Sentenza n. 1103/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Della Determinazione Dirigenziale n. 625 del 24 febbraio 2022 del Settore Ambiente, Rifiuti ed Energia della Provincia di Frosinone («DECADENZA CONTRIBUTO PUBBLICO UNIONE DEI COMUNI “ANTICA TERRA DI LAVORO” - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.685 DEL 01.03.2018 AD OGGETTO “COMMISSARIO AD ACTA SENTENZA N.656/2016 T.A.R. LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA – SEZ. 1 SUL RICORSO N.556/2016 PROPOSTO DA UNIONE DEI COMUNI “ANTICA TERRA DI LAVORO” PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N.171/2014 DEL TAR LAZIO – SEZ. DI LATINA») nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha dichiarato la decadenza dell’Unione dal contributo pubblico per il potenziamento della raccolta differenziata
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Unione di Comuni ha impugnato la determinazione del 24 febbraio 2022 con cui la Provincia di Frosinone l’ha dichiarata decaduta dal contributo per il potenziamento della raccolta differenziata. L’Unione era stata inizialmente esclusa dal finanziamento, ma l’esclusione era stata annullata con sentenza del TAR del 2014, confermata dal Consiglio di Stato; a seguito dell’inottemperanza della Provincia, il commissario ad acta aveva poi ammesso l’Unione al finanziamento per euro 2.419.760,39, importo successivamente ridotto dopo la riduzione dell’ente, posto in liquidazione nel 2019. La Provincia ha motivato la decadenza sia con presunte dichiarazioni false rese per ottenere un diverso finanziamento, sia con l’impossibilità di realizzare il progetto a seguito dello scioglimento dell’Unione. La ricorrente ha dedotto: nullità per difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che la Provincia avesse illegittimamente inciso in autotutela sugli atti del commissario ad acta; violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’adozione dell’atto a distanza di otto anni dalla conoscenza del procedimento penale; travisamento dei fatti quanto alle dichiarazioni false e alla perdita dei requisiti per eseguire il progetto, contestando anche che tale verifica potesse precedere la rendicontazione; contraddittorietà della motivazione in relazione a una sentenza riferita a un diverso finanziamento; violazione del principio di sussidiarietà e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestato nel merito il ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare della Provincia e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i singoli motivi di illegittimità. Ha distinto tra le controversie relative alla fase pubblicistica di attribuzione del contributo, devolute al giudice amministrativo quando è contestato l’esercizio di potere discrezionale, e quelle relative alla fase esecutiva, devolute al giudice ordinario quando la decadenza o revoca è fondata sull’inadempimento del beneficiario o sull’impossibilità di adempiere alle condizioni del finanziamento. Nel caso concreto il contributo era già stato attribuito dal commissario ad acta e la determinazione impugnata non aveva annullato in autotutela tale attribuzione, ma aveva revocato il beneficio sulla base di sopravvenienze e di circostanze relative agli obblighi e alla possibilità di realizzare il progetto; la posizione azionata era quindi di diritto soggettivo. La controversia spetta al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassumere il giudizio davanti a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
Per quanto sopra esposto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a..
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice ordinario ai fini della translatio iudicii, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie sui contributi pubblici, la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione soggettiva azionata e alla fase del rapporto cui si riferisce la contestazione: spetta al giudice ordinario quando, dopo l’attribuzione del beneficio, l’amministrazione ne dichiara la decadenza o la revoca per inadempimenti del beneficiario o per circostanze che incidono sull’esecuzione degli obblighi finanziati; spetta invece al giudice amministrativo quando la controversia investe l’esercizio di poteri discrezionali nella fase di concessione o l’annullamento o la revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con l’interesse pubblico.
- La denominazione formale dell’atto come revoca o decadenza non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre verificare la causa sostanziale dell’intervento amministrativo e se esso riguardi l’inadempimento degli obblighi connessi al contributo già attribuito oppure l’esercizio di poteri pubblicistici di autotutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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