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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20498/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo ha contestato, da un lato, la configurabilità dell'aggravante della esposizione alla pubblica fede ex art. 625, comma primo, n. 7, c.p., sostenendo che nel luogo del fatto vi fosse un controllo idoneo a escluderla; dall'altro, ha dedotto il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante, osservando che essa è esclusa solo quando vi sia una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace a impedire la sottrazione del bene, non bastando un controllo meramente saltuario o la sola presenza di un sistema di videosorveglianza. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sull'attenuante, perché il danno per poter essere qualificato di speciale tenuità deve essere lievissimo, requisito non ravvisato nel caso concreto con motivazione immune da vizi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 7, c.p.

    L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è esclusa solo in presenza di una sorveglianza continuativa, costante e specificamente efficace nel prevenire la sottrazione del bene; non basta un controllo saltuario né la sola videosorveglianza.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia lievissimo; in mancanza di tale requisito, l'attenuante non può essere riconosciuta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla mera esistenza di un sistema di videosorveglianza, se tale presidio non consente un intervento immediato e non integra una vigilanza costante e specificamente efficace.
  • Per escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., occorre accertare in concreto l'esistenza di una sorveglianza tale da impedire o rendere concretamente difficile la sottrazione del bene.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità postula un pregiudizio lievissimo: una lesione patrimoniale non minima o non trascurabile impedisce il riconoscimento del beneficio.
  • Quando le censure investono valutazioni di merito sorrette da motivazione logica e giuridicamente corretta, la Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso se i motivi si risolvono in mere contestazioni di fatto o in doglianze manifestamente infondate.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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