Ordinanza n. 1326/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere motivato favorevole di VAS e VIA di incidenza sull'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, successiva adozione del Piano regionale e atti di gara e aggiudicazione per la progettazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania
Esito
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato, con il primo ricorso, il decreto regionale recante parere motivato favorevole nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva della valutazione di incidenza, relativa all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché i pareri istruttori e della Commissione tecnica specialistica presupposti. Con un successivo ricorso, riassunto dinanzi a questo TAR dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Lazio, ha impugnato l'ordinanza commissariale di adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la delibera regionale presupposta e, ove occorrente, il D.P.C.M. di nomina del Commissario straordinario. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato gli atti della procedura aperta bandita per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania, nonché il successivo provvedimento di aggiudicazione. La ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per la notificazione del secondo ricorso per motivi aggiunti a Invitalia S.p.A. Il Collegio ha inoltre rilevato possibili profili di inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum di una società privata, ritenuta astrattamente legittimata a proporre direttamente il ricorso principale, e delle nuove prospettazioni contenute nella memoria della ricorrente, in quanto tardivamente ampliative del thema decidendum.
La decisione
Il TAR ha disposto la riunione dei due ricorsi, ravvisando una connessione soggettiva e parzialmente oggettiva poiché gli atti impugnati appartengono al medesimo procedimento complesso relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia. Ha autorizzato il deposito tardivo della documentazione sopravvenuta prodotta dalla difesa erariale dopo la scadenza dei termini processuali, assicurando contestualmente il contraddittorio mediante il rinvio della trattazione e l'assegnazione alle parti di un termine per memorie. Ha disposto un'integrazione istruttoria, ordinando al Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche comunitarie di depositare entro sessanta giorni una relazione sulla possibilità che una nota della Commissione europea attesti la piena conformità della pianificazione regionale aggiornata in materia di rifiuti alla normativa dell'Unione europea. Ha respinto l'istanza di rimessione in termini relativa alla notificazione del secondo ricorso per motivi aggiunti a Invitalia, rilevando l'assenza di gravi impedimenti di fatto e l'assenza di obiettive ragioni di incertezza sull'obbligo di notificare l'impugnazione alla centrale di committenza che aveva svolto la gara e adottato l'aggiudicazione. Il TAR non ha definito i profili di inammissibilità né il merito delle censure: ha assegnato alle parti trenta giorni per memorie su tali questioni e ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 18 dicembre 2026, riservando ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il TAR lo applica ravvisando connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra le controversie.
art. 54 c.p.a.
Costituisce la base per l'autorizzazione al deposito tardivo della documentazione sopravvenuta.
art. 73 c.p.a.
Il deposito della documentazione successivo alla scadenza dei termini può essere autorizzato quando giustificato dalla sopravvenienza, con salvaguardia del contraddittorio.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede la dimostrazione di gravi impedimenti di fatto; in assenza di tale prova l'istanza è respinta.
art. 41 c.p.a.
L'impugnazione deve essere notificata al soggetto passivo necessario; la centrale di committenza che ha svolto la gara e adottato l'aggiudicazione deve essere destinataria della notificazione.
art. 13 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale fondamento del parere reso nell'ambito della procedura di VAS relativa all'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
art. 15 d.lgs. 152/2006
Richiamato quale fondamento del parere motivato favorevole conclusivo della procedura di VAS.
art. 14-quater d.l. 181/2023, convertito dalla l. 11/2024
Richiamato quale base normativa della nomina del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana; il provvedimento non definisce nel merito la relativa legittimità.
Massime di principio
- La riunione di ricorsi è giustificata quando le controversie presentano connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e gli atti impugnati appartengono a un medesimo procedimento amministrativo complesso.
- La produzione documentale oltre i termini processuali può essere autorizzata se riguarda documentazione sopravvenuta, purché sia assicurata alle altre parti la possibilità effettiva di esaminarla e controdedurre.
- La rimessione in termini per errore o impedimento processuale richiede la prova di gravi impedimenti di fatto che abbiano reso impossibile il tempestivo compimento dell'atto; la mera tardività o la mancata notificazione non sono sufficienti.
- Quando una centrale di committenza svolge le operazioni di gara e adotta il provvedimento di aggiudicazione, essa è soggetto passivo necessario dell'impugnazione e il ricorso deve esserle notificato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.; non sussiste obiettiva incertezza idonea a giustificare la rimessione in termini.
- Le nuove prospettazioni difensive che ampliano tardivamente il thema decidendum sono inammissibili; la parte ricorrente non può eludere tale preclusione riproponendo nella propria memoria argomentazioni introdotte tardivamente da un interveniente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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