Cassazione Civile, Ordinanza n. 33340/2025 del 20/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa per il recupero di un credito residuo derivante da un mutuo immobiliare originariamente acceso con un istituto bancario e poi asseritamente ceduto in blocco a una società veicolo. Il debitore esecutato ha opposto il pignoramento sostenendo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, utilizzato come forma semplificata di pubblicità della cessione, non consentisse di individuare con certezza lo specifico credito azionato, né di dimostrare che proprio quel rapporto fosse compreso nel blocco ceduto. In appello l'opposizione è stata respinta; il ricorso per cassazione conteneva tre motivi, formalmente ricondotti all'art. 360, n. 5, c.p.c. ma sostanzialmente volti a denunciare nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: 1) errata lettura dell'avviso in G.U., dal quale non sarebbe desumibile con certezza la cessione del credito controverso; 2) erronea applicazione dell'art. 58 TUB, ritenendo che la pubblicità in G.U. non esonerasse dal deposito del titolo notarile della cessione dello specifico credito; 3) errata valorizzazione di un link internet richiamato nell'avviso, ritenuto idoneo a verificare i crediti ceduti e le relative linee di credito. La società resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito e, in cassazione, ha sostenuto che i motivi erano inammissibili perché miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e perché non si confrontavano con la ratio processuale della sentenza d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il motivo di gravame per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur mascherati da vizio motivazionale o nullità della sentenza, fossero diretti a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l'inclusione del credito nel blocco ceduto e, soprattutto, non si confrontassero con la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il motivo di gravame per carenza di specificità ex art. 342 c.p.c. La Corte ha ricordato che una statuizione processuale di inammissibilità non può essere impugnata come vizio di motivazione, e che, quando il giudice esamina anche il merito dopo aver dichiarato l'inammissibilità, tale esame è privo di effetti decisori e non sposta l'onere di censura sulla parte soccombente. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ulteriore in favore di ciascun controricorrente ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto; dopo la riformulazione del 2012 il sindacato di legittimità è ridotto al minimo costituzionale.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o mancante non ricorre quando la sentenza contenga una motivazione comprensibile e idonea a sorreggere la decisione, anche se non condivisa dalla parte.
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve contenere puntuali argomenti critici contro la decisione impugnata; la sua carenza può giustificare la declaratoria di inammissibilità del gravame.
art. 58 T.U.B.
La parte ricorrente lo invocava per sostenere che la pubblicità della cessione in blocco non esonerasse dalla prova del titolo della specifica cessione; la Corte non accoglie tale lettura perché il ricorso è comunque inammissibile.
art. 1264 c.c.
La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale è richiamata quale forma sostitutiva della comunicazione al debitore ceduto nelle cessioni in blocco previste dalla disciplina speciale.
art. 380-bis c.p.c.
Quando la decisione finale conferma la proposta del consigliere relatore, trovano applicazione le sanzioni processuali per abuso del processo previste dai commi 3 e 4, ma non in modo automatico: la loro irrogazione va valutata nel caso concreto.
art. 96 c.p.c.
In caso di conformità tra proposta e decisione finale, la norma consente la condanna per responsabilità aggravata e l'ulteriore somma a favore della controparte e della Cassa delle ammende, secondo valutazione del caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza d'appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di specificità, la censura in cassazione deve investire anzitutto tale ratio processuale; è inammissibile un ricorso che attacchi solo l'ulteriore esame nel merito eventualmente svolto dal giudice.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile una censura, le eventuali argomentazioni di merito aggiuntive hanno carattere assorbito o comunque privo di autonoma forza decisoria e non sostituiscono la ratio della decisione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
- Nelle cessioni di crediti in blocco, la controversia sull'identificazione del singolo credito può costituire un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non un vizio denunciabile in cassazione, salvo un effettivo errore processuale o motivazionale nei limiti consentiti.
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