la prova della non fallibilità non è utile se manca anche solo una delle condizioni richieste
art. 15 l. fall.
artt. 1 lettere a) b) e c) e 15 l.fall.
richiamato dai ricorrenti quale norma del procedimento prefallimentare, ma la Corte non accoglie la censura
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ristretti limiti oggi previsti dall’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.
il sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi è ammesso solo nei limiti rigorosi delineati dalla giurisprudenza consolidata
Cass. S.U. n. 8053/2014
interpretato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014
richiamata come precedente sulla delimitazione del vizio di omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione del fallimento dell'imprenditore commerciale, il mancato superamento dei requisiti dimensionali va verificato con riferimento congiunto a tutte le soglie previste dalla legge: la mancata prova anche di una sola di esse impedisce di riconoscere l'esonero.
- Una volta accertata l'esistenza di un debito erariale superiore alla soglia di legge, il giudice non è tenuto a esaminare ulteriormente gli altri parametri dimensionali rilevanti, perché la non fallibilità richiede il superamento negativo complessivo di tutti i requisiti.
- La valutazione sulla sussistenza di un controcredito invocato in compensazione integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua in modo specifico il fatto storico decisivo e discusso tra le parti che sarebbe stato omesso dal giudice di merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, è dovuto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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