Sentenza n. 2574/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2982/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della Carta del docente. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe, e notificata in copia informatica insieme al ricorso, ma si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente senza indicare il Tribunale amministrativo competente, il giudizio di ottemperanza o gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire. La ricorrente non era rappresentata dal proprio difensore alla camera di consiglio. La questione processuale è stata esaminata anche alla luce dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 e degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. impone che il difensore sia munito di una procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura separata e genericamente formulata non soddisfaceva tali requisiti. La disciplina telematica, che considera apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all'atto, agevola la certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, di per sé, che essa sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso non è stata ritenuta applicabile a una procura cartacea genericamente redatta e successivamente acquisita come copia informatica in un fascicolo contenente un ricorso nativo digitale. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata inoltre esclusa la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l'interpretazione più prudente. Il Collegio ha ritenuto che l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio implicasse rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio, senza necessità di assegnare il termine ex art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore nel processo amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base normativa della richiesta di penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza, richiesta non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece richiesto quando il difensore non presenzi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La regola tecnica riguarda la modalità di collegamento telematico e la certificazione dell'autografia, ma non dispensa dal contenuto speciale della procura né prova la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa è requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando il requisito doveva esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 22 c.p.a.
Richiamato per evidenziare l'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità della difesa tecnica, che giustifica l'esigenza di una procura speciale adeguatamente formalizzata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato di cui era chiesta l'esecuzione.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
Richiamato per l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare concretamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto; una procura separata e meramente generica, che richiami soltanto la materia sostanziale, non è idonea a soddisfare il requisito di ammissibilità.
- La procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale può essere considerata apposta in calce ai fini del collegamento formale e della certificazione dell'autografia, ma tale equiparazione non esonera dall'indicazione di elementi sufficienti a identificare la specifica controversia né dimostra da sola che la procura sia anteriore o coeva alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata conferita prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza o l'inidoneità originaria della procura speciale, richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile quando non sussista un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto e la parte avrebbe potuto evitare la preclusione adottando un indirizzo interpretativo già esistente e più prudente.
- Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in udienza o in camera di consiglio e il difensore della parte non vi presenzia, non è necessario assegnare il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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