Sentenza del 27/01/2016 n. 1498 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato le imposte di registro e di trascrizione su beni immobili, negando l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della legge n. 388/2000. L'Ufficio riteneva assente un piano urbanistico particolareggiato approvato e non equiparabile a tale piano il PRG o un suo piano attuativo. La società aveva proposto due motivi in cassazione: violazione e falsa applicazione della norma agevolativa, sostenendo che il piano attuativo del PRG, per contenuto dettagliato, fosse sostanzialmente equivalente a un piano particolareggiato; e contraddittoria motivazione, perché la CTR non avrebbe considerato che il PRG comunale, con precise norme tecniche di attuazione, consentiva l'edificabilità anche senza un ulteriore piano particolareggiato.
La decisione
La Commissione tributaria di primo grado di Trento aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria di secondo grado del Trentino aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo necessario un piano particolareggiato regolarmente approvato. La Corte di cassazione, sezione quinta civile, non ha esaminato i due motivi: ha dichiarato d'ufficio inammissibile il ricorso perché notificato al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze e non all'Agenzia delle Entrate, unico soggetto legittimato e presente nei precedenti gradi, essendo succeduto al Ministero nei rapporti tributari e processuali dopo il 1° gennaio 2001. Nessuna pronuncia nel merito sull'equiparabilità del piano attuativo al piano particolareggiato. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, titolo quinto, capo secondo
ciascuna Agenzia è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento ed è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività.
A seguito del trasferimento delle funzioni tributarie, l'Agenzia delle Entrate è il soggetto che deve essere convenuto nei giudizi relativi ai rapporti sorti dopo la sua operatività; notificare il ricorso al solo Ministero non è sufficiente.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
La data di operatività delle Agenzie fiscali individua il momento dal quale esse subentrano al Ministero nei rapporti tributari e processuali di rispettiva competenza.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi a rapporti sorti dopo l'operatività delle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere notificato all'Agenzia competente, non al solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, se quest'ultimo non ha partecipato ai precedenti gradi.
- L'errata individuazione del destinatario della notifica può comportare l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio e impedire l'esame delle questioni di merito.
- La decisione non stabilisce se un piano attuativo del PRG possa equivalere a un piano urbanistico particolareggiato ai fini dell'agevolazione: tale questione è rimasta senza esame per l'inammissibilità processuale.
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