Sentenza del 24/01/2018 n. 1703 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una richiesta di rimborso IRPEG pari a Lire 322.184.000, versata in eccedenza per l'anno d'imposta 1986. La contribuente sosteneva: 1) di avere diritto al credito d'imposta sui dividendi derivanti dal possesso di quote di capitale di aziende e istituti di credito pubblici, anche se le quote non erano rappresentate da titoli; 2) di avere indicato un accantonamento a fondo rischi su crediti inferiore a quello massimo deducibile; 3) di avere erroneamente calcolato la percentuale di deducibilità degli interessi passivi. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'interpretazione della Commissione Tributaria Centrale secondo cui il credito d'imposta spettava anche per quote non incorporate in titoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso incidentale della contribuente. Ha stabilito che, per l'anno d'imposta 1986, il credito d'imposta previsto dalla L. n. 526 del 1982 spettava esclusivamente ai dividendi percepiti dai possessori di titoli rappresentativi di quote di capitale, non anche ai possessori di quote non rappresentate da titoli. La disciplina successiva del TUIR non poteva essere applicata retroattivamente e la relativa norma retroattiva non era utilizzabile perché la dichiarazione originaria non indicava il credito d'imposta. Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto che l'indicazione di un accantonamento inferiore al massimo deducibile costituisse una scelta del contribuente e non un errore materiale rimborsabile; inoltre, non era stato dimostrato l'errore nel calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato integralmente rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 3.800 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 48
Il credito d'imposta è applicabile ai dividendi percepiti dai possessori di "titoli" rappresentanti quote di capitale di istituti di credito pubblici.
La Corte ha interpretato la norma in senso letterale e restrittivo: il beneficio spettava soltanto quando le quote di capitale erano incorporate in titoli, non quando erano quote non rappresentate da titoli.
Decreto-legge n. 95 del 1974, art. 20
Regime fiscale applicabile nel caso in cui le quote non incorporino il diritto di voto.
Il riferimento alle quote prive di diritto di voto non amplia la platea dei beneficiari alle quote non incorporate in titoli; deve comunque trattarsi di quote rappresentate da titoli.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 14 e 136
Le disposizioni del TUIR entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1988.
La disciplina successiva, che aveva esteso il credito d'imposta agli utili distribuiti da determinati enti pubblici commerciali, non era applicabile retroattivamente all'anno d'imposta 1986.
D.Lgs. n. 42 del 1988, art. 36
La retroattività del TUIR era subordinata alla conformità delle dichiarazioni originarie alla normativa sopravvenuta. La condizione non era soddisfatta perché la contribuente aveva indicato il credito d'imposta soltanto nella successiva istanza di rimborso.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 66, comma 1
La costituzione del fondo rischi su crediti era una facoltà del contribuente, entro il limite massimo previsto. L'accantonamento inferiore al massimo deducibile costituiva una scelta fiscale e non un errore materiale idoneo a fondare il rimborso.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il rimborso presuppone un versamento non dovuto derivante da un errore, ma non consente di correggere successivamente una scelta discrezionale compiuta dal contribuente in dichiarazione.
D.P.R. n. 597 del 1973, artt. 58 e 74
Le norme sulla deducibilità degli interessi passivi non sono state esaminate nel merito perché la contribuente non aveva dimostrato l'effettivo errore nel calcolo del coefficiente di deducibilità e le censure non colpivano la motivazione decisiva della sentenza di merito.
Codice di procedura civile, artt. 112, 132 e 360
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice affronta espressamente la questione. Inoltre, una censura di contraddittorietà della motivazione deve essere proposta attraverso il pertinente vizio processuale e non genericamente come violazione di legge.
Massime di principio
- In materia tributaria, le agevolazioni e i crediti d'imposta sono normalmente interpretati restrittivamente: se la norma richiede titoli rappresentativi di quote, non è possibile estendere il beneficio a partecipazioni prive di tale forma sulla base di un'interpretazione meramente estensiva.
- Una disciplina fiscale sopravvenuta non si applica retroattivamente, salvo che una specifica norma lo preveda e che siano rispettate tutte le condizioni richieste, inclusa l'eventuale conformità della dichiarazione originaria.
- La richiesta di rimborso può correggere un errore materiale o di calcolo che abbia determinato un versamento indebito, ma non consente di sostituire ex post una scelta fiscale legittimamente effettuata in dichiarazione.
- Chi chiede un rimborso deve dimostrare in modo puntuale l'errore commesso, il metodo corretto di calcolo e l'esatto importo rimborsabile; una contestazione generica non è sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve essere formulata in relazione alla specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e con il corretto vizio previsto dalla legge processuale.
- Se la Corte di Cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito e rigettare integralmente la domanda originaria.
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