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Sentenza

Sentenza n. 14418/2026 - Roma, Sezione 2

Giustizia amministrativa202309493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi agenti della Polizia penitenziaria, nonché graduatoria finale nella parte pregiudizievole

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova preselettiva ed essere stato giudicato idoneo agli accertamenti psicofisici, è stato dichiarato non idoneo agli accertamenti psico-attitudinali dalla commissione prevista dalla disciplina concorsuale e successivamente escluso dal concorso. Il giudizio negativo era motivato dal mancato adeguato sviluppo emotivo ed evolutivo, con riferimento alla maturazione e all’esperienza di vita, nonché dalla scarsa adattabilità ai compiti e all’ambiente di lavoro, derivante dal basso livello di socievolezza. Con il ricorso introduttivo il candidato ha dedotto violazione degli artt. 124, 125 e 126 del d.lgs. n. 443/1992, violazione dell’art. 13, comma 5, del bando, eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore o carenza dei presupposti, erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, difetto e insufficienza di istruttoria, errore nel metodo di accertamento, difetto di motivazione e illegittimità derivata. Il ricorrente ha sostenuto che il giudizio fosse inattendibile perché contrastante con gli esiti asseritamente positivi dei test attitudinali e con le precedenti esperienze di servizio nell’Esercito, documentate anche mediante perizia di parte, e che la motivazione fosse stereotipata e generica. Con motivi aggiunti ha impugnato la graduatoria finale e il relativo decreto di approvazione, riproponendo le medesime doglianze.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il giudice ha rilevato che gli artt. 124 e 125 del d.lgs. n. 443/1992 e l’art. 13 del bando individuano requisiti attitudinali riguardanti, tra l’altro, maturità e integrazione della personalità, controllo emotivo, capacità intellettiva e adattabilità. L’accertamento è rimesso a una commissione collegiale, che deve considerare i risultati dei test collettivi e individuali e il colloquio, il quale costituisce un elemento centrale per la valutazione del profilo comportamentale del candidato. Le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per inattendibilità, manifesta irragionevolezza o abnormità, incongruità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, dagli atti risultavano sia l’esito negativo dei test sia il risultato non soddisfacente del colloquio individuale; la motivazione, sebbene sintetica, indicava gli elementi emersi nel colloquio e le ragioni dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri predeterminati. Non è stata quindi ravvisata alcuna manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, abnormità o erronea rappresentazione dei fatti. La perizia di parte, basata su una rilevazione successiva rispetto agli accertamenti concorsuali, non è stata ritenuta idonea a contestare il giudizio della commissione, in applicazione dei principi del tempus regit actum e della par condicio tra concorrenti: gli accertamenti psico-attitudinali devono essere svolti nel contesto concorsuale, in condizioni uniformi per tutti, e non sono di regola replicabili successivamente in contesti diversi. Il giudice ha inoltre escluso che le precedenti esperienze e valutazioni positive maturate dal candidato nell’Esercito potessero infirmare il giudizio attitudinale riferito allo specifico ruolo nella Polizia penitenziaria, trattandosi di valutazioni relative ad altro contesto organizzativo e risalenti nel tempo. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 124 d.lgs. 443/1992

    l’esame attitudinale è “diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, delle capacità di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica e al livello di autostima”

    La norma individua la finalità dell’esame attitudinale e i tratti della personalità rilevanti per l’accesso al servizio penitenziario.

  • art. 125 d.lgs. 443/1992

    “I requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente, sono i seguenti”

    La disposizione definisce i requisiti di livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva e adattabilità richiesti ai candidati.

  • art. 13, commi 3 e 5, del bando di concorso

    le prove attitudinali “sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire” e “consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione”

    Il bando recepisce i requisiti dell’art. 125 del d.lgs. n. 443/1992 e stabilisce che la valutazione sia compiuta mediante test collettivi e individuali e colloquio.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del giudizio attitudinale è sufficiente quando, anche sinteticamente, dà conto degli elementi emersi nelle prove e nel colloquio e delle ragioni dei punteggi attribuiti secondo criteri predeterminati.

Massime di principio

  • Le valutazioni delle commissioni concorsuali sui requisiti psico-attitudinali per l’accesso alle Forze di polizia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di inattendibilità, manifesta irragionevolezza o abnormità, evidente contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti.
  • Nel giudizio di idoneità attitudinale, il colloquio individuale costituisce un elemento centrale della valutazione, poiché consente alla commissione di apprezzare il profilo comportamentale e il potenziale umano del candidato insieme ai risultati dei test collettivi e individuali.
  • La motivazione del giudizio di non idoneità attitudinale non deve necessariamente essere analitica, ma è sufficiente quando individua, anche sinteticamente, gli elementi emersi dal colloquio e dalle prove e consente di comprendere le ragioni dei punteggi e della valutazione negativa secondo i criteri predeterminati.
  • Le verifiche psico-attitudinali svolte fuori dal contesto concorsuale, anche se successive e provenienti da specialisti o organismi diversi, non sono di regola idonee a sostituire o infirmare l’accertamento effettuato dalla commissione competente, poiché devono essere rispettati il tempus regit actum, la par condicio tra i concorrenti e l’irripetibilità dell’accertamento in condizioni identiche.
  • Le esperienze professionali e le valutazioni positive maturate dal candidato in un diverso contesto organizzativo e in un momento anteriore non vincolano la commissione incaricata di verificare l’idoneità attitudinale allo svolgimento di uno specifico ruolo nella Polizia penitenziaria, trattandosi di un giudizio prognostico riferito alle peculiari responsabilità del ruolo oggetto del concorso.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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