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Sentenza

Sentenza n. 4625/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 323/2024, depositata il 23.01.2024

Giustizia amministrativa202504595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 323/2024, che aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione la carta docente, o un beneficio equipollente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500 annui

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 323/2024, depositata il 23 gennaio 2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione la carta docente, o altro equipollente, per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, per complessivi euro 2.000, oltre alle spese di lite. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo. L'ottemperanza richiesta in questo giudizio riguardava il beneficio economico, non le spese liquidate nel precedente giudizio, distratte in favore del difensore. La ricorrente ha inoltre chiesto una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza: la sentenza posta a fondamento dell'azione era passata in giudicato e ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento e il Ministero non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. L'amministrazione non ha contestato l'esistenza né l'entità del credito e non ha fornito informazioni sull'iter di adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura della ricorrente. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme pretese. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Prima di procedere all'esecuzione del pagamento dovuto in forza del titolo giudiziale nei confronti dell'amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la mancata esecuzione del titolo passato in giudicato e ritualmente notificato, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, giustifica la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di pagamento entro un termine assegnato dal giudice.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti e di indicazioni sull'iter di adempimento, consente di ritenere non contestato il credito azionato in ottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza a un ordine di pagamento, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e consentendogli di delegare le attività a personale del medesimo ufficio.
  • La penalità di mora richiesta nel giudizio di ottemperanza può essere negata quando, valutati il tempo trascorso e l'entità delle somme pretese, la condanna risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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