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Sentenza

Sentenza n. 4634/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sez. Lavoro, n. 13/2026, pubbl. il 2.1.2026, emessa nell’ambito del procedimento R.G.L. n. 233/2025.

Giustizia amministrativa202602395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento parziale della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 13/2026, passata in giudicato, che aveva riconosciuto differenze retributive per la retribuzione professionale docenti, il beneficio della Carta Docente per l’anno scolastico 2023/24 e le spese del giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I docenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 13/2026 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 gennaio 2026 e passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 9 luglio 2026. Il titolo aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato e condannato il Ministero al pagamento di € 441,56 di differenze retributive, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; aveva inoltre riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l’anno scolastico 2023/24, con accredito di € 500, e disposto il pagamento di € 1.030,00 per compensi professionali, oltre accessori. I ricorrenti hanno dedotto che, dopo la notifica del titolo, il Ministero aveva corrisposto al solo prof. Berardi, con cedolino del marzo 2026, € 401,18 lordi a titolo di RPD, senza interessi o rivalutazione e senza dare esecuzione ai capi relativi alla Carta Docente e alle spese. Hanno chiesto la piena esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva e la rifusione delle spese. Hanno inoltre dato atto del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, notificato al Ministero il 7 gennaio 2026; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 29 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero il 7 gennaio 2026 e che il ricorso era stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al titolo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con 60 giorni dalla richiesta della parte per provvedere; il commissario potrà avvalersi, in caso di incapienza, dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato un compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    la parte ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata n. 13/2026

    L’azione di ottemperanza è lo strumento processuale utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    il ricorso è stato ritualmente notificato il 29 giugno 2026, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta ritualmente proposta solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    che il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, il commissario ad acta può eseguire il giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti o all’istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • L’ottemperanza può essere proposta per ottenere l’esecuzione integrale di un titolo passato in giudicato quando l’amministrazione abbia adempiuto solo in parte, omettendo l’esecuzione di ulteriori capi di condanna.
  • Nei confronti delle amministrazioni, il ricorso esecutivo è ritualmente proponibile una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva decorrente dalla richiesta dell’interessato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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